(1) Il comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Le abitazioni riservate ai residenti in provincia di Bolzano devono essere occupate da persone che al momento dell’occupazione dell’abitazione non siano proprietarie, o i cui componenti del nucleo familiare non siano proprietari di un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia, in una località facilmente raggiungibile dal luogo di svolgimento dell’attività e che abbiano la residenza anagrafica in un comune della provincia da almeno cinque anni consecutivi o abbiano, per la durata dell’occupazione, il loro posto di lavoro in un comune della provincia. Per “posto di lavoro” si intende un’attività lavorativa dipendente nell'ambito di un rapporto di lavoro con terzi. Il canone di locazione nei primi 20 anni non può essere superiore al canone di locazione provinciale, determinato ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche. Se l’abitazione viene occupata da un nucleo familiare, è sufficiente che uno o una componente dello stesso sia in possesso dei requisiti anagrafici o lavorativi indicati nel primo periodo.”