(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo sinergico dell’intero sistema territoriale integrato della provincia di Bolzano, i Comuni sono autorizzati a partecipare alle iniziative di cui al comma 1 tramite la sottoscrizione, in natura o denaro, di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, istituiti o comunque gestiti da organismi in house della Provincia, abilitati alla gestione del risparmio. Alle sottoscrizioni effettuate dai Comuni sono assicurate le medesime condizioni praticate alla Provincia.”