(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Qualora il servizio di linea di esclusivo interesse comunale assuma anche i compiti del servizio di trasporto scolastico, i costi aggiuntivi delle corse previste prevalentemente per alunni e alunne possono essere sostenuti interamente dalla Provincia, in deroga al comma 1.”