(1) Il servizio di pronta disponibilità è un servizio di emergenza ed è caratterizzato dalla immediata reperibilità del personale della dirigenza sanitaria Il personale che si trova in disponibilità è obbligato di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile da stabilire a livello aziendale.
(2) Il servizio di pronta disponibilità va limitato di regola ai soli periodi notturni e festivi e ha di norma la durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili soltanto per le giornate festive.
(3) Il servizio di pronta disponibilità può essere sostituito dal turno di guardia o integrativo di questo.
(4) Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di 10 turni di pronta disponibilità al mese.
(5) Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale.
(6) I direttori delle strutture complesse e i dirigenti già di II° livello dirigenziale che dirigono una struttura semplice, sono esonerati dall'obbligo di prestare le pronte disponibilità sostitutive, salva diversa disciplina concordata a livello aziendale, che tiene conto delle effettive esigenze di servizio.
(7) L'attività effettivamente prestata in caso di chiamata viene considerata lavoro straordinario e remunerato, di regola, come tale entro il limite massimo individuale concordato ai sensi dell'articolo 41 del presente contratto. Se le esigenze di servizio lo consentono il lavoro straordinario può essere recuperato.
(8) L'indennità di pronta disponibilità è stabilita in 77,47 euro per turno di 12 ore (inclusa la durata della chiamata) in caso di pronta disponibilità sostitutiva ed in 61,98 euro per turno di 12 ore (inclusa la durata della chiamata) in caso di pronta disponibilità integrativa. Per turni inferiori o superiori alle 12 ore, l'indennità viene corrisposta in proporzione alla durata effettiva.
(9) Per l'attività effettivamente prestata in caso di chiamata spetta, oltre il compenso del lavoro straordinario o il recupero orario, anche l'indennità per servizio notturno e festivo.
(10) Fino alla riorganizzazione della pronta disponibilità e della guardia a livello aziendale l'indennità di cui al comma 8 viene corrisposta, retroattivamente dal 1° gennaio 2001, nella misura dell'80%. Dopo tale data viene corrisposta, anch'essa con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2001, la restante quota del 20%.