(1) I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto in modo da facilitare agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.
(2) Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti, si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15. Per gli elettori che soffrono di gravi patologie e che pertanto non possono uscire di casa e che sono permanentemente collegati ad apparecchiature elettromedicali salvavita, si applica l’articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.
(3) Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, l’Azienda sanitaria, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantisce in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento di cui all’articolo 40, comma 5, nonché dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.