(1) Ai sensi dell'articolo 53, comma 2, della legge, i rivenditori all’ingrosso che forniscono carburante a imprese con sede operativa in provincia di Bolzano sono tenuti a comunicare in forma digitale, entro il 15 gennaio di ogni anno, all’Ufficio provinciale Commercio e servizi l’elenco dei loro clienti, con tutti i dati di contatto, i quantitativi di carburante fornito nell'anno precedente e il luogo di destinazione delle forniture.
(2) I titolari e gli esercenti di distributori di carburante, sia fissi che mobili, devono osservare le prescrizioni di sicurezza, prevenzione incendi ed ambientali. Devono inoltre tenere un registro di carico e scarico. I titolari e gli esercenti di impianti con serbatoi di capacità totale da un metro cubo fino a cinque metri cubi devono trasmettere in forma digitale all’Ufficio provinciale Commercio e servizi, entro il 28 febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei quantitativi di carburante erogati nell'anno precedente. I titolari e gli esercenti di impianti con serbatoi di capacità superiore a cinque metri cubi devono trasmettere un analogo prospetto riepilogativo dei quantitativi di carburante erogati nell’anno precedente all’Ufficio delle Dogane di Bolzano e per conoscenza all’Ufficio provinciale Commercio e servizi. L’Ufficio delle Dogane di Bolzano comunica alla Ripartizione provinciale Economia, entro il 31 marzo di ogni anno, i quantitativi di carburante erogati nell'anno precedente dagli impianti di carburante con una capacità superiore a cinque metri cubi.
(3) Fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e ambientali nonché delle norme e procedure di prevenzione incendi, ai titolari di distributori, serbatoi e contenitori mobili della capacità massima di un metro cubo di cui al comma 4, lettera c), non è richiesta la comunicazione di inizio attività. I titolari di tali impianti sono tenuti a trasmettere in forma digitale all’Ufficio provinciale Commercio e servizi, entro il 28 febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei quantitativi di carburante acquistati nell'anno precedente.
(4) Fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e ambientali nonché delle norme e procedure di prevenzione incendi, le disposizioni di cui alla presente sezione II, non si applicano:
- ai distributori di carburante ad uso proprio per l’agricoltura, limitatamente all'erogazione di prodotti denaturati, defiscalizzati o ad accisa ridotta;
- ai distributori di carburante ad uso privato interno, situati all'interno delle aree di pertinenza di amministrazioni pubbliche statali;
- ai distributori di carburante mobili, del tipo approvato dal Ministero dell'Interno, nonché ai serbatoi e contenitori, conformi alle norme di sicurezza vigenti, della capacità massima di un metro cubo, se destinati al rifornimento di sole macchine operatrici delle imprese stesse; per i servizi di emergenza e i servizi che possono essere effettuati solo in loco può essere rifornito anche il parco mezzi dell’impresa;
(5) Presso il distributore fisso di carburante deve essere esposto, in posizione ben visibile, un cartello con la seguente dicitura: "IMPIANTO PRIVATO INTERNO ad uso esclusivo dei mezzi dell'impresa".
(6) Il carburante può essere destinato unicamente al rifornimento del parco mezzi in proprietà dell'impresa, ovvero in locazione sulla base di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, ed è quindi esclusa la cessione di carburante a terzi.
(7) I serbatoi devono essere dotati di targhetta riportante l’indicazione del prodotto e la capacità.
(8) La colonnina dell’erogatore deve essere priva di indicatore del prezzo del carburante, nonché di marchi commerciali di compagnie petrolifere.