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b) Legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 31)
Tutela degli habitat acquatici ed esercizio sostenibile della pesca

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1)
Pubblicato nel  supplemento 3 del B.U. 16 febbraio 2023, n. 7.

Art. 3 (Definizioni)

(1) Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) “acque superficiali” sono tutti i laghi e tutti i corsi d’acqua. Le acque superficiali si dividono in “acque da pesca” e “acque chiuse”;

b) “acque da pesca” sono tutte le acque correnti e ferme, anche sotterranee, indicate nel relativo registro. Il registro delle acque da pesca è costituito dalla cartografia provinciale nella quale tali acque sono riportate ed è aggiornato annualmente dall’Ufficio. Sono considerate acque da pesca anche le acque direttamente e funzionalmente pertinenti a quelle classificate come acque da pesca. La pertinenza diretta e funzionale si ha quando sussistono i presupposti per uno scambio di pesci e di gamberi di fiume fra le acque prese in considerazione. Con riferimento alle specie ittiche prevalenti, le acque da pesca si dividono in “acque salmonicole” e in “acque ciprinicole”;

c) “acque correnti” sono acque da pesca che, per la protezione specifica delle specie ittiche autoctone, come la trota marmorata e il temolo, possono essere ulteriormente suddivise per poter attuare particolari misure di coltivazione;

d) “acque chiuse” sono tutti gli accumuli di acque non indicati nel registro e non pertinenti direttamente e funzionalmente alle acque da pesca, ivi compresi, ad esempio, i laghetti per la pesca, gli impianti di acquicoltura come gli allevamenti ittici o di gamberi, gli invasi artificiali come quelli utilizzati a scopo irriguo o antincendio;

e) “laghetti per la pesca” sono acque superficiali naturali o artificiali nelle quali sono tenuti pesci allo scopo di consentire l’attività alieutica;

f) “acquicoltura” si definisce quell’insieme di attività, distinte dalla pesca, finalizzate alla produzione artificiale e controllata di organismi acquatici, quali pesci da ripopolamento o da consumo, crostacei e similari;

g) un “lago ciprinicolo” è costituito da acque da pesca ferme, nelle quali sono prevalenti i pesci cipriniformi. Il registro dei laghi ciprinicoli è parte integrante del registro delle acque da pesca;

h) un “lago montano” è costituito da acque da pesca ferme naturali a un’altitudine compresa tra i 1.200 e i 1.800 metri s.l.m., nel quale sono prevalenti i pesci salmoniformi. Il registro dei laghi montani è parte integrante del registro delle acque da pesca;

i) un “lago alpino” è costituito da acque ferme naturali a un’altitudine superiore ai 1.800 metri s.l.m. Il registro dei laghi alpini è parte integrante del registro delle acque da pesca;

j) un “lago artificiale” è costituito da acque ferme fortemente modificate, naturalmente ampliate o artificiali, inserite nel registro dei laghi artificiali che è parte integrante del registro delle acque da pesca;

k) “adeguate al sito” si intendono le specie acquatiche autoctone e quelle specie ittiche d’acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui all’articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, inserite in modo stabile negli ecosistemi locali ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge, che ne stabilisce anche le relative misure minime e i periodi di divieto di prelievo. L’elenco comprende anche i crostacei autoctoni dell’ordine dei Decapodi e le cozze di acqua dolce autoctone dell’ordine Unionoida; 2)

l) “specie esotiche invasive” sono quelle riportate nel vigente Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

m) “l’Ufficio” è l’ufficio dell’Amministrazione provinciale competente nel territorio della provincia per l’attuazione della presente legge e per i compiti di cui all’articolo 15;

n) “consorzi di bonifica” ai sensi della presente legge sono esclusivamente gli enti pubblici di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche;

o) il “regolamento della pesca” è un insieme di norme, elaborato dall’acquicoltore/acquicoltrice che gestisce un’acqua da pesca, approvato dall’Ufficio e allegato al piano annuale di coltivazione. Contiene tutte le regole che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività alieutica e può contenere disposizioni più rigide rispetto alla legge e al regolamento di esecuzione;

p) “acquicoltore/acquicoltrice” è la persona fisica che, in quanto titolare o affittuaria del diritto di pesca, oppure su incarico del soggetto titolare o affittuario, pratica la coltivazione delle acque da pesca ed è responsabile di tale coltivazione nei confronti dell’Ufficio;

