(1) L'installazione e l'esercizio temporaneo di distributori mobili di carburante del tipo approvato dal Ministero dell'Interno sono consentiti, purché il parco mezzi e macchine operatrici sia rifornibile prevalentemente sul posto, per i seguenti soggetti e attività:
- per gli enti o le imprese che hanno stipulato un accordo con un ente che presta un servizio pubblico di emergenza;
- per cave, cantieri edili, ferroviari e stradali;
- per attività svolte da elicotteri, per servizi di emergenza, operazioni antincendio e simili.
(2) L'installazione e l'esercizio di un distributore mobile di carburante è consentito, previa presentazione della comunicazione di inizio attività all’Ufficio provinciale Commercio e servizi. Alla comunicazione va allegata la seguente documentazione:
- copia del provvedimento di approvazione del tipo di impianto, emanato dal Ministero dell'Interno;
- copia del relativo titolo abilitativo previsto dalla legge provinciale n. 9/2018, oppure
- l’autorizzazione paesaggistica per interventi non essenziali nel paesaggio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche.
(3) Sono consentiti l’installazione e l’esercizio temporaneo, per un periodo massimo di un anno, di distributori mobili di carburante del tipo approvato dal Ministero dell'Interno, da parte di imprese che dimostrano di essere in possesso dei requisiti per ottenere l’autorizzazione per un distributore fisso di carburante, ma che temporaneamente non dispongono del terreno necessario per realizzarlo, oppure che sono in fase di costruzione o ristrutturazione della propria sede aziendale. Lo stesso vale anche per le imprese che stanno ristrutturando la propria sede, ma che sono già in possesso dell’autorizzazione per un distributore fisso di carburante. L'intero parco mezzi dell’impresa richiedente può essere rifornito con tale distributore mobile.
(4) Trascorso il termine di cui al comma 3, che può essere prorogato al massimo di un ulteriore anno solo in casi motivati, l’impresa è obbligata a realizzare il distributore fisso di carburante, pena la decadenza dei requisiti per l’esercizio del distributore di carburante mobile.
(5) Per l’utilizzo di autocisterne mobili destinate al rifornimento di aerei o elicotteri non è richiesta la comunicazione di inizio attività. Dette autocisterne devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di protezione antincendio e di trasporto di merci pericolose. Il quantitativo annuale di carburante erogato deve essere comunicato all’Ufficio delle Dogane di Bolzano.