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h) Decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2022, n. 121)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale del 2 dicembre 2019, n. 12“Codice del commercio”

1)
Pubblicato nel supplemento 5 del B.U. 26 maggio 2022, n. 21.

TITOLO I
Disposizioni generali

CAPO I
Principi generali

Art. 1 (Oggetto)

(1) Il presente regolamento dà attuazione alla legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, recante “Codice del commercio”, di seguito denominata legge.

Art. 2 (Modulistica)

(1) Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, in collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano, definisce ai sensi della legge e del presente regolamento, entro 90 giorni dall’entrata in vigore di quest’ultimo, la modulistica. Si tratta dei moduli da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni, tramite lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

(2) La modulistica di cui al comma 1, tanto nella versione originaria quanto nelle successive modifiche, è approvata con decreto della direttrice/del direttore della Ripartizione provinciale Economia.

Art. 3 (Definizioni)

(1) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge, per area esterna adibita a superficie espositiva si intende l’area scoperta, non permanentemente attrezzata, anche se accessibile alla clientela, purché sia adiacente all’esercizio commerciale e non superi il 20 per cento della superficie di vendita. L’area esterna – sia su suolo pubblico che su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio – è assoggettata alla concessione di occupazione di suolo pubblico. Ai fini del rilascio della concessione il comune competente per territorio verifica preventivamente il rispetto della destinazione d’uso dell’area e delle norme igienico-sanitarie, viabilistiche e di decoro urbano. L’occupazione non deve creare intralcio al transito pedonale. I comuni possono stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio in merito a quanto previsto dalla presente disposizione.

(2) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge, si intendono per:

  1. utilizzatori professionali di determinate merci: coloro che utilizzano dette merci per lo svolgimento normale della loro attività aziendale;
  2. utilizzatori in grande di determinate merci: gli enti, le collettività, le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite e i loro consorzi, nonché gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attività.

(3) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 34, comma 1, della legge, per locali non aperti al pubblico si intendono i locali il cui accesso è riservato a soggetti determinati; in tali locali è pertanto consentita la vendita a un pubblico selezionato, mentre è vietata la vendita al pubblico indifferenziato.

(4) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettera i), della legge e dell’articolo 15 del presente regolamento, la prevalenza economica dell’attività è determinata in base al volume di affari individuato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

(5) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge, non costituiscono cessione di azienda la trasformazione di una ditta individuale in una società e viceversa, il mutamento della forma societaria e la cessione di quote sociali.

(6) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, comma 1, della legge:

  1. il settore merceologico alimentare comprende tutti i prodotti alimentari di qualsiasi genere, freschi, congelati, surgelati, cotti o comunque conservati, offerti in vendita e/o somministrati ovvero preparati per l’asporto;
  2. il settore merceologico non alimentare comprende tutti i prodotti non ricompresi nel settore merceologico alimentare, nonché gli animali vivi e il relativo mangime.

TITOLO II
Disciplina del commercio

CAPO I
Commercio in sede fissa

Art. 4 (Autorizzazione commerciale per le medie strutture di vendita al dettaglio)

(1) Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede e dell’ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture di vendita al dettaglio ubicate in zone non ricomprese nelle zone residenziali, i soggetti interessati presentano in modalità telematica, tramite il SUAP, domanda di autorizzazione, compilata sulla modulistica unificata predisposta dalla Provincia, al comune competente per territorio.

(2) L’acquisita conformità della destinazione urbanistica dell’immobile oggetto della domanda di autorizzazione è requisito necessario per l’istruzione del relativo procedimento.

(3) L’insediamento di medie strutture di vendita al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi avviene ai sensi della legge, del presente regolamento e della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”.

(4) Nella domanda di autorizzazione al comune competente per territorio il soggetto richiedente deve dichiarare quanto segue e allegare la relativa documentazione:

  1. il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge;
  2. il settore merceologico e l’ubicazione della struttura di vendita;
  3. la planimetria quotata dell’edificio esistente o il progetto da realizzare, con evidenziata la superficie di vendita e quella non considerata superficie di vendita ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge, in quanto destinata a magazzini, depositi, servizi o uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie già esistente e quella che si intende realizzare;
  4. la planimetria quotata indicante gli spazi destinati a parcheggio;
  5. la documentazione per il rilascio del permesso di costruire, ove necessario, e di ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato, necessario per il rilascio dell’autorizzazione commerciale.

(5) In caso di documentazione incompleta, entro dieci giorni – termine non perentorio – dal ricevimento della domanda, il comune – tramite il SUAP – ne richiede la regolarizzazione entro un termine non superiore a 30 giorni. La mancata regolarizzazione entro il termine indicato comporta il rigetto della domanda.

(6) L’autorizzazione commerciale è rilasciata ai sensi del presente articolo ed entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda come previsto dall’articolo 60, comma 1, lettera b), della legge, contestualmente al titolo abilitativo edilizio, ove necessario. Qualora il titolo abilitativo edilizio relativo all’immobile in cui l’attività commerciale si deve svolgere sia necessario e non sia stato acquisito nei termini indicati, il procedimento autorizzatorio commerciale, laddove si concluda con esito positivo, comporta l’emissione della relativa autorizzazione, il cui rilascio avverrà contestualmente al rilascio del corrispondente titolo abilitativo edilizio.

Art. 5 (Autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita e i centri commerciali al dettaglio)

(1) Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede e dell’ampliamento della superficie di vendita delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali al dettaglio, i soggetti interessati presentano in modalità telematica, tramite il SUAP, domanda di autorizzazione, compilata sulla modulistica unificata predisposti dalla Provincia, al comune competente per territorio.

(2) In deroga al presente articolo, nel caso in cui l’ampliamento una tantum della superficie di vendita delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali al dettaglio non sia superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva della struttura, si applica la disciplina di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

(3) L’insediamento di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi avviene ai sensi delle disposizioni della legge, del presente regolamento d’esecuzione e della legge provinciale n. 9/2018.

(4) La domanda di autorizzazione al comune competente per territorio, oltre a contenere quanto previsto all’articolo 4, commi 2 e 4, deve riportare quanto segue:

  1. l’esito della verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’articolo 15, comma 1, e dell’articolo 16, comma 1, della legge;
  2. una valutazione dell’impatto occupazionale netto;
  3. uno studio dell’impatto sulla rete commerciale esistente e sul contesto sociale, con particolare riferimento al commercio di prossimità;
  4. una descrizione analitica del sistema viario, dei trasporti e di accesso riguardante l’area interessata dal progetto, con indicazione delle eventuali ipotesi progettuali per le necessarie sistemazioni migliorative.

(5) L’autorizzazione commerciale è rilasciata ai sensi del presente articolo ed entro 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda come previsto dall’articolo 60, comma 1, lettere c) e d), della legge, contestualmente al titolo abilitativo edilizio, ove necessario. Qualora il titolo abilitativo edilizio relativo all’immobile in cui l’attività commerciale si deve svolgere sia necessario e non sia stato acquisito nei termini indicati, il procedimento autorizzatorio commerciale, laddove si concluda con esito positivo, comporta l’emissione della relativa autorizzazione, il cui rilascio avverrà contestualmente al rilascio del corrispondente titolo abilitativo edilizio.

Art. 6 (Disposizioni speciali concernenti l’autorizzazione commerciale per i centri commerciali al dettaglio)

(1) Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui all’articolo 16, comma 1, della legge, il soggetto promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 9 della legge, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell’autorizzazione; nel caso in cui il soggetto promotore non ne sia in possesso, deve indicare una persona preposta in possesso sia dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 della legge, sia dei requisiti professionali di cui all’articolo 9 della legge. Il soggetto promotore o la persona preposta devono rappresentare i singoli esercenti che saranno ospitati nel centro commerciale per almeno due terzi della superficie di vendita richiesta. Nel caso in cui si voglia insediare il centro commerciale in una zona per insediamenti produttivi, il soggetto promotore o la persona preposta devono rappresentare tutti i singoli esercenti che saranno ospitati nel centro commerciale, indicando le superfici di vendita richieste da ciascuno.

(2) L’intestazione dell’autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.

Art. 7 (Onere aggiuntivo per la sostenibilità territoriale e ambientale)

(1) L’onere aggiuntivo di cui all’articolo 17, comma 1, della legge, è introitato dal comune competente per territorio.

(2) Il comune definisce gli interventi cui destinare le quote degli oneri di urbanizzazione primaria volte a perseguire le finalità di cui all’articolo 2, comma 2, lettere e) ed f), della legge, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale.

(3) Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell’onere aggiuntivo di cui all’articolo 17, comma 1, della legge.

Art. 8 (Determinazione del numero e delle caratteristiche dei parcheggi degli esercizi commerciali)

(1) In attuazione dell’articolo 60, comma 1, lettera k), della legge, la dotazione di parcheggi è individuata ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 17, e in particolare dell’articolo 7.

Art. 9 (Affidamento in gestione di reparto)

(1) La gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale può essere affidata, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità e, ove richiesti, dei requisiti professionali di cui all’articolo 9 della legge. Prima dell’affidamento, il/la titolare dell’esercizio commerciale deve inoltrare una comunicazione al comune territorialmente competente, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano e all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

(2) Il/La titolare di un esercizio commerciale, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell’attività esercitata dal soggetto gestore. Il/La titolare comunica al comune anche l’eventuale cessazione dell’affidamento.

(3) Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo, in modo tale da non costituire un esercizio separato.

