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h) Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 141)
Disposizioni sull’elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale

1)
Pubblicata nel supplemento 2 del B.U. 26 settembre 2017, n. 39.

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)   

(1) La presente legge disciplina, ai sensi degli articoli 47 e 48 dello Statuto speciale, la forma di governo della Provincia autonoma di Bolzano, le modalità di elezione del Consiglio provinciale e del presidente della Provincia nonché la composizione e le modalità di elezione della Giunta provinciale.

Art. 2 (Denominazione di funzioni)

(1) Le denominazioni di funzioni e cariche riferite a persone, riportate nella sola forma maschile nella presente legge, si riferiscono indistintamente sia a persone di genere maschile che femminile.

PARTE II
ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 (Sistema elettivo)

(1) Il territorio della provincia di Bolzano costituisce un unico collegio elettorale per l’elezione del Consiglio provinciale.

(2) Il Consiglio provinciale è composto da 35 consiglieri.

(3) In attuazione dell’articolo 48, comma 2, dello Statuto speciale, al gruppo linguistico ladino spetta almeno un seggio in seno al Consiglio provinciale. La garanzia di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nel Consiglio provinciale è assicurata in base alle norme contenute negli articoli 16, 17, 20, 53, comma 1, lettera f), 55, 56, 57, 58 e 63 della presente legge.

Art. 4 (Esercizio del voto - voto di lista - voti di preferenza)

(1) L’esercizio del voto è un diritto e un dovere civico. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha la facoltà di attribuire preferenze per candidati compresi nella lista votata, per i fini, entro i limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

TITOLO II
DELL’ELETTORATO ATTIVO

Art. 5 (Elettori)

(1) Sono elettori del Consiglio provinciale i cittadini che:

  1. sono iscritti nelle liste elettorali, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche;
  2. hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l’elezione;
  3. hanno maturato nel territorio della Regione un’anzianità residenziale, senza soluzione di continuità, di durata almeno quadriennale alla data della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e sono in possesso dei requisiti per l’esercizio del diritto elettorale attivo per l’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto speciale e del decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 1973, n. 50.

(2) Il cittadino in possesso dei requisiti di cui al comma 1, è iscritto, ai fini dell’esercizio del diritto di voto, nelle liste elettorali del comune in cui risiede alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ovvero nelle liste elettorali del comune di ultima residenza in provincia, se ha trasferito la residenza in un comune della Provincia autonoma di Trento da un periodo di tempo inferiore a 365 giorni.

(3) Il possesso dei requisiti di residenza è accertato in sede di revisione delle liste elettorali in base al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.

TITOLO III
DELL’ELETTORATO PASSIVO

CAPO I
ELEGGIBILITÀ, CAUSE DI NON CANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 6 (Eleggibilità alla carica di consigliere provinciale)

(1) Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini residenti in un comune della regione alla data della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno dell’elezione e che siano iscritti nelle liste elettorali compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.

Art. 7 (Cause di non candidabilità)

(1) Per le cause di non candidabilità alla carica di consigliere provinciale si applicano gli articoli 7, 8, 9 e 14 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Art. 8 (Cause di ineleggibilità alla carica  di consigliere provinciale)

(1) Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo comportano l’annullamento della proclamazione di cui all’articolo 58 e la dichiarazione di decadenza dal mandato della persona interessata.

(2) Non sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale:

  1. i membri del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, e i commissari del Governo per le province di Bolzano e Trento, i questori di Bolzano e di Trento e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio delle province di Bolzano e di Trento;
  2. i sindaci dei comuni della provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
  3. i magistrati addetti alla giustizia ordinaria, amministrativa e contabile nonché i giudici di pace, che hanno giurisdizione nei territori delle province di Bolzano e di Trento;
  4. gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato, che hanno il comando territoriale nelle province di Bolzano e Trento;
  5. gli ecclesiastici e i ministri di culto, che nel territorio delle province di Bolzano e Trento hanno giurisdizione ecclesiastica e cura di anime nonché coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
  6. il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, che rinvia al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  7. il difensore civico;
  8. i dipendenti della Regione o della Provincia di Bolzano che rivestono qualifiche dirigenziali o che – comunque – siano preposti a servizi od uffici delle amministrazioni stesse nonché il segretario generale e il direttore generale del comune di Bolzano;
  9. coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione o delle Province di Bolzano o di Trento oppure di istituti, agenzie o aziende da esse dipendenti o vigilati, sono stati dichiarati responsabili verso l’ente, istituto, agenzia o azienda con sentenza passata in giudicato e non hanno ancora estinto il debito;
  10. coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o le Province di Bolzano o di Trento;
  11. il garante per l’infanzia e l’adolescenza;
  12. il presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni.

(3) La causa di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera b), non ha effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l’ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

(4) Le cause di ineleggibilità di cui al comma 2, lettere a), c), d), e), h), k) ed l) non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate, revoca dell’incarico, trasferimento o richiesta di collocamento in aspettativa intervenuti non oltre l’ultimo giorno fissato per la presentazione della candidatura. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera f) e g), non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni entro il termine previsto dalle rispettive leggi.

(5) L’aspettativa è richiesta per il periodo intercorrente fra la data di accettazione della candidatura e la data delle elezioni ed è disciplinata dall’ordinamento dell’ente dal quale l’interessato dipende.

(6) La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni o collocamento in aspettativa dell’interessato entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta. Ove l’amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dall’effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto, ai fini della presente legge, dal quinto giorno successivo alla presentazione.

(7) Per cessazione dalle funzioni s’intende l’effettiva astensione da ogni atto inerente l’ufficio rivestito.

(8) Non costituiscono cause di ineleggibilità gli incarichi e le funzioni esercitati dal presidente della Provincia, dai consiglieri provinciali e dai componenti della Giunta provinciale o regionale in virtù di una norma di legge, di statuto o di regolamento, in espletamento del mandato elettivo.

Art. 9 (Cause di incompatibilità con la carica  di consigliere provinciale)

(1) La sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal presente articolo, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad esso, comporta la dichiarazione di decadenza dal mandato della persona interessata qualora non siano rimosse ai sensi del comma 4.

