(1) Ai direttori di struttura complessa spetta, per la durata dell'incarico, in aggiunta al trattamento economico di livello maturato, un apposita indennità di funzione annuale.
(2) Tale indennità è commisurata allo stipendio iniziale annuo del livello inferiore del ruolo unico, fascia funzionale A. L'indennità spetta per 13 mensilità, viene corrisposta mensilmente e comprende l'attuale specifico trattamento economico ai sensi della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13.
(3) Alle strutture complesse viene attribuito un coefficiente compreso tra l' 1,0 ed il 1,9 che in casi eccezionali può essere aumentato fino ad un massimo del 2,5.
(4) I precedenti commi del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.
(5) A decorrere dal 1° gennaio 2002 ovvero dalla successiva data di effettiva nomina con provvedimento del Direttore generale, al personale della dirigenza sanitaria nominato direttore di struttura complessa spetta un'indennità di funzione nella misura del coefficiente 1,0, calcolato ai sensi del comma 2, che comprende l'indennità ai sensi della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13.
(6) A partire dal 1° gennaio 2003 ai direttori di struttura complessa/Biologi, Chimici, Fisici e Farmacisti, in servizio alla data d'inquadramento 1° settembre 2002, spetta un'indennità di funzione con coefficiente compreso tra 1,3 e 1,9 ai sensi del comma 1. Qualora entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto non fossero definiti i coefficienti delle strutture dirigenziali, alle strutture complesse si applica il coefficiente 1,6 per i direttori/Biologi, Chimici, Fisici e Farmacisti, rsp. 1,4 per i direttori/Psicologi.