Art. 10 (Attività temporanea di vendita al dettaglio)

(1) L’attività temporanea di vendita al dettaglio può essere svolta da soggetti legittimati all’esercizio dell’attività commerciale, in occasione di particolari eventi quali sagre, riunioni straordinarie di persone, manifestazioni promozionali/commerciali, per la durata degli stessi. Tale attività temporanea è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, da inoltrare al comune competente per territorio.

(2) L’attività temporanea di vendita al dettaglio, se effettuata da soggetti del cosiddetto terzo settore, non è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche.

(3) L’attività di cui al comma 1 può essere esercitata su aree pubbliche o su aree private o in locali aperti al pubblico, previo assenso del proprietario/della proprietaria.

(4) L’attività di cui al comma 1 è esercitata con il consenso del soggetto organizzatore o gestore, limitatamente alla durata dell’evento e solo sulle aree o nei locali in cui questo si svolge e – se svolta su un’area pubblica o aperta al pubblico – con le modalità stabilite dal comune. L’attività può avere ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all’evento stesso.

(5) L’attività temporanea di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria e consente il consumo sul posto ai sensi dell’Art. 13, comma 6, della legge.

Art. 11  (Disposizioni comuni alle strutture di vendita al dettaglio in sede fissa)

(1) Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, gli articoli posti in vendita possono anche essere dati a noleggio.

(2) L’attività di vendita al dettaglio svolta dagli operatori commerciali negli spazi comuni dei centri commerciali come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge, o negli insiemi commerciali come definiti all’articolo 7 della previgente legge provinciale n. 7/2000 e nel relativo regolamento d’esecuzione, previo rispetto delle norme sulla sicurezza dei locali, è consentita nei limiti della superficie di vendita complessiva della struttura, laddove risulti ancora disponibile. Qualora la superficie di vendita complessiva della struttura risulti invece già utilizzata, è necessario rimodulare o ridurre le singole superfici di vendita presenti al suo interno.

(3) L’esercizio congiunto negli stessi locali di attività di commercio al dettaglio, di esercizio pubblico, di attività artigianali o di servizio, nonché delle altre attività rientranti nelle categorie di destinazione d’uso delle costruzioni di cui all’articolo 23 della legge provinciale n. 9/2018, è consentito, anche a soggetti diversi; a tal fine devono essere rispettate le prescrizioni urbanistiche, le discipline di settore di ciascuna attività, con particolare riferimento alle norme igienico-sanitarie e a quelle di sicurezza, nonché le disposizioni in materia di dotazione di parcheggi.

Art. 12 (Consumo sul posto dei prodotti alimentari negli esercizi di vicinato)

(1) Fermo restando quanto già previsto dall’articolo 13, comma 6, della legge, gli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari in cui è consentito il consumo immediato sul posto devono offrire alimenti che siano stati preparati altrove o la cui manipolazione in loco non comporti la trasformazione del prodotto (cottura) e siano pronti al consumo, previa una eventuale semplice operazione di riscaldamento.

CAPO II
Vendita della stampa quotidiana e periodica

Art. 13 (Punti vendita esclusivi)

(1) Nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie e di conservazione e sicurezza alimentare, i punti vendita esclusivi – anche in forma di posteggi isolati ai sensi dell’Art. 3 (, comma 1, lettera q), della legge – possono porre in vendita i pastigliaggi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera j), della legge, che limitatamente ai fini dell’applicazione del presente capo sono considerati prodotti inclusi nel settore non alimentare.

Art. 14  (Punti vendita non esclusivi)

(1) Fermo restando quanto previsto all’articolo 18, comma 2, della legge, possono essere autorizzati all’esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l’attività si svolga negli stessi locali:

  1. le rivendite di generi di monopolio;
  2. i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie e aeroportuali; sono esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
  3. le medie e le grandi strutture di vendita come definite all’articolo 3, comma 1, lettere e) e f), della legge;
  4. gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati;
  5. gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Art. 15 (Direttive per l’esercizio dell’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica)

(1) Ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera e), e dell’articolo 64, comma 1, della legge, i comuni possono individuare le zone nel proprio territorio alle quali applicare le disposizioni assunte con l’Intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 4/bis, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.

CAPO III
Commercio su aree pubbliche

Art. 16 (Indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche)

(1) È fatto divieto di porre limitazioni e divieti all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa, su aree pubbliche o di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per ogni altra forma di vendita svolta anche da imprese artigiane, agricole e industriali.

(2) Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.

(3) I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.

(4) È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera, salvo ricorrano casi di forza maggiore da comprovarsi entro cinque giorni. In caso contrario, l’operatore/l’operatrice è considerato/considerata assente.

(5) A titolo di canone del posteggio concessionato è richiesto il pagamento del cosiddetto canone unico, ossia del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, determinato sulla base delle disposizioni vigenti.

(6) È vietato l’utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l’uso di apparecchi per l’ascolto di compact disc e similari, sempre che il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli avventori e agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

(7) È obbligatoria l’esibizione del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività, qualora richiesto dagli organi di vigilanza.

(8) È vietato lo svolgimento di mercati, fiere e mercati straordinari, come definiti all’Art. 3, comma 1, lettere n), o) e s), della legge, nelle aree di parcheggio di pertinenza delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere e), f) e g), della legge.

Art. 17  (Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza)

(1) L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto al rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dalle ordinanze ministeriali e dai regolamenti comunali vigenti.

(2) L’esercizio dell’attività di commercio – anche di prodotti alimentari – su aree pubbliche è consentito mediante l’uso di veicoli, a condizione che questi siano conformi alle vigenti disposizioni nazionali e provinciali in materia.

(3) Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito esclusivamente nelle aree provviste di collegamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica. È altresì consentito nei casi in cui sia garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti.

(4) Il commercio su aree pubbliche di animali vivi è esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme di polizia veterinaria e alle norme a tutela del benessere animale. In ogni caso nei mercati, nelle fiere e nelle manifestazioni promozionali/commerciali è vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o in posteggi contigui in cui sono posti in vendita e/o somministrati generi alimentari.

(5) È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma del commercio itinerante su aree pubbliche di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge.

(6) Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto su un posteggio è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvi i casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 2.

(7) Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 2.

(8) Gli operatori che esercitano l’attività di commercio su aree pubbliche mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all’apposita normativa in materia di sicurezza.

Art. 18 (Criteri per l’assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione, di nuovi posteggi isolati e di nuovi posteggi in mercati e fiere esistenti al 31 dicembre 2020)

(1) La concessione di durata dodicennale di un posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, da assegnare mediante procedura ad evidenza pubblica, previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il commercio su aree pubbliche da parte del soggetto richiedente, è rilasciata dal comune in cui ha sede il posteggio, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità e relativi punteggi:

  1. qualità dell’offerta – punti 05, valutata in base a:
    1. vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti della tradizione;
    2. vendita di prodotti dell’artigianato locale;
    3. offerta di una ampia selezione di prodotti, da parte dei banchi alimentari anche tramite degustazioni dei prodotti;
  2. tipologia del servizio fornito – punti 03, valutata in base a:
    1. servizio di consegna della spesa a domicilio;
    2. servizio di prenotazione o vendita via internet o informatizzata;
  3. presentazione di progetti innovativi – punti 02, valutata in base a:
    1. compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (banchi in legno e/o ecocompatibili), ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto;
    2. impegno a utilizzare al mercato o alla fiera oggetto della procedura di assegnazione un automezzo a basso impatto ambientale (categoria Euro 6 e superiori, GPL, metano, elettrico, ibrido);
  4. età inferiore ai quaranta anni del/della titolare o, nel caso di società, della maggioranza dei soci – punti 02.
    1. In caso di parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato mediante sorteggio pubblico;
    2. In rapporto alle esigenze e peculiarità locali è data facoltà ai comuni di stabilire, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, statale e provinciale vigente, ulteriori criteri valutativi rispetto a quelli di cui al comma 1, con cui si potrà assegnare fino ad un massimo di 3 punti.

Art. 19 (Spostamento del mercato o della fiera)

(1) In caso di spostamento definitivo o provvisorio, parziale o totale del mercato o della fiera, ai fini della riassegnazione dei posteggi ai singoli concessionari il comune redige un’apposita graduatoria, tenendo conto dei seguenti criteri:

  1. maggiore anzianità acquisita nel mercato o nella fiera;
  2. maggiore professionalità acquisita dall’impresa nell’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dalla durata dell’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. L’anzianità di iscrizione è riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione alla procedura di riassegnazione.

(2) In caso di ulteriore parità di punteggio totale, si procede a un sorteggio pubblico.

Art. 20 (Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi)

(1) I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato o in una fiera, con esclusione di quelli riservati di cui all’articolo 29 della legge, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del/della titolare, ai soggetti legittimati a esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze a quel mercato o quella fiera, con riferimento al settore merceologico di appartenenza e alle specializzazioni merceologiche eventualmente introdotte. A parità di presenze si procede a un sorteggio pubblico.

(2) Nel caso in cui nessun operatore/nessuna operatrice risulti avere i requisiti di cui al comma 1 per occupare giornalmente il posteggio temporaneamente non occupato, il comune procede comunque all’assegnazione del posteggio ad altri operatori nel rispetto della graduatoria esistente. A parità di presenze si procede a un sorteggio pubblico.

(3) L’assegnazione temporanea dei posteggi è prevista solo per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro, su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario/della concessionaria.

Art. 21 (Commercio su aree pubbliche in forma itinerante)

(1) L’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolta ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27 della legge. Terminate le operazioni di vendita o comunque allo scadere del tempo di fermata – che non può essere superiore a un’ora – l’operatore/l’operatrice è obbligato/obbligata a spostarsi ad una distanza pari ad almeno 1000 metri dal punto di sosta.