(2) Non sono compatibili con la carica di consigliere provinciale le seguenti cariche e funzioni:

  1. di Capo dello Stato, di membro del Parlamento europeo o della Commissione europea, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, di altro Consiglio provinciale o regionale o altra Giunta regionale o provinciale;
  2. di magistrato addetto alla giustizia ordinaria, amministrativa e contabile, di giudice di pace nonché di giudice della Corte Costituzionale e di componente del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e del Consiglio di presidenza della Corte dei conti;
  3. di sindaco, di assessore o di consigliere di un comune delle Province di Bolzano e di Trento;
  4. di presidente, di assessore o di consigliere di un ente territoriale del territorio delle Province di Bolzano e di Trento;
  5. di dipendente di un ente pubblico;
  6. di presidente, di componente del consiglio di amministrazione, di rappresentante legale o di dipendente di un ente strumentale della Regione o delle Province di Bolzano e di Trento;
  7. di presidente, di componente del consiglio di amministrazione, di rappresentante legale, di direttore o di colui che ricopre una funzione di responsabilità equivalente alle funzioni citate comunque denominata, di:
    1. una società con capitale maggioritario della Regione o delle Province di Bolzano e di Trento;
    2. un ente, istituto, agenzia, associazione o società sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o delle Province di Bolzano e di Trento;
    3. un ente, istituto, agenzia o società a cui la Regione o le Province di Bolzano e di Trento corrispondano sussidi, sovvenzioni o contributi per il finanziamento prevalente per l’amministrazione o la gestione ordinaria;
    4. un istituto bancario che svolga per conto della Regione o delle Province di Bolzano e di Trento il servizio di tesoriera;
    5. un ente, istituto, agenzia, società o un’impresa che gestisce un pubblico servizio per conto della Regione o delle Province di Bolzano o di Trento o che gestisce ed eroga nell’interesse della Regione o delle Province servizi, somministrazioni o appalti;
    6. un’organizzazione sindacale o datoriale a livello provinciale;
  8. di consulente legale, amministrativo e tecnico che presti opera in modo continuativo in favore degli enti, istituti, agenzie, associazioni e società di cui alla lettera g) o in favore della Provincia di Bolzano e di Trento o della Regione;
  9. di componente del Comitato provinciale per le comunicazioni;
  10. di componente del Consiglio dei Comuni;
  11. di componente del consiglio camerale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano e di Trento;
  12. di colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione o con le Province di Bolzano e di Trento. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle azioni compiute dai consiglieri nell’esercizio del loro mandato. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.

(3) Non è infine compatibile con la carica di consigliere provinciale una condizione di ineleggibilità prevista dalla presente legge, in cui l’interessato viene a trovarsi nel corso del proprio mandato.

(4) I consiglieri provinciali per i quali esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dalla presente legge decadono dal mandato, qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile o non abbiano presentato richiesta di collocamento in aspettativa, cessando dall’esercizio delle funzioni, prima della convalida della elezione a consigliere o entro il termine e con le modalità indicate dal regolamento interno del Consiglio provinciale che disciplina la procedura per la convalida degli eletti.

(5) La cessazione delle funzioni importa l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito.

(6) Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni esercitati dal presidente della Provincia, dai consiglieri provinciali e dai componenti della Giunta provinciale o regionale in virtù di una norma di legge, di statuto o di regolamento, in espletamento del mandato elettivo.

(7) Le cause di incompatibilità elencate al comma 2 non trovano applicazione qualora si tratti di enti, istituti, agenzie, associazioni o società oppure di cooperative o consorzi di cooperative iscritti nei pubblici registri, aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di culto, di protezione civile, volontaria ricreative e sportive.

Art. 10 (Accertamento delle cause di ineleggibilità  e di incompatibilità)

(1) L’istruttoria e l’accertamento delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono di competenza della commissione di convalida del Consiglio provinciale che ne è investita dal Presidente del Consiglio stesso.

(2) La procedura è disciplinata dal regolamento interno del Consiglio provinciale.

CAPO II
PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 11 (Spese per la propaganda elettorale)

(1) Le spese per la propaganda elettorale di ogni singolo candidato non possono superare l’importo massimo di 30.000,00 euro.

(2) A prescindere dal mandatario, le spese per la propaganda elettorale vengono attribuite esclusivamente al corrispondente candidato, anche se i costi sono sostenuti da terzi. Le spese per la propaganda elettorale di o per gruppi di candidati sono ripartite di conseguenza. Non sono attribuiti al candidato i costi sostenuti dai partiti e dalle liste che riguardano più candidati.

(3) Per stabilire gli importi di cui ai commi 1 e 2, si considerano le spese al netto dell’IVA sostenute per tutte le iniziative collegate alla campagna elettorale e svolte nel periodo di tempo che va dal 90º giorno prima delle elezioni al giorno delle elezioni stesse.

(4) Per spese relative alla propaganda elettorale s’intendono:

  1. le spese per la creazione, la produzione, l’acquisto e l’utilizzo di materiale e mezzi per la propaganda, compresi regali elettorali;
  2. le spese per la distribuzione e l’impiego di questo materiale e questi mezzi, comprese le spese per l’utilizzo di spazi pubblicitari e per inserzioni sugli organi di stampa e spot sulle emittenti radiotelevisive, al cinema, nei teatri e su internet;
  3. quella parte di costi derivanti dall’ideazione, realizzazione, stampa e distribuzione di riviste e bollettini informativi di associazioni e altre organizzazioni e riguardanti il sostegno di candidati.

(5) Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’esito elettorale, i rappresentanti delle liste che hanno partecipato alle elezioni e i candidati eletti devono presentare all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale un rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale e dei contributi finanziari ricevuti. Le donazioni, le prestazioni in natura e i servizi ottenuti gratuitamente vanno indicati solo se superano l’importo ovvero il valore di 5.000,00 euro. Le giustificazioni di spesa vanno conservate per il corso della legislatura anche dai candidati non eletti.

(6) Agli obbligati che non hanno presentato il rendiconto entro il termine previsto dal comma 5, è inviata una comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, con l’indicazione dell’ammontare della sanzione amministrativa e la concessione di un termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare il rendiconto.

