(1) Per gli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all’atto dell’insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi gli elettori ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.
(2) Nelle ore fissate, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione si reca negli ospedali e nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato a sorte, e dal segretario, nonché alla presenza dei rappresentanti di lista, qualora siano stati designati e ne facciano richiesta, raccoglie il voto degli elettori ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.
(3) Dei nominativi degli elettori viene presa nota, all’atto della votazione, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare alle liste elettorali di sezione.
(4) Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate all’ufficio elettorale di sezione e immesse nell’urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella lista aggiunta di cui al comma 3.