(2) L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito a condizione che la sosta del veicolo avvenga in conformità alle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

(3)Per utto l’arco della giornata è fatto divieto all’operatore/operatrice di commercio in forma itinerante di occupare spazi già occupati in precedenza.

(4) Al fine di non dare vita a forme mercatali improprie, all’operatore/operatrice di commercio in forma itinerante è fatto divieto di sostare a meno di 200 metri da un altro operatore/un’altra operatrice di commercio su aree pubbliche in forma itinerante già in esercizio.

(5) L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle aree di parcheggio di pertinenza delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere e), f) e g), della legge, nonché nelle aree degli impianti stradali di distribuzione carburanti come definiti all’articolo 33, comma 1, del presente regolamento.

Art. 22 (Vendita e consumo sul posto dei prodotti alimentari su aree pubbliche)

(1) Nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche oggetto di concessione di posteggio, l’operatore/operatrice commerciale può offrire all’utenza il consumo sul posto senza servizio assistito di somministrazione ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge, alle condizioni poste dal comune in sede di rilascio della concessione e/o come previsto dal regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche, considerati gli interessi pubblici rilevanti da salvaguardare nelle diverse aree.

(2) In sede di stesura del piano e del regolamento comunale di cui all’Art. 30 della legge, è data facoltà ai comuni di prevedere, all’interno delle aree mercatali, apposite zone/superfici comuni adibite al consumo sul posto dei prodotti alimentari ivi venduti.

(3) Nel caso in cui il comune provveda ad individuare specifiche aree da destinare all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai sensi dell’articolo 27, comma 4, della legge, il consumo sul posto dei prodotti alimentari posti in vendita avviene alle modalità e condizioni stabilite dal comune.

Art. 23 (Concessioni di posteggio nella medesima area mercatale)

(1) Per i mercati e le fiere istituiti a partire dal 1° gennaio 2021 e per i mercati e le fiere esistenti al 31 dicembre 2020, con decorrenza per questi ultimi dal 1° gennaio 2033, uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.

Art. 24 (Concessioni temporanee di posteggio)

(1) Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio in occasione di manifestazioni promozionali/commerciali, il comune stabilisce i requisiti dei soggetti partecipanti, individua i posteggi e i criteri per la loro assegnazione, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

Art. 25 (Esercizio dell’attività in assenza del/della titolare)

(1) In assenza del/della titolare del titolo abilitativo o dei soci, l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori.

(2) Il rapporto di lavoro con il/la titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche.

(3) La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dell’attività di vigilanza e controllo.

Art. 26 (Verifiche presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e documenti sostitutivi del documento unico di regolarità contributiva)

(1) Nei casi in cui il/la richiedente non sia soggetto all’iscrizione presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), gli adempimenti di cui all’articolo 31 della legge sono assolti mediante verifica della regolarità contributiva presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

(2) Le imprese di altri Stati membri dell’Unione europea, ai fini delle verifiche e degli adempimenti di cui all’Art. 31 della legge, possono presentare documentazione equivalente al documento unico di regolarità contributiva (DURC) o al certificato di regolarità contributiva, rilasciata nello Stato membro di origine.

Art. 27  (Rateizzazione del debito contributivo)

(1) Il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è in ogni caso rilasciato all’operatore/operatrice che ha ottenuto dall’INPS o dall’INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

CAPO IV
Forme speciali di vendita al dettaglio

Art. 28 (Apparecchi automatici)

(1) Il soggetto che ha inoltrato la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 33, comma 1, della legge, invia come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 170 del 10 marzo 2020, entro il mese di gennaio di ogni anno, al comune che ha ricevuto la segnalazione, una comunicazione tramite il SUAP contenente l’elenco delle nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi per la vendita di prodotti alimentari, con l’indicazione della collocazione degli apparecchi; la medesima comunicazione va inoltre trasmessa al Servizio aziendale di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (S.I.A.N.).

Art. 29 (Disposizioni comuni alle vendite per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, alle vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori e al commercio elettronico)

(1) Qualora siano accessorie ad altra attività di vendita, le vendite di cui agli articoli 36, 38 e 40 della legge non necessitano di una specifica e aggiuntiva segnalazione certificata di inizio attività.

CAPO V
Offerte di vendita

SEZIONE I
Esposizione in vendita delle merci e pubblicità dei prezzi

Art. 30 (Divieti, prezzi e pubblicità)

(1) Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli rientranti in tale voce, sui cartellini dei prezzi e nella pubblicità devono essere indicati il prezzo minore e quello maggiore. Se viene indicato un solo prezzo, tutti gli articoli rientranti nella voce proposta devono essere venduti a tale prezzo. In caso di indicazioni suscettibili di più interpretazioni è valida quella più favorevole all’acquirente.

(2) In occasione delle vendite straordinarie di cui all’Art. 3, comma 1, lettera t), della legge, è vietato vendere merci appositamente acquistate, sia in conto proprio che in conto deposito. Si considerano appositamente acquistate:

  1. le merci poste in vendita i cui quantitativi risultanti dalle fatture fornitori emesse nei sei mesi antecedenti l’inizio della vendita superano di almeno il 50 per cento i quantitativi acquistati nello stesso periodo dell’anno precedente;
  2. le merci poste in vendita introdotte nei locali dell’esercizio o nei depositi dell’azienda dopo la comunicazione della vendita o durante la vendita stessa.

(3) Le merci della vendita di fine stagione o della vendita promozionale devono essere tenute separate in modo inequivocabile per il pubblico dalle altre merci che eventualmente e contemporaneamente sono poste in vendita alle condizioni ordinarie di vendita.

(4) È vietato effettuare le vendite straordinarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera t), della legge con il sistema del pubblico incanto.

(5) Nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, è vietato il riferimento alle vendite fallimentari.

(6) All’interno del punto vendita e nelle vetrine esterne, se esistenti, deve essere chiaramente indicata e pubblicizzata al pubblico la data di inizio effettivo delle vendite sottocosto e delle vendite straordinarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera t), della legge.

(7) L’allestimento del punto vendita, comprese le vetrine esterne, è consentito nei due giorni feriali precedenti l’inizio delle vendite sottocosto e delle vendite straordinarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera t), della legge, anche con l’apposizione dei cartellini riportanti i nuovi prezzi delle merci, purché sia chiaramente indicata e pubblicizzata al pubblico la data di inizio della relativa vendita.

(8) I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di tutti gli acquirenti, senza distinzione e senza limitazioni di quantità, fino ad esaurimento delle scorte. L’esaurimento delle scorte durante il periodo delle vendite sottocosto e delle vendite straordinarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera t), della legge deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso da esporre all’esterno del locale di vendita.

(9) L’esercente dettagliante deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

(10) Gli operatori di commercio su aree pubbliche, svolto sia su posteggio dato in concessione che in forma itinerante, devono indicare il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura dei prodotti alimentari posti in vendita in modo chiaro e ben leggibile, mediante l’uso di un cartello o altra modalità idonea allo scopo.

(11) I soggetti preposti alla vigilanza hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i controlli circa il rispetto delle disposizioni del presente capo.

SEZIONE II
Disposizioni speciali per l’attività di distribuzione di carburanti

Art. 31 (Obblighi di informazioni all’utenza)

(1) Al fine di garantire una corretta e adeguata informazione dell’utenza, presso tutti gli impianti stradali di distribuzione carburanti, ad eccezione di quelli ad uso privato interno, devono essere esposti dei cartelli bilingui, ben visibili al pubblico dalla carreggiata stradale, riportanti le seguenti indicazioni:

  1. l’orario di servizio giornaliero;
  2. “aperto”, “chiuso” o “aperto – self-service” o altro similare, nel caso in cui l’impianto funzioni solo a mezzo di apparecchiatura self-service a pagamento anticipato (pre-payment);
  3. i prezzi dei carburanti effettivamente praticati alla pompa;
  4. per gli impianti funzionanti in modalità self-service deve essere indicato un numero di reperibilità h24 in caso di guasti o malfunzionamenti.

(2) Tutte le informazioni fornite all’utenza relative ai servizi offerti presso l’impianto, nonché quelle inerenti alla sicurezza dovranno essere riportate in versione bilingue (italiano e tedesco).

(3) Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia di arredo urbano, per quanto concerne le insegne che insistono sull’impianto si rinvia alle norme provinciali e alle direttive in materia.

SEZIONE III
Vendite straordinarie e vendite sottocosto

Art. 32 (Vendite di liquidazione)

(1) La comunicazione della vendita di liquidazione deve essere presentata, tramite il SUAP, al comune in cui ha sede l’esercizio commerciale, almeno dieci giorni prima dell’inizio della stessa, e riportare in particolare le date di inizio e termine della vendita, nonché i dati e gli elementi comprovanti la ricorrenza di uno dei casi previsti dall’Art. 45, comma 1, della legge. Deve riportare, inoltre, la quantità delle merci, i relativi prezzi praticati prima della vendita di liquidazione e i prezzi che si intendono praticare durante la vendita stessa, nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.

(2) Le vendite di liquidazione di cui all’articolo 45 della legge e le realizzazioni di attività fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatari non possono avere una durata superiore alle sei settimane.

(3) Durante il periodo in cui vengono effettuate le vendite di liquidazione è vietato introdurre nell’esercizio commerciale nuove merci.

(4) Nei casi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a), c) e d), della legge, al termine della vendita di liquidazione deve seguire l’immediata chiusura dell’esercizio commerciale.