(7) L’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale stipula una convenzione per la verifica dei rendiconti con l’organismo di valutazione ai sensi dell’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. L’organismo di valutazione dell’amministrazione verifica la regolarità dei rendiconti presentati. Per la verifica dei dati sono utilizzati anche i listini prezzi dei diversi mezzi d’informazione. Qualora risultassero irregolarità, queste sono contestate agli interessati, che entro 30 giorni possono presentare i relativi documenti.

(8) In caso di superamento del limite massimo di spesa, l’Ufficio di presidenza applica una sanzione amministrativa pari al doppio dell’importo per il quale è stato superato il limite di spesa. Per le spese o le donazioni non dichiarate, la sanzione amministrativa è pari al doppio dell’importo non dichiarato.

(9) In caso di mancata presentazione del rendiconto, la sanzione amministrativa applicata ammonta al doppio del limite massimo di spesa consentita.

(10) Colui che nel corso della legislatura subentra nella carica di consigliere provinciale presenta il rendiconto entro 90 giorni dalla prestazione del giuramento all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale. Il procedimento di verifica è svolto ai sensi del presente articolo.

TITOLO IV
DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12 (Indizione delle elezioni del nuovo  Consiglio provinciale)

(1) Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal presidente della Provincia, d’intesa con il presidente della Provincia autonoma di Trento, per una domenica compresa tra la quarta domenica precedente e la seconda domenica successiva al termine del quinquennio della legislatura.

(2) Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione nel Bollettino ufficiale della Regione e divulgato tramite i siti internet della Provincia autonoma di Bolzano nonché comunicato ai comuni della Provincia per via telematica.

Art. 13 (Rinvio delle elezioni)

(1) Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il presidente della Provincia può disporre il rinvio con proprio decreto, che va reso pubblico.

(2) Il rinvio non può superare il termine di 60 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini previsti per l’attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all’insediamento del seggio.

(3) La nuova data è fissata dal presidente della Provincia e portata a conoscenza degli elettori con manifesto.

(4) Il quinquennio della legislatura si calcola comunque in base alla data fissata originariamente nel decreto di convocazione dei comizi elettorali.

CAPO II
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 14 (Deposito dei contrassegni)

(1) I partiti o i raggruppamenti politici organizzati depositano presso la struttura provinciale competente in materia elettorale, non prima del cinquantaquattresimo e non dopo il cinquantatreesimo giorno antecedente quello delle elezioni, eccettuati i giorni festivi e prefestivi, e comunque durante l'orario di servizio, i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le liste elettorali.

(2) Il contrassegno, anche colorato e riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare. Il contrassegno va depositato anche in forma digitale. Del ricevimento la struttura provinciale competente in materia elettorale rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno medesimo.

(3) Tale deposito deve essere fatto dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza o impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autenticato da un notaio, da un giudice di pace o dal segretario comunale. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, il deposito può essere effettuato o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei depositanti rispettivamente dei mandanti deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.

(4) Non è ammesso il deposito di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o raggruppamenti politici. Non è ammesso inoltre il deposito da parte di altri partiti o raggruppamenti politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio provinciale, possono trarre in errore l’elettore circa l’identità dei partiti o dei raggruppamenti politici medesimi. Non è altresì ammesso il deposito di contrassegni riproducenti simboli o soggetti religiosi.

(5) Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle norme di cui al comma 4, la struttura provinciale competente in materia elettorale ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di 24 ore per la presentazione di altro contrassegno.

(6) Fatto salvo quanto previsto al comma 5, la struttura provinciale competente in materia elettorale comunica ai presentatori dei contrassegni l’avvenuta accettazione dei contrassegni e contemporaneamente li rende noti tramite pubblicazione esclusivamente sull’albo digitale di ogni Comune non oltre il cinquantunesimo giorno prima delle elezioni. I contrassegni vanno pubblicati in senso orizzontale nell’ordine determinato mediante sorteggio a cura della struttura provinciale competente in materia elettorale.

Art. 15 (Designazione obbligatoria  dei rappresentanti di lista)

(1) All’atto di deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o raggruppamenti politici devono designare un rappresentante effettivo e uno supplente del partito o del raggruppamento, incaricati di effettuare la presentazione delle liste dei candidati e dei relativi documenti.

(2) La struttura provinciale competente in materia elettorale trasmette copia delle designazioni di cui al comma 1, all’ufficio elettorale centrale.

Art. 16 (Formazione delle candidature)

(1)Le liste dei candidati sono depositate presso la struttura provinciale competente in materia elettorale tra il cinquantunesimo giorno e le ore 12 del quarantasettesimo giorno antecedente quello dell’elezione, eccettuate le domeniche, e comunque durante l’orario di servizio.

(2) La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere sottoscritta da non meno di 400 e non più di 600 elettori, che il giorno della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali hanno diritto di votare nei comuni della provincia di Bolzano per l’elezione del Consiglio provinciale.

(3) Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista di candidati.

(4) In deroga a quanto disposto dal comma 2, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte di partiti o raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio e identico contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Consiglio provinciale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo. In tale caso la dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta da una delle persone di cui all’articolo 14, comma 3.

(5) Le sottoscrizioni previste dai commi 2 e 4 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche.

(6) Il deposito è effettuato dalle persone indicate dall’articolo 15.

(7) I candidati alla carica di consigliere provinciale, questi ultimi contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso, gruppo linguistico di appartenenza, ed eventualmente del soprannome o del nome volgare.

(8) Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 12 e non superiore a 35. Ciascuna lista di candidati deve essere formata da rappresentanti di ambo i generi. In ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con eventuale arrotondamento all’unità superiore o inferiore. Se, al momento del suo deposito, una lista comprende candidati dello stesso genere in misura superiore a due terzi, i candidati del genere sovrarappresentato sono cancellati dalla lista partendo dall’ultimo candidato di detto genere. Se un candidato del genere sottorappresentato non è stato ammesso alle elezioni dall’ufficio elettorale centrale, non si procede ad ulteriore cancellazione dalla lista.

(9) Fatto salvo quanto disposto dal comma 7, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito. Chi ha costituito un’unione civile e ivi dichiarato di voler assumere un cognome comune ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, può anteporre o posporre il cognome comune.

(10) Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere provinciale in più di una lista.

(11) La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale deve contenere la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista. 2)

2)
L'art. 16 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 11 maggio 2018, n. 6.

