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h) Decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2022, n. 121)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale del 2 dicembre 2019, n. 12“Codice del commercio”

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1)
Pubblicato nel supplemento 5 del B.U. 26 maggio 2022, n. 21.

Art. 41 (Distributori fissi di carburante)

(1) L'installazione e l'esercizio di distributori fissi di carburante sono soggetti ad autorizzazione, che è rilasciata dalla direttrice/dal direttore della Ripartizione provinciale Economia al termine dei lavori di costruzione, trasferimento o modifica degli impianti.

(2) L’impianto può essere autorizzato a prescindere dalla capacità di stoccaggio complessiva dei serbatoi, se il parco autoveicoli e macchine operatrici dell'impresa richiedente è di almeno cinque unità. Ai fini della determinazione della consistenza del parco automezzi, ogni automezzo avente una capacità di carico superiore alle 3,5 tonnellate è considerato pari a una unità. Il veicolo avente una capacità di carico inferiore, immatricolato come autocarro, è considerato pari a mezza unità. Nel caso di imprese che svolgono attività di autonoleggio da rimessa e servizi di linea, l'autobus con una capienza di almeno 40 posti è considerato pari a una unità e i veicoli destinati al trasporto di persone ed equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del/della conducente, sono considerati pari a mezza unità. Le macchine operatrici sono considerate ciascuna come un’unità. Ogni altro autoveicolo, così come anche i piccoli apparecchi azionati da un motore diesel non rientranti nelle categorie menzionate sono considerati pari a un quarto di unità.

(3) Il requisito delle cinque unità non si applica nelle seguenti casi:

  1. per i mezzi battipista;
  2. per gli elicotteri;
  3. per gli aeromobili rifornibili con carburante per aeromobili;
  4. per i natanti;
  5. nel caso in cui il richiedente sia un ente pubblico;
  6. se la sede operativa dell'azienda si trova ad almeno 15 chilometri dall’impianto stradale di distribuzione carburanti più vicino.

(4) L’autorizzazione per distributori fissi di carburante destinati a soddisfare un pubblico servizio, un servizio di emergenza, di protezione civile o altro servizio similare, può essere rilasciata anche all’ente pubblico che svolge il servizio. La gestione dell’impianto può essere affidata con contratto ad altri soggetti; copia dello stesso è trasmessa all’Ufficio provinciale Commercio e servizi. Nel caso di imprese affidatarie di un pubblico servizio, i mezzi utilizzati possono essere di proprietà dell’ente che ha affidato il servizio.

(5) Gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pubblica di maggioranza autorizzati all'installazione e all'esercizio di distributori privati interni per l'erogazione di gas metano possono, previo nulla osta da parte della Ripartizione provinciale Economia, stipulare convenzioni con altri enti pubblici o aziende a partecipazione pubblica al fine di consentire il rifornimento presso tali impianti degli automezzi di proprietà o utilizzati ad altro titolo da detti enti o aziende.

(6) Le imprese titolari dell’autorizzazione per distributori fissi di carburante possono far rifornire presso i propri impianti anche i mezzi di altre imprese, purché queste ultime dispongano di un parco automezzi e macchine operatrici di almeno cinque unità e detengano:

  1. una partecipazione minima del 30 per cento nell’impresa titolare dell’autorizzazione, o viceversa, oppure
  2. esista una coincidenza dei soci per almeno l’80 per cento.

(7) I consorzi sono autorizzati all’installazione di un distributore fisso di carburante nella sede del consorzio. Tutti i soci del consorzio devono essere attivi nel settore dei trasporti e soddisfare i requisiti di cui al comma 2. I soci del consorzio possono utilizzare il distributore fisso di carburante esclusivamente per il rifornimento del proprio parco automezzi e macchine operatrici.

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