(5) Sono equiparate alle vendite di liquidazione le realizzazioni di attività fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatari. In tale caso la vendita deve essere effettuata nei locali in cui il soggetto fallito esercitava la propria attività commerciale. Nei predetti locali non possono essere introdotte merci di provenienza non fallimentare.

(6) Non sono soggette alle disposizioni del presente articolo le vendite al dettaglio ordinate dall’autorità giudiziaria a seguito di fallimento e gestite direttamente dalla curatela fallimentare. Solo queste ultime possono essere presentate al pubblico come vendite fallimentari.

CAPO VI
Distributori di carburante

SEZIONE I
Impianti stradali di distribuzione carburanti

Art. 33 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

  1. per impianto stradale di distribuzione carburanti si intende un complesso unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburante per uso di autotrazione con le relative attrezzature e accessori, nonché da almeno un locale ufficio, da un deposito e da un locale per i servizi igienici. Gli impianti situati in località montane o isolate e funzionanti esclusivamente con apparecchiatura self-service a pagamento anticipato (pre-payment) non necessitano di locali ufficio, deposito e servizi igienici;
  2. per “carburante” si intende un combustibile utilizzato per l'alimentazione di motori a combustione interna, come gli idrocarburi, l’idrogeno, i derivati di composti vegetali nonché i combustibili sintetici;
  3. per “zona svantaggiata” di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che recepisce la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, si intendono quelle zone del territorio provinciale che non sono allacciate dalla rete di gas metano;
  4. per “ristrutturazione totale dell’impianto” di distribuzione carburanti si intende il completo rifacimento dell’impianto, consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell’arco di tre anni;
  5. per “impossibilità tecniche” di cui all’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che recepisce la direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014, si intendono:
    1. accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento;
    2. per il Gas Naturale Compresso (GNC), lunghezza delle tubazioni per l’allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
    3. distanza via terra superiore a 1000 chilometri dal più vicino deposito di approvvigionamento del Gas Naturale Liquido (GNL);
  6. per “stazione di servizio” si intende un impianto costituito da:
    1. almeno quattro colonnine a singola o a doppia erogazione, oppure due colonnine a erogazione multipla per diversi tipi di carburante con relativi serbatoi;
    2. almeno due colonnine di ricarica elettrica, denominati Fast Charger, di potenza pari o superiore a 50 kW;
    3. dispositivi self-service;
    4. idoneo spazio di pertinenza dell’impianto, che consenta l’effettuazione del rifornimento in area appropriata situata fuori dalla sede stradale; per ogni colonnina deve essere previsto uno spazio sufficientemente ampio;
    5. un punto aria compressa e un punto acqua anche a disposizione degli automobilisti;
    6. una pensilina per offrire riparo ai mezzi e al personale durante l’effettuazione del rifornimento;
    7. una superficie coperta di almeno 40 m² per locali destinati al personale e all’esposizione e vendita degli articoli previsti nella tabella riservata ai distributori di carburante;
    8. spogliatoio, servizi igienici a disposizione anche degli automobilisti;
    9. magazzino o deposito per l’olio lubrificante;
  7. per “stazione di rifornimento” si intende un impianto costituito da:
    1. almeno tre colonnine a singola o a doppia erogazione, oppure due colonnine a erogazione multipla per diversi tipi di carburante con relativi serbatoi;
    2. almeno una colonnina di ricarica elettrica, denominati Fast Charger, di potenza pari o superiore a 50 kW;
    3. dispositivi self-service;
    4. idoneo spazio di pertinenza dell’impianto, che consenta l’effettuazione del rifornimento in area appropriata situata fuori dalla sede stradale; per ogni colonnina deve essere previsto uno spazio sufficientemente ampio;
    5. un punto aria compressa e un punto acqua anche a disposizione degli automobilisti;
    6. una pensilina per offrire riparo ai mezzi e al personale durante l’effettuazione del rifornimento;
    7. una superficie coperta di almeno 30 m² per locali destinati al personale e all’esposizione e vendita degli articoli previsti nella tabella riservata ai distributori di carburante;
    8. spogliatoio, servizi igienici a disposizione anche degli automobilisti;
    9. magazzino o deposito per l’olio lubrificante;
  8. per “impianto di distribuzione carburanti senza presidio (Ghost)” si intende una stazione di rifornimento funzionante h24 in modalità self-service senza la presenza di personale, dotata di idonei sistemi di sicurezza, videosorveglianza e reperibilità. L’installazione di un punto vendita “Ghost” avente funzione di pubblica utilità è consentita, previo nulla osta da parte della Ripartizione provinciale Economia, nei comuni montani privi di impianti di distribuzione carburanti e lungo le arterie stradali, a condizione che il più vicino punto di rifornimento si trovi a una distanza di almeno 10 km su entrambe le direzioni del traffico e sia garantito il servizio di reperibilità del soggetto gestore in caso di guasti o mancato funzionamento. Il limite dei 10 km può essere ridotto al massimo a 5 km, nei soli casi in cui il comune o i comuni direttamente interessati esprimano parere positivo all’esercizio dell’impianto in modalità “Ghost”, affinché sia garantito un pubblico servizio di prossimità.

Art. 34 (Domanda di autorizzazione)

(1) L’autorizzazione all’installazione, al trasferimento o alla modifica di impianti stradali di distribuzione carburanti è rilasciata dalla direttrice/dal direttore della Ripartizione provinciale Economia.

(2) La procedura è avviata dall’Ufficio provinciale Commercio e servizi, non appena il comune competente per territorio fa pervenire allo stesso la domanda di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) relative all’installazione, al trasferimento o alla modifica dell’impianto stradale di distribuzione carburanti.

(3) La domanda di autorizzazione, da redigersi su apposito modulo, deve essere inviata in formato PDF tramite un’unica mail PEC alla casella di posta elettronica certificata dell’Ufficio provinciale Commercio e servizi, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

(4) Con la domanda di autorizzazione, accompagnata da un’autocertificazione attestante le generalità, la ragione sociale, la residenza o la sede sociale, l’impresa richiedente dichiara:

  1. il possesso dei requisiti di onorabilità attestati da un estratto dal casellario giudiziale e da un certificato antimafia;
  2. l’ubicazione e la sede/l’indirizzo dell’impianto;
  3. i tipi di carburante per i quali si chiede l’autorizzazione;
  4. la capacità in metri cubi dei serbatoi a cui sono collegate le singole colonnine e le quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante confezionato nei prescritti fusti o recipienti, di olio esausto e di urea (AD-Blue), che il richiedente intende detenere presso l’impianto;
  5. di osservare, nella realizzazione dell’impianto, le prescrizioni in materia di tutela del paesaggio e quelle contenute negli strumenti urbanistici, le disposizioni di carattere fiscale e tributario e le norme in materia di prevenzione degli incendi, di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale nonché di tutela dei beni storici ed artistici.

(5) A seguito del rilascio del titolo abilitativo da parte del comune e dell’inoltro dello stesso all’Ufficio provinciale Commercio e servizi, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale Economia conferma con apposita comunicazione la sussistenza dei requisiti per l’installazione, il trasferimento o la modifica dell’impianto stradale di distribuzione carburanti.

(6) Il rigetto della domanda di autorizzazione è disposto con decreto della direttrice/del direttore della Ripartizione provinciale Economia.

(7) Fermi restando i termini prescritti dalla legge provinciale n. 9/2018 in ordine all’efficacia e alla decadenza dei titoli edilizi, per l’esercizio dell’impianto è fissato un periodo massimo di tre anni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5.

(8) Al termine dei lavori di costruzione, trasferimento o modifica dell’impianto, dopo aver ricevuto la segnalazione certificata di agibilità dell’impianto inviata per conoscenza dal comune competente all’Ufficio provinciale Commercio e servizi, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale Economia rilascia all’impresa richiedente l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto del distributore fisso di carburante.

(9) In caso di trasferimento di un impianto di distribuzione carburanti da un comune ad un altro della provincia di Bolzano, deve inoltre essere richiesto il parere dei sindaci di entrambi i comuni interessati dal trasferimento.

(10) L’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti è consentita nel rispetto del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”, nonché delle specifiche norme vigenti in materia di tutela ambientale e di quelle contenute negli strumenti urbanistici.

(11) Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 257/2016, i nuovi impianti e gli impianti soggetti a totale ristrutturazione devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di metano in forma liquida (GNL) o compressa (GNC) o GPL, anche in modalità di self-service. Sono fatti salvi gli impianti che si devono trasferire per cause di forza maggiore, che si insediano o sono ubicati in “zone svantaggiate” o per i quali sussistano “impossibilità tecniche”, come definite all’articolo 33, commi 2 e 4.

(12) Le strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all’interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% della superficie dell’impianto, esclusa l’area occupata dalla pensilina.

(13) Non è consentita l’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti nei tratti di strada caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari e nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

(14) Gli accessi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, specie per quanto riguarda le distanze da incroci, dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici, sono soggetti alla disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della Strada” e dal DPR 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”. Il piazzale dell’impianto stradale di distribuzione di carburanti deve comunque essere separato dalla sede stradale da idoneo spartitraffico.

(15) Lungo le strade extraurbane principali, secondarie e urbane di scorrimento, così come definite dal “Nuovo Codice della Strada”, gli accessi ai nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti, sono costituiti da corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di almeno 3 metri e raccordate al piazzale dell’impianto con curve di raggio non inferiore a 10 metri. L’area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva rispetto alla superficie prevista per le diverse tipologie di impianto.

(16) Per gli impianti ubicati lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di 75 metri o 60 metri e larghezza non inferiore a 3 metri, raccordate al piazzale dell’impianto con curve di raggio non inferiore a 10 metri. L’area occupata dalle corsie è considerata aggiuntiva alla superficie del piazzale medesimo.