Art. 17 (Corredo delle liste dei candidati)

(1) Con la lista dei candidati devono anche essere presentati:

  1. tre esemplari del contrassegno, anche colorato, contenuto in un cerchio di 10 cm di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di 2 cm di diametro;
  2. il certificato attestante l’iscrizione di ogni singolo candidato nelle liste elettorali di un comune della provincia alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, da rilasciarsi a cura del comune entro 24 ore dalla richiesta;
  3. la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni singolo candidato, la cui firma deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; qualora il candidato si trovasse all’estero, l’autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;
  4. il certificato di appartenenza o di aggregazione a un gruppo linguistico, rilasciato ai sensi dell’articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure, per coloro che non hanno reso la dichiarazione di cui all’articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini e agli effetti del mandato elettorale. Tali dichiarazioni e certificati possono essere presentati anche con un unico atto. Il contenuto di tali dichiarazioni e certificati è irrevocabile e immodificabile per la durata e ai fini del mandato elettorale.

(2) Sino alla scadenza del termine per il deposito delle liste dei candidati, le liste e la relativa documentazione possono essere sostituite o integrate.

Art. 18 (Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali – designazione facoltativa)

(1) I delegati di cui all’articolo 15 hanno diritto di designare all’ufficio elettorale di ciascuna sezione un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente delle proprie liste. I rappresentanti effettivi e supplenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.

(2) L’atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è depositato, entro il venerdì precedente il giorno dell’elezione, presso il comune che ne cura la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione. Nell’atto di designazione deve essere indicata la sezione elettorale in cui i rappresentanti intendono esercitare il diritto di voto. L’atto di designazione dei rappresentanti presso l’ufficio elettorale centrale è presentato, entro le ore dodici del giorno di votazione, alla struttura provinciale competente in materia elettorale, la quale ne rilascia ricevuta.

(3) I rappresentanti di ciascuna lista di candidati hanno diritto di assistere direttamente alle operazioni di uno o più uffici elettorali di sezione e di fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

(4) Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione può fare allontanare dall’aula il rappresentante che esercita violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

CAPO III
COSTITUZIONE DEGLI UFFICI ELETTORALI E OPERAZIONI ATTINENTI AL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

SEZIONE I
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE E OPERAZIONI DI COMPETENZA

Art. 19 (Costituzione dell’ufficio elettorale centrale)

(1) L’Ufficio elettorale centrale è costituito entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

(2) L’Ufficio elettorale centrale è composto da un magistrato del Tribunale di Bolzano, da un magistrato del Tribunale amministrativo regionale - Sezione autonoma di Bolzano e da un magistrato della Corte dei conti - Sezione autonoma di Bolzano.

(3) I componenti dell’ufficio elettorale centrale sono individuati mediante sorteggio nell’ambito di tre terne di nomi. I presidenti delle magistrature di cui al comma 2 trasmettono le relative proposte al segretario generale della Provincia, il quale sorteggia un componente effettivo e supplente da ciascuna terna. I componenti così individuati eleggono un proprio presidente e vicepresidente. Ai componenti competono le indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, per le commissioni a rilevanza esterna.

(4) Competono all’ufficio elettorale centrale l’ammissione dei contrassegni delle liste dei candidati nonché le altre operazioni di cui alla presente legge.

(5) L’ufficio elettorale centrale assume altresì ogni altra iniziativa utile ad un proficuo assolvimento dei suoi compiti improntando il proprio operato alla massima imparzialità e trasparenza.

(6) L’ufficio centrale elettorale si avvale, per le funzioni di segreteria concernenti tutte le operazioni di sua competenza, della struttura provinciale competente in materia elettorale.

(7) Sono ammessi ad assistere alle operazioni di sorteggio dei componenti dell’ufficio elettorale centrale i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti politici designati ai sensi dell’articolo 15.

(8) Dell’andamento del voto durante la giornata delle votazioni, dell’esito degli scrutini dei seggi elettorali nonché delle operazioni di cui al comma 3 è data immediata notizia al Ministero dell’Interno tramite il Commissariato del Governo, anche in via telematica, a cura della struttura provinciale competente in materia elettorale della Provincia.

Art. 20 (Esame e approvazione delle candidature)

(1) L’Ufficio elettorale centrale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine prestabilito all’Art. 16, comma 1:

  1. verifica se le liste dei candidati siano state presentate nei termini stabiliti e se esse siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori e comprendano almeno il numero minimo di candidati; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;
  2. verifica se le liste comprendono una quota di candidati appartenenti a un genere in misura superiore a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 8; cancella dalle liste i nomi dei candidati appartenenti al genere in esubero, a partire dall’ultimo candidato del medesimo genere utilmente collocato in lista;
  3. ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato nei termini o con le modalità di cui all’articolo 16;
  4. cancella dalle liste i nomi dei candidati nel caso sia accertata la sussistenza a loro carico di alcuna delle condizioni previste all’articolo 6, o qualora, in riferimento agli stessi, manchi ovvero sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura prescritta dall’articolo 17, integrata dal certificato o dalla dichiarazione di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico, nonché i nominativi di coloro che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l’elezione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non risultano iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia;
  5. verifica se candidati risultano compresi in più di una lista; in tal caso cancella i nominativi dei candidati compresi nelle liste presentate in un momento successivo;
  6. assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista ammessa, seguendo l’ordine in cui i candidati risultano elencati nella lista;
  7. stabilisce, mediante sorteggio, l’ordine delle liste ammesse, assegnando a ciascuna un numero progressivo; a tale sorteggio possono assistere, qualora lo richiedano, i delegati delle liste.

(2) L’Ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla Giunta provinciale l’originale delle candidature e delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché un esemplare del verbale stesso per dare atto degli adempimenti di cui sopra e per la predisposizione del manifesto delle candidature di cui all’articolo 21. Viene data altresì immediata comunicazione ai presentatori delle liste delle decisioni di cui al presente articolo.

Art. 21 (Pubblicazione del manifesto  delle candidature)

(1) Il presidente della Provincia provvede per la preparazione del manifesto delle candidature che deve contenere i contrassegni di lista, il numero progressivo assegnato a ciascuna lista e il cognome, nome - eventualmente il soprannome, nome volgare e cognome di cui ai commi 7 e 9 dell’articolo 16 -, luogo e data di nascita, l’appartenenza o l’aggregazione a un gruppo linguistico nonché il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista.

