(1) La direttrice/Il direttore della Ripartizione provinciale Economia revoca l'autorizzazione e/o ordina la chiusura del distributore di carburante, fisso o mobile, nei seguenti casi:
(2) Le autorità competenti possono ordinare l'immediata sospensione dell'attività degli impianti ed eventualmente lo svuotamento dei serbatoi per gravi e urgenti motivi di sicurezza.
(3) Ai sensi della normativa vigente, lo smantellamento e la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’impianto fisso devono avvenire entro un termine massimo di sei mesi dalla revoca dell’autorizzazione.