(17) L’Ufficio provinciale Commercio e servizi effettua, in collaborazione con l’Ufficio provinciale Prevenzione incendi e l’Ufficio provinciale Tutela acque, controlli a campione per verificare la conformità dell’impianto al progetto originariamente approvato e alle eventuali successive modifiche.

Art. 35 (Modifiche degli impianti)

(1) Le seguenti modifiche sono soggette ad autorizzazione di cui all’Art. 34 e a verifica di conformità di cui all’articolo 37:

  1. installazione di nuove colonnine per l'erogazione di carburante con o senza aumento del numero dei prodotti erogati;
  2. sostituzione di un prodotto già esistente con uno nuovo;
  3. aggiunta di un nuovo carburante e installazione di apparecchiature self-service a pagamento anticipato e di nuove colonnine su impianti esistenti; in tal caso l’autorizzazione è rilasciata, a condizione che l’impianto sia dotato di un’area di rifornimento per le nuove apparecchiature da installare, adeguatamente coperta da idonea pensilina.

(2) Non sono soggette ad autorizzazione, ma a preventiva comunicazione all’Ufficio provinciale Commercio e servizi, le seguenti modifiche:

  1. installazione di nuovi serbatoi e sostituzione di serbatoi con altri;
  2. sostituzione di colonnine a singola erogazione con altre a doppia erogazione o a erogazione multipla per prodotto, o viceversa, limitatamente ai prodotti già autorizzati;
  3. cambio di destinazione d’uso degli erogatori e dei serbatoi, limitatamente ai carburanti compresi nelle categorie già autorizzate per l’impianto esistente, a condizione che non venga aggiunto o eliminato alcun prodotto;
  4. realizzazione e aumento di capacità dei depositi di stoccaggio degli oli lubrificanti;
  5. sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
  6. installazione di apparecchiature self-service a pagamento posticipato;
  7. installazione di dispositivi e impianti per il recupero dei vapori o per altri interventi finalizzati al risparmio energetico e alla tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza;
  8. installazione di apparecchiature self-service a pagamento anticipato ed estensione dell’utilizzo di quelle già presenti all’erogazione di altri carburanti.

(3) Non sono in ogni caso autorizzate modifiche di impianti non conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada, della Provincia e del Comune, per la parte di rispettiva competenza, né sono autorizzate modifiche di impianti ritenuti di intralcio al traffico o pericolosi per la circolazione.

(4) La detenzione e/o l’aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per il riscaldamento dei locali degli stessi impianti, e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituiscono modifica di impianto, ma sono soggetti al rispetto delle norme di sicurezza. I quantitativi dei prodotti stoccati suindicati devono essere comunicati all’Ufficio provinciale Commercio e servizi, che rilascia la concessione. L’Ufficio provvederà a inserire questo dato nel primo provvedimento di verifica periodica dell’impianto di cui all’articolo 37, o nel caso in cui il dato mancasse, a comunicarlo all’Ufficio delle Dogane di Bolzano.

(5) Restano fermi gli adempimenti a carico degli interessati, concernenti la comunicazione al comune e agli altri enti coinvolti, ai fini dell’aggiornamento della segnalazione certificata di agibilità e della licenza dell’Ufficio delle Dogane di Bolzano.

Art. 36 (Rifornimento self-service di metano per autotrazione)

(1) Per il rifornimento di metano in modalità self-service di cui all’articolo 50 della legge, il soggetto gestore della stazione di servizio o di rifornimento consegna, solo a quegli utenti che egli stesso ha informato sull’uso corretto del distributore self-service e il cui veicolo dispone di tutte le necessarie autorizzazioni in corso di validità, una chiave elettronica che autorizza l’azionamento del sistema “pre-pay”. L’utente autorizzato/autorizzata firma per ricevuta la presa in carico della chiave elettronica, che può utilizzare soltanto personalmente e per il rifornimento del veicolo specificato sul foglio che accompagna la consegna, assumendosi così ogni responsabilità in merito al corretto uso di questo sistema di rifornimento.

(2) L’utente utilizza la chiave elettronica per un periodo massimo di due anni, e il rinnovo dell’uso della stessa è possibile solo previa verifica, da parte del soggetto gestore della stazione di servizio o di rifornimento, del perdurare dell’idoneità sia dell’utente che del veicolo.

Art. 37 (Verifica periodica di conformità degli impianti)

(1) La verifica periodica degli impianti, da effettuarsi entro e non oltre 15 anni dalla precedente, è svolta da un ingegnere/un’ingegnera o un altro tecnico abilitato/un’altra tecnica abilitata, incaricato/incaricata dal/dalla titolare dell’autorizzazione dell’impianto, mediante perizia giurata che attesti la conformità dell’impianto al progetto originariamente approvato e alle eventuali successive modifiche.

(2) In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma 1 e a seguito di richiesta motivata del/della titolare dell’autorizzazione, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale Economia può concedere una proroga di massimo sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione. Se tale termine non viene rispettato, l'impianto deve essere sospeso fino a quando la conformità dell’impianto non viene confermata ai sensi del comma 1.

(3) Il/La titolare dell’autorizzazione trasmette all’Ufficio provinciale Commercio e servizi la perizia giurata almeno 9 mesi prima della scadenza del termine di 15 anni.

(4) L'Ufficio delle Dogane di Bolzano o i titolari delle autorizzazioni dovranno fornire alla Ripartizione provinciale Economia, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati sulle quantità di carburante erogate da ciascun punto vendita nel corso dell'anno precedente.

Art. 38 (Prelievo di carburante in recipienti mobili)

(1) Il prelievo di carburante in recipienti mobili presso gli impianti stradali e presso i rivenditori all'ingrosso da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a cento litri e inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di trasporti pericolosi, è soggetto a comunicazione di prelievo alla Ripartizione provinciale Economia. Il rifornimento è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una apposita attestazione rilasciata dalla Ripartizione provinciale Economia e dotati di un recipiente omologato nel rispetto del Codice della strada.

Art. 39 (Revoca dell'autorizzazione)

(1) La direttrice/Il direttore della Ripartizione provinciale Economia revoca l'autorizzazione e ordina la chiusura dell'impianto stradale di distribuzione carburanti nei seguenti casi:

  1. se l'impianto non inizia l'attività entro il termine di cui all’Art. 34, comma 7;
  2. se l’impianto non supera con esito positivo la verifica di conformità di cui all’articolo 37, ovvero non vengono osservate le prescrizioni impartite nel termine stabilito;
  3. se viene sospesa l’attività senza l’autorizzazione prevista dal presente regolamento;
  4. per inosservanza, da parte del/della titolare dell’autorizzazione, degli obblighi imposti dal presente regolamento, qualora la inadempienza sia riconosciuta di tale gravità da compromettere la sicurezza, la continuità e regolarità dell’attività di distribuzione di carburanti;
  5. per motivi di pubblico interesse; in tal caso il/la titolare dell’autorizzazione è indennizzato/indennizzata per il solo valore residuo degli impianti, da determinare mediante stima dell’Ufficio provinciale Estimo ed espropri, salvo che l’autorizzazione revocata sia sostituita da un'altra autorizzazione.

(2) Se l’impianto viene modificato senza la prevista autorizzazione, si procede alla revoca e chiusura della sola parte di impianto illegittimamente attivata.

(3) Le autorità competenti possono ordinare l’immediata sospensione dell’attività dell’impianto ed eventualmente lo svuotamento dei serbatoi per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico.

SEZIONE II
Distributori di carburante ad uso privato interno

Art. 40 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

  1. per impianto fisso di distribuzione di carburante ad uso privato interno, di seguito “distributore fisso di carburante”, si intende un complesso unitario costituito da uno o più apparecchi fissi di erogazione di carburanti per autotrazione, installato nel sedime di stabilimenti, di magazzini e simili, e comunque all’esterno degli edifici, destinato esclusivamente al rifornimento di autoveicoli, macchine operatrici di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 285/1992, elicotteri, aeromobili e natanti in proprietà delle imprese o enti pubblici richiedenti, ovvero in locazione sulla base di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine;
  2. per impianto mobile di distribuzione di carburante ad uso privato interno, di seguito “distributore mobile di carburante”, si intende un complesso unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per autotrazione fino a nove metri cubi di capacità di stoccaggio.

Art. 41 (Distributori fissi di carburante)

(1) L'installazione e l'esercizio di distributori fissi di carburante sono soggetti ad autorizzazione, che è rilasciata dalla direttrice/dal direttore della Ripartizione provinciale Economia al termine dei lavori di costruzione, trasferimento o modifica degli impianti.

(2) L’impianto può essere autorizzato a prescindere dalla capacità di stoccaggio complessiva dei serbatoi, se il parco autoveicoli e macchine operatrici dell'impresa richiedente è di almeno cinque unità. Ai fini della determinazione della consistenza del parco automezzi, ogni automezzo avente una capacità di carico superiore alle 3,5 tonnellate è considerato pari a una unità. Il veicolo avente una capacità di carico inferiore, immatricolato come autocarro, è considerato pari a mezza unità. Nel caso di imprese che svolgono attività di autonoleggio da rimessa e servizi di linea, l'autobus con una capienza di almeno 40 posti è considerato pari a una unità e i veicoli destinati al trasporto di persone ed equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del/della conducente, sono considerati pari a mezza unità. Le macchine operatrici sono considerate ciascuna come un’unità. Ogni altro autoveicolo, così come anche i piccoli apparecchi azionati da un motore diesel non rientranti nelle categorie menzionate sono considerati pari a un quarto di unità.