(2) Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del presidente dell’Ufficio elettorale centrale, è tempestivamente trasmesso in congruo numero dalla Giunta provinciale ai sindaci, i quali provvedono per la pubblicazione all’albo comunale e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello della votazione.

Art. 22 (Caratteristiche, stampa e consegna  delle schede elettorali)

(1) Il presidente della Provincia provvede per la stampa delle schede sulla base delle decisioni di cui all’articolo 20.

(2) Le schede elettorali sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore. La stampa delle schede deve garantire che ogni simbolo sia riprodotto con i propri colori originali. La stampa delle schede è accompagnata dalle speciali misure di sicurezza disposte in occasione delle elezioni politiche per l’analogo servizio.

(3) Le schede sono redatte in lingua italiana e tedesca e per le località ladine altresì in lingua ladina.

(4) Le schede elettorali riportano i contrassegni di lista e lo spazio per l’espressione del voto di preferenza su quattro linee orizzontali, secondo le caratteristiche essenziali del modello descritto di cui all’allegato A della presente legge. Sono vietati altri segni o indicazioni. Il contrassegno della lista e lo spazio per l’espressione del voto di preferenza sono disposti in progressione verticale, secondo quanto stabilito mediante il sorteggio di cui all’Art. 20 dall’Ufficio elettorale centrale.

(5) Le schede elettorali sono consegnate agli uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

SEZIONE II
UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E LOCALI E MATERIALI PER LA VOTAZIONE

Art. 23 (Costituzione degli uffici elettorali di sezione)

(1) Per ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio elettorale composto dal presidente, da tre scrutatori e dal segretario. Qualora nella circoscrizione dell’ufficio elettorale di sezione si trovino ospedali o case di cura con meno di 100 posti letto, l’ufficio elettorale di sezione è composto dal presidente, da quattro scrutatori e da un segretario.

(2) Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione è scelto con le modalità di cui al comma 5, tra le persone che:

  1. siano iscritte nelle liste elettorali del comune alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali;
  2. abbiano diritto di voto per l’elezione del Consiglio provinciale;
  3. siano in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  4. siano in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue tedesca e italiana ai sensi dell’articolo 4, comma 3, cifra 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
  5. siano in possesso, per i comuni ladini, dell’attestato di conoscenza della lingua ladina ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
  6. siano iscritte nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente dell’ufficio elettorale.

(3) Gli scrutatori e il segretario dell’ufficio elettorale di sezione sono scelti, con le modalità di cui al comma 5, tra le persone che:

  1. siano iscritte nelle liste elettorali del comune alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali;
  2. abbiano diritto di voto nelle elezioni provinciali;
  3. abbiano assolto gli obblighi scolastici;
  4. siano iscritte nell’albo degli scrutatori di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, nel rispettivo comune.

(4) Non possono assumere la funzione di componente dell’ufficio elettorale di sezione:

  1. gli appartenenti a Forze armate in servizio;
  2. gli ufficiali sanitari e i medici di base;
  3. i segretari comunali e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  4. i candidati all’elezione del Consiglio provinciale.

(5) Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti l’elezione, il responsabile dell’ufficio elettorale comunale, in seduta pubblica, preannunziata due giorni prima con avviso affisso nell’albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati – in caso contrario, alla presenza dei rappresentanti di lista dei successivi uffici elettorali di sezioni in ordine crescente, procede:

  1. alla nomina, per ogni sezione elettorale del comune, del presidente, del segretario e di scrutatori in numero pari a quello occorrente;
  2. alla formazione di una graduatoria di nominativi di presidenti, di segretari e di scrutatori per sostituire le persone nominate ai sensi della lettera a), in caso di eventuale impedimento.

(6) Qualora il numero dei nominativi sorteggiati ai sensi del comma 5 non sia sufficiente, l’ufficio elettorale del comune procede a ulteriore nomina fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

(7) Alle persone nominate il sindaco notifica, nel più breve tempo possibile e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l’avvenuta nomina.

(8) L’eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al sindaco che provvede a sostituire le persone impedite con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui al comma 5, lettera b). La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno antecedente le elezioni.

(9) L’indennità dei componenti dell’ufficio elettorale di sezione corrisponde a quella prevista per l’elezione della Camera dei Deputati, salvo che con decreto del presidente della Provincia non sia determinata un’indennità maggiore.

Art. 24 (Bolli di sezione e urne  di votazione)

(1) I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva, sono forniti dalla Giunta provinciale.

(2) Le urne, fornite dalla Giunta provinciale, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle allegate alla legge che disciplina l’elezione della Camera dei Deputati.

(3) In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

(4) La Giunta provinciale, previ accordi con il Ministero dell’interno, può adottare le urne in uso per le elezioni della Camera dei Deputati.

Art. 25 (Accertamento dell’esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento)

(1) Entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il sindaco o un assessore da lui delegato, con l’assistenza del segretario comunale, accerta l’esistenza e il buon stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quant’altro necessario per l’arredamento delle varie sezioni. Dello svolgimento e dell’esito dell’accertamento è data comunicazione alla struttura provinciale competente in materia elettorale.

(2) Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il presidente della Provincia, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di un commissario.

Art. 26 (Caratteristiche della sala della votazione)

(1) La sala della votazione deve avere una sola porta d’ingresso aperta al pubblico.

(2) Le urne sono posizionate sul tavolo della sala di votazione e devono essere sempre visibili a tutti.

(3) Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l’uno dall’altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell’ufficio, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l’assoluta segretezza del voto. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori.

(4) Nella sala della votazione o in quella di accesso alla medesima, devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati, un manifesto recante le principali norme per la votazione ed un manifesto indicante le principali sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 27 (Consegna dei locali e del materiale  all’ufficio elettorale di sezione)

(1) Il sindaco provvede affinché il presidente dell’ufficio elettorale di sezione assuma il giorno precedente alle elezioni la consegna del locale, quale sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

  1. il plico sigillato contenente il bollo dell’ufficio elettorale di sezione ed eventualmente della sezione speciale e dell’ufficio elettorale di sezione distaccato;
  2. le liste degli elettori della sezione, compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche;
  3. tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell’ufficio elettorale di sezione e le altre sono affisse nella sala della votazione;
  4. gli atti di designazione dei rappresentanti di lista;
  5. i plichi sigillati delle schede elettorali;
  6. le urne occorrenti per la votazione;
  7. una copia del testo della presente legge;
  8. il pacco degli stampati e della cancelleria occorrente per l’operato dell’ufficio elettorale di sezione.

