(1) La rubrica dell’articolo 1 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, è così sostituita: “Sostegno alle produzioni cinematografiche e musicali”.
(2) Nel comma 1-bis dell’articolo 1 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, e successive modifiche, le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle parole: “ai commi 1 e 2-bis”.
(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, è inserito il seguente comma:
“2-bis. La Provincia concede contributi per la produzione e l’utilizzazione economica di opere musicali.”
(4) Nel primo e nel secondo periodo del comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle parole: “ai commi 1 e 2-bis”.
(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l’anno 2023, in 240.000,00 euro per l’anno 2024 e in 240.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.