(3) Il requisito delle cinque unità non si applica nelle seguenti casi:

  1. per i mezzi battipista;
  2. per gli elicotteri;
  3. per gli aeromobili rifornibili con carburante per aeromobili;
  4. per i natanti;
  5. nel caso in cui il richiedente sia un ente pubblico;
  6. se la sede operativa dell'azienda si trova ad almeno 15 chilometri dall’impianto stradale di distribuzione carburanti più vicino.

(4) L’autorizzazione per distributori fissi di carburante destinati a soddisfare un pubblico servizio, un servizio di emergenza, di protezione civile o altro servizio similare, può essere rilasciata anche all’ente pubblico che svolge il servizio. La gestione dell’impianto può essere affidata con contratto ad altri soggetti; copia dello stesso è trasmessa all’Ufficio provinciale Commercio e servizi. Nel caso di imprese affidatarie di un pubblico servizio, i mezzi utilizzati possono essere di proprietà dell’ente che ha affidato il servizio.

(5) Gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pubblica di maggioranza autorizzati all'installazione e all'esercizio di distributori privati interni per l'erogazione di gas metano possono, previo nulla osta da parte della Ripartizione provinciale Economia, stipulare convenzioni con altri enti pubblici o aziende a partecipazione pubblica al fine di consentire il rifornimento presso tali impianti degli automezzi di proprietà o utilizzati ad altro titolo da detti enti o aziende.

(6) Le imprese titolari dell’autorizzazione per distributori fissi di carburante possono far rifornire presso i propri impianti anche i mezzi di altre imprese, purché queste ultime dispongano di un parco automezzi e macchine operatrici di almeno cinque unità e detengano:

  1. una partecipazione minima del 30 per cento nell’impresa titolare dell’autorizzazione, o viceversa, oppure
  2. esista una coincidenza dei soci per almeno l’80 per cento.

(7) I consorzi sono autorizzati all’installazione di un distributore fisso di carburante nella sede del consorzio. Tutti i soci del consorzio devono essere attivi nel settore dei trasporti e soddisfare i requisiti di cui al comma 2. I soci del consorzio possono utilizzare il distributore fisso di carburante esclusivamente per il rifornimento del proprio parco automezzi e macchine operatrici.

Art. 42 (Domanda di autorizzazione)

(1) Il comune competente per territorio deve inoltrare, entro 5 giorni dalla ricezione, tutte le domande di permesso di costruire, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) o le comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) relative all’installazione, al trasferimento o alla modifica del distributore fisso di carburante alla Ripartizione provinciale Economia.

(2) La domanda di autorizzazione, da redigersi su apposito modulo, deve essere inviata dall’impresa richiedente in formato PDF tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata dell’Ufficio provinciale Commercio e servizi, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

(3) Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata un’autocertificazione del soggetto richiedente, nella quale questi dichiara:

  1. le generalità e la ragione sociale, nonché la residenza o la sede sociale;
  2. il possesso dei requisiti di onorabilità, nonché quelli di cui all'Art. 8 della legge;
  3. l'ubicazione e la sede/l’indirizzo dell'impianto;
  4. i tipi di carburante per i quali si chiede l'autorizzazione;
  5. la capacità in metri cubi dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi automatici e le quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante confezionato nei prescritti fusti o recipienti, di olio esausto e di urea (AD-Blue), che il richiedente intende detenere presso l'impianto;
  6. il parco automezzi e macchine operatrici dell'azienda da rifornire.

(4) Oltre ai dati di cui al comma 3, va allegata la dichiarazione del tecnico qualificato incaricato/della tecnica qualificata incaricata di osservare, nella realizzazione dell’impianto, le prescrizioni in materia di tutela del paesaggio e quelle contenute negli strumenti urbanistici, le disposizioni di carattere fiscale e tributario, le norme in materia di prevenzione incendi, di sicurezza sanitaria e ambientale nonché di tutela dei beni storici ed artistici.

(5) A seguito del rilascio del titolo abilitativo da parte del comune e dell’inoltro dello stesso all’Ufficio provinciale Commercio e servizi, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale Economia conferma con apposita comunicazione la sussistenza dei requisiti amministrativi per l’installazione, il trasferimento o la modifica del distributore fisso di carburante.

(6) Il rigetto delle domande di autorizzazione è disposto con decreto della direttrice/del direttore della Ripartizione provinciale Economia.

(7) Fermi restando i termini stabiliti dalla legge provinciale n. 9/2018 in ordine all’efficacia e alla decadenza dei titoli edilizi, per l’installazione, il trasferimento o la modifica dell’impianto è fissato un periodo massimo di tre anni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5.

(8) Al termine dei lavori di costruzione, trasferimento o modifica dell’impianto, dopo aver ricevuto la segnalazione certificata di agibilità dell’impianto inviata per conoscenza dal comune competente all’Ufficio provinciale Commercio e servizi, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale Economia rilascia all’impresa richiedente l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto del distributore fisso di carburante.

(9) Il distributore fisso di carburante può essere messo in funzione a partire dal momento del rilascio dell’autorizzazione della direttrice/del direttore della Ripartizione Economia e della licenza di esercizio o dell’autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane di Bolzano.

(10) L'Ufficio provinciale Commercio e servizi effettua, in collaborazione con l'Ufficio provinciale Prevenzione incendi e l'Ufficio provinciale Tutela acque, controlli a campione per verificare la conformità dell’impianto al progetto originariamente approvato e alle eventuali successive modifiche.

Art. 43 (Distributori mobili di carburante)

(1) L'installazione e l'esercizio temporaneo di distributori mobili di carburante del tipo approvato dal Ministero dell'Interno sono consentiti, purché il parco mezzi e macchine operatrici sia rifornibile prevalentemente sul posto, per i seguenti soggetti e attività:

  1. per gli enti o le imprese che hanno stipulato un accordo con un ente che presta un servizio pubblico di emergenza;
  2. per cave, cantieri edili, ferroviari e stradali;
  3. per attività svolte da elicotteri, per servizi di emergenza, operazioni antincendio e simili.

(2) L'installazione e l'esercizio di un distributore mobile di carburante è consentito, previa presentazione della comunicazione di inizio attività all’Ufficio provinciale Commercio e servizi. Alla comunicazione va allegata la seguente documentazione:

  1. copia del provvedimento di approvazione del tipo di impianto, emanato dal Ministero dell'Interno;
  2. copia del relativo titolo abilitativo previsto dalla legge provinciale n. 9/2018, oppure
  3. l’autorizzazione paesaggistica per interventi non essenziali nel paesaggio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche.

(3) Sono consentiti l’installazione e l’esercizio temporaneo, per un periodo massimo di un anno, di distributori mobili di carburante del tipo approvato dal Ministero dell'Interno, da parte di imprese che dimostrano di essere in possesso dei requisiti per ottenere l’autorizzazione per un distributore fisso di carburante, ma che temporaneamente non dispongono del terreno necessario per realizzarlo, oppure che sono in fase di costruzione o ristrutturazione della propria sede aziendale. Lo stesso vale anche per le imprese che stanno ristrutturando la propria sede, ma che sono già in possesso dell’autorizzazione per un distributore fisso di carburante. L'intero parco mezzi dell’impresa richiedente può essere rifornito con tale distributore mobile.

(4) Trascorso il termine di cui al comma 3, che può essere prorogato al massimo di un ulteriore anno solo in casi motivati, l’impresa è obbligata a realizzare il distributore fisso di carburante, pena la decadenza dei requisiti per l’esercizio del distributore di carburante mobile.

(5) Per l’utilizzo di autocisterne mobili destinate al rifornimento di aerei o elicotteri non è richiesta la comunicazione di inizio attività. Dette autocisterne devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di protezione antincendio e di trasporto di merci pericolose. Il quantitativo annuale di carburante erogato deve essere comunicato all’Ufficio delle Dogane di Bolzano.

Art. 44 (Disposizioni generali)

(1) Ai sensi dell'articolo 53, comma 2, della legge, i rivenditori all’ingrosso che forniscono carburante a imprese con sede operativa in provincia di Bolzano sono tenuti a comunicare in forma digitale, entro il 15 gennaio di ogni anno, all’Ufficio provinciale Commercio e servizi l’elenco dei loro clienti, con tutti i dati di contatto, i quantitativi di carburante fornito nell'anno precedente e il luogo di destinazione delle forniture.

(2) I titolari e gli esercenti di distributori di carburante, sia fissi che mobili, devono osservare le prescrizioni di sicurezza, prevenzione incendi ed ambientali. Devono inoltre tenere un registro di carico e scarico. I titolari e gli esercenti di impianti con serbatoi di capacità totale da un metro cubo fino a cinque metri cubi devono trasmettere in forma digitale all’Ufficio provinciale Commercio e servizi, entro il 28 febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei quantitativi di carburante erogati nell'anno precedente. I titolari e gli esercenti di impianti con serbatoi di capacità superiore a cinque metri cubi devono trasmettere un analogo prospetto riepilogativo dei quantitativi di carburante erogati nell’anno precedente all’Ufficio delle Dogane di Bolzano e per conoscenza all’Ufficio provinciale Commercio e servizi. L’Ufficio delle Dogane di Bolzano comunica alla Ripartizione provinciale Economia, entro il 31 marzo di ogni anno, i quantitativi di carburante erogati nell'anno precedente dagli impianti di carburante con una capacità superiore a cinque metri cubi.

