(1) Dopo il comma 5.1 dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“5.2. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sono esentati dal pagamento dell’IRAP gli enti del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP.”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l’anno 2023, in 40.000,00 euro per l’anno 2024 e in 40.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.