q) il “diritto di pesca” consiste nel diritto di pescare e di consentire la pesca nelle acque da pesca alle quali il diritto stesso si riferisce, con l’obbligo di coltivazione delle acque nel rispetto delle disposizioni della presente legge, del suo regolamento di esecuzione e del piano annuale di coltivazione;

r) il “diritto esclusivo di pesca” è un diritto privato, anche indipendente dalla proprietà del fondo, ed è alienabile;

s) “diritti di pesca da esercitare in comunione” sono più diritti esclusivi di pesca esistenti contemporaneamente per le stesse acque da pesca;

t) il “diritto parziale indiviso di pesca” è un unico diritto esclusivo di pesca suddiviso tra più titolari;

u) il “diritto di mensa” è un diritto esclusivo di pesca storicamente fondato, limitato alle esigenze di una famiglia, che può essere rivendicato esclusivamente da un maso chiuso;

v) il “diritto provinciale di pesca” è un diritto di pesca in proprietà della Provincia autonoma di Bolzano, che l’Ufficio può dare in concessione;

w) una “bandita di pesca” sono acque da pesca che presentano condizioni favorevoli p.es. per la frega dei pesci o per la crescita degli avannotti, oppure adatte allo svernamento dei pesci, ciò sia per le specie che sono oggetto di prelievo alieutico sia per quelle che non lo sono. Nelle bandite la pesca è vietata;

x) il “permesso di pesca” è un’autorizzazione all’esercizio della pesca, non trasferibile a terzi, rilasciato dall’acquicoltore/acquicoltrice secondo le indicazioni dell’Ufficio, per uno specifico tratto di acque da pesca e per un periodo definito;

y) la “semina di pesci” consiste nell’immettere determinate specie di pesci in acque superficiali. La semina iniziale mira all’insediamento o reinsediamento di specie adeguate al sito; la semina di sostegno mira esclusivamente al rafforzamento dei popolamenti ittici selvatici adeguati al sito. Entrambe si attuano per mezzo di uova fecondate, avannotti o pesci dell’anno. La semina di attrattività è un’immissione di pesci pronta pesca che ha lo scopo di incrementare la biomassa pescabile e alleviare così la pressione alieutica sulle specie ittiche autoctone tutelate;

z) l’“esercizio della pesca” o “la pesca” consiste nel catturare o sopprimere organismi viventi nelle acque da pesca, in conformità all’etica alieutica. La soppressione avviene esclusivamente a scopo alimentare, per procurare esche o con finalità scientifiche o igienico-veterinarie. Le specie esotiche invasive devono essere soppresse. Costituisce esercizio della pesca anche il trattenersi con strumenti atti alla pesca, ovvero la loro preparazione, sulla riva di acque da pesca, al loro interno o su un ponte sopra di esse;

aa) la “manutenzione ordinaria” effettuata dai consorzi di bonifica consiste nello sfalcio della vegetazione acquatica dell’alveo bagnato delle fosse. Nel compiere tale attività va assolutamente evitato che le attrezzature da sfalcio raggiungano il fondale della fossa. Rientra nella manutenzione ordinaria anche l’attività di ripristino di tratti di scarpata franati quando ciò non crea danni al fondale della fossa;

bb) la “manutenzione straordinaria” effettuata dai consorzi di bonifica consiste nel prelievo di sedimenti dall’alveo bagnato delle fosse per una lunghezza di più di 5 metri di fondale nonché nel ripristino dei tratti di scarpata franata, quando ciò crea danni al fondale della fossa. Una volta all’anno rappresentanti del consorzio di bonifica e rappresentanti dell’Ufficio effettuano un sopralluogo congiunto con l’acquicoltore/acquicoltrice competente;

cc) l’“attività alieutica” ricomprende la pesca non professionale con utilizzo di particolari attrezzature e modalità ammesse dalla presente legge;

dd) “agire secondo l’etica alieutica” significa trattare il pesce con cura, dargli una possibilità di fuga, non provocargli sofferenze inutili e favorire un prelievo selettivo. Disposizioni di dettaglio sono stabilite con regolamento di esecuzione;

ee) un’“uscita di pesca” è un’annotazione nel permesso di pesca. Una giornata di pesca è costituita da una o più uscite di pesca.

2)
La lettera k) dell’art. 3, comma 1, è stata così sostituita dall’art. 17, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
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