(3) Fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e ambientali nonché delle norme e procedure di prevenzione incendi, ai titolari di distributori, serbatoi e contenitori mobili della capacità massima di un metro cubo di cui al comma 4, lettera c), non è richiesta la comunicazione di inizio attività. I titolari di tali impianti sono tenuti a trasmettere in forma digitale all’Ufficio provinciale Commercio e servizi, entro il 28 febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei quantitativi di carburante acquistati nell'anno precedente.

(4) Fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e ambientali nonché delle norme e procedure di prevenzione incendi, le disposizioni di cui alla presente sezione II, non si applicano:

  1. ai distributori di carburante ad uso proprio per l’agricoltura, limitatamente all'erogazione di prodotti denaturati, defiscalizzati o ad accisa ridotta;
  2. ai distributori di carburante ad uso privato interno, situati all'interno delle aree di pertinenza di amministrazioni pubbliche statali;
  3. ai distributori di carburante mobili, del tipo approvato dal Ministero dell'Interno, nonché ai serbatoi e contenitori, conformi alle norme di sicurezza vigenti, della capacità massima di un metro cubo, se destinati al rifornimento di sole macchine operatrici delle imprese stesse; per i servizi di emergenza e i servizi che possono essere effettuati solo in loco può essere rifornito anche il parco mezzi dell’impresa;

(5) Presso il distributore fisso di carburante deve essere esposto, in posizione ben visibile, un cartello con la seguente dicitura: "IMPIANTO PRIVATO INTERNO ad uso esclusivo dei mezzi dell'impresa".

(6) Il carburante può essere destinato unicamente al rifornimento del parco mezzi in proprietà dell'impresa, ovvero in locazione sulla base di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, ed è quindi esclusa la cessione di carburante a terzi.

(7) I serbatoi devono essere dotati di targhetta riportante l’indicazione del prodotto e la capacità.

(8) La colonnina dell’erogatore deve essere priva di indicatore del prezzo del carburante, nonché di marchi commerciali di compagnie petrolifere.

Art. 45 (Disattivazione)

(1) Qualora non sussistano più i requisiti per l’esercizio di un distributore fisso di carburante, questo può essere disattivato per un periodo massimo di tre anni. Trascorso tale termine, l'autorizzazione è revocata.

(2) In caso di disattivazione dell’impianto, i prodotti residui presenti nei serbatoi devono essere smaltiti da un’impresa autorizzata. A tal fine i serbatoi devono essere chiusi e sigillati. La disattivazione deve essere comunicata al comune competente, all'Ufficio provinciale Tutela acque e all’Ufficio provinciale Commercio e servizi. Alla comunicazione va allegata copia dell’attestazione dell’impresa che ha eseguito la pulizia dei serbatoi e copia del formulario di identificazione dei rifiuti.

Art. 46 (Modifiche ai distributori fissi di carburante)

(1) Le seguenti modifiche ai distributori fissi di carburante sono soggette ad autorizzazione dell’Ufficio provinciale Commercio e servizi in osservanza delle disposizioni dell’articolo 42 del presente regolamento e della legge provinciale n. 9/2018:

  1. installazione di nuovi serbatoi;
  2. installazione di nuove colonnine per l'erogazione di carburante con o senza aumento del numero dei prodotti erogati;
  3. sostituzione di un prodotto già esistente in un impianto con un nuovo prodotto o aggiunta di un nuovo prodotto;
  4. spostamento del solo serbatoio oppure del serbatoio e dell’erogatore, anche nella stessa area.

(2) Non sono soggette ad autorizzazione, ma a preventiva comunicazione all’Ufficio provinciale Commercio e servizi, le seguenti modifiche ai distributori fissi di carburante:

  1. mera sostituzione di serbatoi con altri serbatoi;
  2. sostituzione di colonnine a singola erogazione con altre a doppia erogazione o a erogazione multipla per diversi tipi di prodotto, o viceversa, limitatamente ai prodotti già autorizzati;
  3. cambio di destinazione delle colonnine erogatrici o dei serbatoi, limitatamente ai carburanti rientranti nelle categorie già autorizzate per l'impianto esistente, a condizione che non si aggiunga o elimini alcun prodotto;
  4. realizzazione e aumento della capacità dei depositi di stoccaggio degli oli lubrificanti;
  5. realizzazione e aumento della capacità dei depositi di stoccaggio degli oli esausti;
  6. spostamento della colonnina di erogazione anche all’interno della stessa area.

(3) Le modifiche di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione della mera sostituzione dei serbatoi, comportano un aumento del rischio e devono essere effettuate nel rispetto delle norme e procedure di prevenzione incendi.

(4) Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi alle prescrizioni della legge provinciale n. 9/2018.

(5) Restano fermi gli adempimenti a carico dei soggetti interessati, concernenti la comunicazione al comune e agli altri enti coinvolti ai fini dell’aggiornamento della segnalazione certificata di agibilità e della licenza per l’esercizio o dell’autorizzazione dell’Ufficio Dogane di Bolzano.

Art. 47 (Verifica periodica di conformità dei distributori fissi di carburante)

(1) La verifica periodica di conformità degli impianti autorizzati e delle eventuali modifiche apportate agli stessi, da eseguire entro e non oltre 15 anni dalla precedente, è effettuata da un ingegnere/un’ingegnera o un altro tecnico abilitato/un’altra tecnica abilitata, incaricato/incaricata dal/dalla titolare dell’autorizzazione dell’impianto, mediante perizia giurata attestante la conformità dell’impianto al progetto originariamente approvato e alle eventuali successive modifiche. L’esito della verifica periodica è subordinato anche all’effettuazione dei controlli prescritti nei settori della prevenzione incendi e della tutela delle acque.

(2) In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma 1 e a seguito di richiesta motivata del/della titolare dell’autorizzazione, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale Economia può concedere una proroga di massimo sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione. Se tale termine non viene rispettato, l'impianto deve essere sospeso fino a quando la conformità dell’impianto non viene confermata ai sensi del comma 1.

Art. 48 (Revoca dell’autorizzazione)

(1) La direttrice/Il direttore della Ripartizione provinciale Economia revoca l'autorizzazione e/o ordina la chiusura del distributore di carburante, fisso o mobile, nei seguenti casi:

  1. se l'impianto non viene messo in esercizio entro il termine di cui all’Art. 42, comma 7;
  2. se l’autorizzazione della direttrice/del direttore della Ripartizione provinciale Economia è già stata rilasciata e il comune competente dichiara l’irricevibilità della segnalazione certificata di agibilità; in assenza di gravi motivi può essere disposta la disattivazione dell’impianto, fintanto che non saranno soddisfatti i requisiti e le prescrizioni per ottenere l’autorizzazione;
  3. se si apportano modifiche all'impianto senza autorizzazione, nei casi in cui è prevista, o se la destinazione d’uso dell’impianto è diversa da quella originariamente prevista;
  4. se in un impianto, fisso o mobile, vengono meno le condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività;
  5. per inosservanza, da parte del/della titolare dell'autorizzazione, degli obblighi imposti dal presente regolamento, nel caso in cui l’inadempienza sia riconosciuta di gravità tale da compromettere la sicurezza;
  6. nel caso di reiterata violazione della norma inerente alla cessione di carburante a terzi di cui all’articolo 44, comma 6;
  7. nel caso di assenza dei requisiti di sicurezza e di inosservanza degli adempimenti di cui alla legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, e alla legge provinciale 18 maggio 2002, n. 8, e successive modifiche.

(2) Le autorità competenti possono ordinare l'immediata sospensione dell'attività degli impianti ed eventualmente lo svuotamento dei serbatoi per gravi e urgenti motivi di sicurezza.

(3) Ai sensi della normativa vigente, lo smantellamento e la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’impianto fisso devono avvenire entro un termine massimo di sei mesi dalla revoca dell’autorizzazione.

CAPO VII
Orari

Art. 49 (Orari di apertura e di chiusura)

(1) I comuni determinano gli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche svolto nei mercati, nei posteggi isolati, nelle fiere, durante le manifestazioni promozionali/commerciali e per l’esercizio dell'attività in forma itinerante, nel rispetto in particolare della quiete pubblica.

(2) L’orario di servizio degli impianti di distribuzione carburanti, funzionanti con la presenza del soggetto gestore, si articola dalle ore 06:00 alle ore 21:00, con un orario minimo settimanale di 42 ore. Nel rispetto di tali limiti, il soggetto gestore può determinare liberamente l’orario di servizio, senza superare comunque le undici ore giornaliere.

CAPO VIII
Sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazione dell’attività

Art. 50 (Sospensione volontaria dell’attività di commercio in sede fissa e di vendita della stampa quotidiana e periodica)

(1) L’attività di commercio in sede fissa e l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica possono essere sospese per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.

(2) Il periodo di sospensione di cui al comma 1 può essere prorogato, anche più volte, su richiesta motivata in relazione a eventi o fatti non imputabili all’interessato/interessata, per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi per volta.

(3) La comunicazione di sospensione dell’attività di cui al comma 1 va presentata al comune competente per territorio, tramite il SUAP, contestualmente alla data di sospensione o comunque entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione.

Art. 51 (Sospensione volontaria dell’attività di distribuzione di carburanti)

(1) La sospensione dell’attività di distribuzione di carburante per un periodo pari o inferiore a trenta giorni consecutivi è soggetta a comunicazione all’Ufficio provinciale Commercio e servizi. Per periodi superiori, la sospensione deve essere autorizzata dalla direttrice/dal direttore della Ripartizione provinciale Economia, previa richiesta motivata.

(2) La sospensione è di norma autorizzata per un periodo massimo di tre anni in un quinquennio, prorogabile per comprovate e documentate cause di forza maggiore.