Art. 28 (Costituzione dell’ufficio elettorale di sezione nella giornata precedente  le elezioni - Operazioni preliminari)

(1) Alle ore 16 del giorno precedente quello della votazione il presidente costituisce l’ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte gli scrutatori e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati. Nomina il vicepresidente tra gli scrutatori.

(2) Qualora, all’atto della costituzione del seggio, non siano presenti tutti o alcuni scrutatori, o ne sia mancata la designazione, il presidente avverte immediatamente il sindaco affinché provveda senza indugio alla loro sostituzione.

(3) Il presidente segnala immediatamente eventuali difetti del materiale necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali al comune affinché quest’ultimo provveda comunque prima dell’apertura della votazione.

(4) Vengono quindi eseguite, nell’ordine, le seguenti operazioni:

  1. viene constatata l’integrità del sigillo del plico contenente il bollo dell’ufficio elettorale di sezione e dei pacchi contenenti le schede elettorali;
  2. vengono timbrate con il bollo dell’ufficio elettorale di sezione tante schede quanti sono gli elettori iscritti nella lista elettorale di sezione;
  3. vengono riposte nell’urna, sita a sinistra del presidente, le schede così autenticate; l’urna medesima viene poi sigillata;
  4. la custodia delle urne e dei documenti è infine assegnata alla Forza pubblica.

TITOLO V
DELLA VOTAZIONE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29 (Elettori che possono votare  nell’ufficio elettorale di sezione)

(1) Ha diritto di votare nella sezione:

  1. chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;
  2. chi si presenta munito di sentenza di Corte d’Appello o di attestazione del sindaco rilasciata ai sensi dell’articolo 32/bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche, che lo dichiarano elettore del comune;
  3. il presidente, gli scrutatori, il segretario dell’ufficio elettorale di sezione, i rappresentanti delle liste dei candidati qualora nell’atto di nomina sia stata prescelta per il voto la sezione medesima, nonché gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia;
  4. gli elettori non deambulanti ai sensi dell’Art. 35;
  5. i candidati.)

(2) Gli elettori di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione.

Art. 30 (Forze armate, militari e appartenenti a corpi  militarmente organizzati e alla polizia di Stato)

(1) I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alla polizia di Stato sono ammessi a votare nel comune della provincia di Bolzano ove si trovino per causa di servizio, qualora iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia medesima.

(2) Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, previa esibizione di certificazione da cui risulti che sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia e sono iscritti in una apposita lista aggiunta.

(3) È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

Art. 31 (Degenti in ospedali  e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale)

(1) I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia di Bolzano dove è sito l’ospedale, la casa di cura o l’istituto di detenzione, e siano in possesso del requisito della residenza per l’esercizio del diritto elettorale attivo nel collegio provinciale.

(2) A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale, deve recare in calce l’attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell’istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell’elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura rispettivamente del direttore dell’istituto di detenzione.

(3) Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede a:

  1. includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel giorno precedente le elezioni, al presidente di ciascuna sezione il quale, all’atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale di sezione;
  2. rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

(4) Qualora la dichiarazione di cui al comma 2 pervenga al sindaco del comune oltre il terzo giorno, il sindaco comunica tramite PEC al presidente dell’ufficio elettorale della sezione del luogo di cura o di detenzione il nominativo dei richiedenti degenti o detenuti per l’iscrizione nella lista degli elettori della sezione corrispondente e rilascia, sempre tramite PEC, ai richiedenti degenti o detenuti l’attestazione dell’inclusione negli elenchi della sezione del luogo di cura o di detenzione.

(5) Gli elettori di cui al presente articolo possono votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell’attestazione di cui alla lettera b) del comma 3 o di cui al comma 4 che, a cura del presidente del seggio o del seggio speciale, è ritirata e allegata al registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti.

Art. 32 (Sezioni elettorali in ospedali  e case di cura con almeno 200 letti)

(1) Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 un ufficio elettorale di sezione.

(2) Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all’atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono altresì essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell’istituto, che ne facciano domanda.

(3) Per la raccolta del voto dei ricoverati, che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, si applicano le disposizioni di cui all’Art. 33.

Art. 33  (Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia cautelare)

(1) Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia cautelare, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario, nominati con le modalità stabilite per tali norme.

(2) La costituzione del seggio speciale è effettuata contemporaneamente alla costituzione dell’ufficio elettorale di sezione.

(3) Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso l’ufficio elettorale di sezione, che ne facciano richiesta.

(4) Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

(5) Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta, da allegare alle liste elettorali di sezione.

(6) I compiti del seggio speciale, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in un plico, vengono portate all’ufficio elettorale di sezione per essere immesse immediatamente nell’urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella lista aggiunta di cui al comma 5.

(7) Alla sostituzione del presidente e dei componenti del seggio eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente o dei componenti dei seggi normali.

Art. 34 (Ufficio elettorale di sezione distaccato  in ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto)

(1) Per gli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all’atto dell’insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi gli elettori ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

(2) Nelle ore fissate, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione si reca negli ospedali e nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato a sorte, e dal segretario, nonché alla presenza dei rappresentanti di lista, qualora siano stati designati e ne facciano richiesta, raccoglie il voto degli elettori ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

(3) Dei nominativi degli elettori viene presa nota, all’atto della votazione, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare alle liste elettorali di sezione.

(4) Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate all’ufficio elettorale di sezione e immesse nell’urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella lista aggiunta di cui al comma 3.

Art. 35 (Agevolazione dell’esercizio  del diritto di voto)

(1) I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto in modo da facilitare agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.

(2) Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti, si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15. Per gli elettori che soffrono di gravi patologie e che pertanto non possono uscire di casa e che sono permanentemente collegati ad apparecchiature elettromedicali salvavita, si applica l’articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

(3) Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, l’Azienda sanitaria, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantisce in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento di cui all’articolo 40, comma 5, nonché dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

CAPO II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL VOTO PER CORRISPONDENZA

Art. 36 (Voto per corrispondenza)

(1) Gli elettori del Consiglio provinciale residenti all’estero, che sono iscritti nel registro anagrafico dei cittadini italiani residenti all’estero, votano per corrispondenza ad eccezione di coloro che optano per l’esercizio del diritto di voto direttamente presso il comune di iscrizione.

(2) Gli elettori impediti a esercitare il voto presso il comune di residenza, in quanto temporaneamente dimoranti fuori provincia, possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza.

(3) Ai fini dell’esercizio del voto nel proprio comune, gli elettori di cui al comma 1 e, ai fini dell’esercizio del voto per corrispondenza, gli elettori di cui al comma 2, devono far pervenire apposita richiesta al comune di iscrizione entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente le elezioni. La richiesta è valida solamente per la votazione per cui è presentata e, scaduto il termine di cui sopra, non può più essere ritirata. Tale richiesta può essere consegnata personalmente, inoltrata tramite posta, via fax oppure posta elettronica certificata e deve contenere, pena il rigetto della stessa, i dati anagrafici e il corretto indirizzo postale della persona richiedente nonché la firma di quest’ultima.

(4) Il comune, a stretto giro di posta dall’avvenuto ricevimento della richiesta, provvede a trasmettere all’indirizzo indicato dagli elettori residenti all’estero che non hanno esercitato l’opzione di cui al comma 3 e all’indirizzo indicato dagli elettori temporaneamente fuori provincia che hanno avanzato la richiesta di votare per corrispondenza, mediante raccomandata o con mezzo di analoga affidabilità, un plico contenente:

  1. il tagliando elettorale in duplice copia. Il tagliando elettorale reca i dati anagrafici dell’elettore e l’iscrizione nelle liste elettorali; il contenuto e la veste grafica del tagliando sono definiti dalla struttura provinciale competente in materia elettorale, sentito il Consiglio dei Comuni;
  2. la scheda o le schede di voto;
  3. un’apposita busta piccola in cui inserire la scheda o le schede di voto dopo l’avvenuta espressione del voto;
  4. un’apposita busta grande recante l’indirizzo dell’Ufficio elettorale centrale presso la Segreteria generale della Provincia, da utilizzarsi per l’invio del tagliando elettorale e della busta piccola contenente la scheda o le schede di voto;
  5. un foglio con le indicazioni delle modalità per l’espressione del voto per corrispondenza e le liste dei candidati.

(5) Scaduto il termine prescritto per la presentazione della richiesta, il comune provvede a formare l’elenco degli elettori che votano per corrispondenza, e trasmette lo stesso all’ufficio elettorale centrale, per la formazione dell'apposita lista degli elettori che votano mediante mezzo postale. Il comune procede, inoltre, a depennare i nominativi degli elettori di cui sopra dalle liste dei votanti della sezione.

(6) Espresso il proprio voto sulla scheda, l’elettore che esercita il voto per corrispondenza introduce la scheda o le schede di voto nella busta piccola, ovvero nelle buste piccole, che sigilla e inserisce nell’apposita busta grande, in cui include altresì una copia del tagliando elettorale di cui al comma 4, comprovante l’esercizio del diritto di voto. Di seguito l’elettore invia la busta grande a mezzo raccomandata a carico del destinatario all’ufficio elettorale centrale, cui la stessa deve pervenire entro e non oltre il venerdì antecedente il giorno della votazione. Il voto deve essere espresso con una penna con inchiostro di colore nero o blu, pena la nullità della scheda.

(7) L’ufficio elettorale centrale verifica, anche avvalendosi della struttura provinciale competente in materia elettorale, la rispondenza del tagliando elettorale alle indicazioni della lista di cui al comma 5, introduce tutte le buste piccole pervenute e contenenti le schede di voto in un’apposita urna sigillata, all’interno della quale, in tal modo anonimizzate, restano custodite fino alle operazioni di cui al comma 8. Le buste piccole che contengono le schede non devono recare alcun segno di riconoscimento. Sono ammessi ad assistere alle operazioni di cui al presente comma i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti politici designati ai sensi dell’articolo 15.

(8) L’ufficio elettorale centrale consegna senza indugio l’urna e la lista di cui al comma 5 all’ufficio elettorale di sezione appositamente nominato dal sindaco del Comune di Bolzano per lo spoglio delle schede di cui al presente articolo, nella composizione di cui all’articolo 23, e precisamente un ufficio elettorale di sezione per ogni 5.000 schede o frazione di questa unità. L’ufficio elettorale di sezione è insediato entro le ore 19 della giornata delle elezioni e procede allo spoglio delle schede elettorali, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51. Alle operazioni del seggio sono presenti i rappresentanti di lista, qualora designati. Le buste postali pervenute all’ufficio elettorale centrale dopo il termine di cui al comma 6, sono distrutte a cura della struttura provinciale competente in materia elettorale, che in merito redige apposito verbale.

(9) Entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza della legislatura provinciale ovvero entro quindici giorni dal verificarsi le cause di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale di cui all’articolo 47, comma 2, dello Statuto Speciale o rispettivamente dalla pubblicazione del decreto di scioglimento di cui all’articolo 49/bis dello Statuto Speciale, la struttura provinciale competente in materia elettorale invia agli elettori residenti all’estero una succinta informativa sulla prossima indizione dei comizi elettorali, sulle modalità di espressione del voto per corrispondenza e sui termini per esercitare l’opzione per votare nel comune di iscrizione. Non si applica ai comuni della provincia la disposizione di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 1/L, e successive modifiche, recante “Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali”. 

(10) Agli elettori residenti all’estero che optano per l’esercizio del diritto di voto direttamente presso il comune di iscrizione non è corrisposto:

  1. il sussidio assistenziale di cui all’articolo 76, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, e di cui ai rifinanziamenti disposti dalle leggi provinciali;
  2. il corrispettivo del costo del biglietto di viaggio previsto dalla legge 26 maggio 1969, n. 241.