(3) I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria attività per più di trenta giorni senza la prescritta autorizzazione sono diffidati a riprenderla entro un termine massimo di 30 giorni, pena la revoca dei relativi provvedimenti di autorizzazione. Il medesimo provvedimento è adottato qualora, alla scadenza del periodo di sospensione autorizzata, si accerti il perdurare dell’inattività dell’impianto.

Art. 52 (Variazioni relative all’attività commerciale)

(1) Salvo quanto previsto all’articolo 53, comma 3, e all’articolo 54, comma 3, la variazione del/della legale rappresentante, la variazione della denominazione o ragione sociale di un’attività commerciale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge, la variazione del soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, nonché le trasformazioni societarie non conseguenti a trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte sono soggette a comunicazione da inoltrare tramite il SUAP al comune competente per territorio. La comunicazione va inoltrata entro trenta giorni dalla variazione e non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione o la presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività.

Art. 53 (Disposizioni per il subingresso nell’attività di commercio su aree pubbliche)

(1) La segnalazione certificata di inizio attività per subingresso di cui all’articolo 57 della legge non è richiesta, qualora alla cessazione del contratto di affitto di azienda, o di ramo d’azienda, il/la titolare del titolo abilitativo intenda cessare l’attività. In tal caso va presentata la comunicazione di cessazione attività di cui all’articolo 56 del presente regolamento.

(2) Con riferimento all’Art. 57, in particolare al comma 7, e all’articolo 31 della legge, in caso di scadenza del contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda, o in caso di risoluzione o rescissione del contratto, la reintestazione del titolo abilitativo al/alla titolare originario/originaria non configura un’ipotesi di subingresso. In tal caso il comune procede annualmente alla verifica della regolarità contributiva del/della titolare originario/originaria ai sensi dell’articolo 31, comma 3, lettera a), della legge. Nel caso di successivo affitto o di successiva cessione di azienda o di ramo di azienda, il comune procede alla verifica della regolarità contributiva sia nei confronti del/della titolare originario/originaria (cedente) che del/della subentrante.

(3) In caso di reintestazione del titolo abilitativo al/alla titolare originario/originaria di cui al comma 2, questi/questa è comunque tenuto/tenuta a comunicare al comune competente, entro 30 giorni, l’avvenuta reintestazione del titolo abilitativo, utilizzando la modulistica di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

Art. 54 (Disposizioni per il subingresso nell’attività di distribuzione di carburanti)

(1) Il trasferimento della titolarità di un impianto stradale di distribuzione carburanti comporta il trasferimento della relativa autorizzazione.

(2) Il soggetto subentrante deve comunicare all’Ufficio provinciale Commercio e servizi, entro 30 giorni dal subingresso, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’Art. 8 della legge nonché dei requisiti di cui all’articolo 34, comma 4 del presente regolamento. Una copia del contratto notarile relativo al trasferimento della proprietà o della gestione dell’azienda, di un ramo d’azienda, ecc., deve essere presentata all’Ufficio provinciale Commercio e servizi.

(3) Le modifiche della ragione sociale, della composizione degli azionisti e simili devono essere comunicate all’Ufficio provinciale Commercio e servizi entro 30 giorni. In questo caso non verrà rilasciata una nuova autorizzazione.

Art. 55 (Disposizioni per il subingresso nell’attività di distribuzione di carburanti ad uso privato interno)

(1) Il trasferimento della titolarità di un distributore fisso di comporta il trasferimento della relativa autorizzazione.

(2) Il soggetto subentrante deve comunicare all’Ufficio provinciale Commercio e servizi, entro 30 giorni dal subingresso, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 della legge, nonché dei requisiti di cui all’articolo 41, comma 2, del presente regolamento. Una copia del contratto notarile relativo al trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda, di un ramo d'azienda, ecc., deve essere presentata all’Ufficio provinciale Commercio e servizi.

(3) Le modifiche della ragione sociale, della composizione degli azionisti e simili devono essere comunicate all’Ufficio provinciale Commercio e servizi entro 30 giorni. In questo caso non verrà rilasciata nuova autorizzazione.

Art. 56 (Cessazione dell’attività commerciale)

(1) La cessazione delle attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge, è soggetta a comunicazione, da inoltrare tramite il SUAP al comune competente per territorio entro trenta giorni dalla cessazione.

(2) Nel caso di smantellamento e rimozione di un impianto stradale di distribuzione carburanti, deve essere richiesto il titolo edilizio prescritto per la demolizione delle strutture esistenti. Lo smantellamento e la rimozione prevedono:

  1. la cessazione delle attività dell’impianto per le quali è stato autorizzato;
  2. l’adeguamento dell’area alle previsioni del piano comunale per il territorio e il paesaggio (PCTP), del piano di attuazione (PdA) e del piano strategico provinciale (PSP);
  3. la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’impianto sopra e sottosuolo, come previsto dalla vigente normativa, entro un termine massimo di sei mesi dalla cessazione dell’attività;
  4. la bonifica del suolo e delle acque ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 102 del 9 febbraio 2021.

TITOLO III
Disposizioni finali

CAPO I
Disposizioni transitorie e finali

Art. 57 (Disposizioni transitorie)

(1) Qualora, all’entrata in vigore del presente regolamento, la modulistica di cui all’articolo 2, comma 1, non sia ancora disponibile, si possono utilizzare i moduli corrispondenti già disponibili presso il SUAP, purché conformi alla legge e al presente regolamento.

(2) Qualora i moduli già disponibili presso il SUAP non siano pienamente conformi alla legge e al presente regolamento, l’interessato/l’interessata è comunque legittimato/legittimata a utilizzarli. L’interessato/L’interessata sarà invitato/invitata dal comune ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni per conformarsi alla legge e al presente regolamento.

(3) In deroga al comma 2, nelle more della definizione della modulistica di cui all’articolo 2 del presente regolamento, i procedimenti amministrativi relativi alle strutture di vendita al dettaglio di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge, sottoposte a regime autorizzatorio, sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui alla previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, al relativo regolamento d’esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, nonché alla previgente legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

(4) I punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica legittimamente avviati ai sensi dell’articolo 71, comma 1, della legge, nel periodo tra il 6 dicembre 2019 – data di entrata in vigore della legge – e l’entrata in vigore del presente regolamento, e non ricompresi nell’elenco di cui all’Art. 14 del presente regolamento possono proseguire la loro attività.

(5) In attesa dell’approvazione dell’Intesa citata all’articolo 15 del presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 71, comma 1, della legge.

(6) Nel caso in cui, nel periodo tra il 6 dicembre 2019 – data di entrata in vigore della legge – e l’entrata in vigore del presente regolamento, sia avvenuto un affidamento di reparto non conforme alla disciplina di cui all’articolo 9, il/la titolare dell’esercizio commerciale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento e comunque previa disponibilità della relativa modulistica di cui all’articolo 2, è tenuto/tenuta a inoltrare la comunicazione di cui all’articolo 9, comma 1, pena l’assunzione di responsabilità diretta dell’operato del soggetto gestore, e a soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 9, comma 3.

(7) Le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3359 del 24 settembre 2001, in riferimento alla tabella riservata agli “esercizi di bottiglieria”, continuano a trovare applicazione per quegli esercizi commerciali di bottiglieria che hanno iniziato legittimamente la propria attività prima dell’approvazione del presente regolamento. Il trasferimento della gestione o della proprietà delle predette attività commerciali è consentito.

(8) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 1, della legge, se il sequestro riguarda prodotti non deperibili, questi dovranno essere messi in deposito in attesa dell’eventuale provvedimento di confisca e della successiva destinazione. Qualora siano sequestrate merci deperibili quali prodotti alimentari, se è disponibile un idoneo e adeguato deposito, igienicamente preservato, l’autorità competente provvederà affinché esse vengano messe in tale deposito in attesa dell’eventuale provvedimento di confisca, riservandosi di decidere sull’eventuale successiva destinazione. Nel caso in cui non vi sia la disponibilità di un idoneo deposito, i prodotti alimentari sequestrati dovranno essere distrutti o – purché nel rispetto della normativa di settore circa il relativo termine minimo di conservazione o data di scadenza ai sensi in particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011 e del regolamento (CE) n. 852/2004, e successive modifiche – devoluti a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono fini di assistenza o di beneficenza o a favore di famiglie bisognose individuate dai servizi sociali.

Art. 58 (Abrogazioni)

(1) Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

  1. il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il «nuovo ordinamento del commercio»”;
  2. il decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 32, “Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi”;
  3. la deliberazione della Giunta provinciale n. 1990 del 18 giugno 2001, “Approvazione dei criteri e indirizzi provinciali in materia di commercio su aree pubbliche ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e del D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n. 39, (modificati con delibera n. 4362 del 03.12.2001 e delibera n. 1017 del 04.04.2005; vedi anche delibera n. 3300 del 12.09.2005)”;
  4. la deliberazione della Giunta provinciale n. 4036 del 12 novembre 2001, “Approvazione degli indirizzi e criteri programmatori provinciali per un razionale sviluppo dell’apparato distributivo, da osservare nella predisposizione degli strumenti di pianificazione comunale e provinciale, a carattere vincolante, rispettivamente per le medie e le grandi strutture di vendita”;
  5. la deliberazione della Giunta provinciale n. 1703 del 22 giugno 2009, “Linee Guida per la qualificazione commerciale dei centri storici in provincia di Bolzano - Articolo 3/bis della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7”;
  6. la deliberazione della Giunta provinciale n. 1494 del 7 maggio 2007, “Approvazione delle direttive provinciali in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica”.

Art. 59 (Rinvio)

(1) Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E‘ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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