CAPO III
APERTURA DELLA VOTAZIONE E OPERAZIONI DI VOTO

Art. 37 (Apertura della votazione)

(1) Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, presenti gli altri componenti dell’ufficio ed eventualmente i rappresentanti delle liste dei candidati, dichiara aperta la votazione alle ore 7.00 del giorno fissato per le elezioni, dopo aver tolto i sigilli all’urna sita alla sua sinistra.

(2) Qualora non siano presenti tutti o alcuni scrutatori, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano e il più giovane degli elettori presenti nel seggio. Non possono essere chiamati in sostituzione i rappresentanti delle liste dei candidati e le persone di cui all’Art. 23, comma 4.

Art. 38  (Accesso alla sala della votazione)

(1) Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che sono ammessi a votare nella relativa sezione.

(2) È vietato portare armi o strumenti atti a offendere.

Art. 39 (Ordine pubblico e poteri  del presidente)

(1) Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbano il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettono reato.

(2) Gli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate non possono, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della votazione.

(3) In caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono tuttavia, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua volontà, entrare nella sala della votazione e farsi assistere dalla Forza pubblica. Hanno pure accesso alla sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni elettorali di sezione.

(4) Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala della votazione, anche prima dell’inizio delle operazioni elettorali. Qualora due scrutatori ne facciano richiesta deve disporre in tal senso.

(5) I responsabili delle autorità civili e militari sono tenuti a ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare il libero accesso degli elettori alla sala della votazione o impedire assembramenti, anche nelle strade adiacenti.

(6) Qualora abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali il presidente, sentiti gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori che abbiano già votato escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

(7) Il presidente può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all’invito a restituire la scheda, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda che viene immediatamente annullata con la sottoscrizione del presidente e di almeno due scrutatori, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti.

Art. 40 (Modalità di espressione del voto - formalità)

(1) Il voto è dato personalmente dall’elettore all’interno della cabina.

(2) Se l’espressione del voto non è fatta nella cabina, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione non depone nell’urna la scheda presentatagli. Se l’elettore, nonostante l’invito, non si reca nella cabina, il presidente lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale. La scheda è in ogni caso ritirata e annullata con la sottoscrizione del presidente e di almeno due scrutatori.

(3) Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto, salvo quanto disposto sul voto per corrispondenza di cui all’Art. 36.

(4) Le persone in situazione di handicap fisico impossibilitate a esercitare autonomamente il diritto di voto sono accompagnate nelle operazioni di voto da un’altra persona liberamente scelta, che ha diritto a votare per l’elezione del Consiglio provinciale.

(5) Su eventuale richiesta del presidente dell’ufficio elettorale di sezione deve essere esibito il certificato medico rilasciato dall’Azienda sanitaria attestante l’handicap di cui al comma 4. In sostituzione del certificato medico, i ciechi possono esibire la tessera di iscrizione all’Unione Italiana Ciechi o ad altra associazione riconosciuta.

(6) Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona in situazione di handicap fisico. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione provvede a fare apposita annotazione sulla tessera elettorale dell’accompagnatore e a prendere atto del suo nome e cognome nel verbale.

(7) Nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali è inserita mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale l’annotazione del diritto all’accompagnamento di cui al comma 4, su richiesta dell’interessato, corredata della relativa documentazione.

Art. 41 (Identificazione degli elettori)

(1) Ai fini dell’esercizio del proprio diritto di voto gli elettori devono presentarsi muniti della tessera elettorale di cui all’articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, e di un documento di identificazione valido. Sono ammessi a votare nell’ordine di presentazione, indipendentemente dall’ordine di iscrizione nella lista elettorale.

(2) I comuni garantiscono che, entro il quinto giorno antecedente quello dell’elezione, a tutti gli aventi diritto che per un qualsiasi motivo non ne siano in possesso, sia consegnata la tessera elettorale. Allo scopo di rilasciare, se necessario, la tessera elettorale, un duplicato o un attestato sostitutivo, gli uffici elettorali comunali restano aperti anche per tutta la durata delle operazioni di voto.

(3) In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, l’identità dell’elettore è accertata, qualora possibile, da uno dei membri dell’ufficio elettorale di sezione. In caso contrario, l’identità è accertata da un altro elettore del comune, noto all’ufficio, sotto la propria responsabilità penale. In entrambi i casi colui che attesta l’identità appone la propria firma nell’apposita colonna delle liste elettorali di sezione.

(4) In caso di dissenso sull’accertamento dell’identità degli elettori, decide il presidente a norma dell’articolo 45.

Art. 42 (Ricevimento, compilazione e riconsegna  della scheda di votazione)

(1) L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda estratta dalla prima urna e una matita copiativa, si reca nella cabina. Dopo aver esercitato il proprio diritto al voto consegna la scheda debitamente piegata e la matita copiativa al presidente.

(2) Il presidente depone la scheda nell’urna destinata a raccogliere le schede votate e uno degli scrutatori ne attesta l’avvenuto deposito, apponendo la propria firma nell’apposita colonna della lista accanto al nome di ciascun votante. Inoltre appone nell’apposito spazio della tessera elettorale il timbro dell’ufficio elettorale di sezione e la data e annota il numero della tessera nell’apposito registro.

(3) È vietato portare in cabina strumenti di qualunque tipo che siano idonei a documentare l’esercizio del diritto di voto.

(4) Se l’elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza, l’abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda restituendo però la prima, la quale è conservata in un apposito plico, dopo che il presidente vi ha scritto “scheda deteriorata” e vi ha apposto la sua firma. Nell’apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

(5) Le schede non conformi alle prescrizioni della presente legge o mancanti del bollo di sezione, non sono deposte nell’urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori e allegate al processo verbale.

Art. 43 (Espressione del voto per l’elezione del Consiglio provinciale – Voto di lista e voti di preferenza)

(1) La votazione per l’elezione del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante i contrassegni delle liste e a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere i voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale.

(2) Una scheda valida rappresenta un voto di lista. Ciascun elettore esprime il voto per la lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno di tale lista.

(3) Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere quattro voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale compresi nella lista da lui votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa il cognome e, se necessario, il nome e il cognome dei candidati nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi l’elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati, e all’occorrenza data e luogo di nascita.

(4) L’indicazione delle preferenze non può essere fatta scrivendo invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

(5) Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 44 (Chiusura della votazione)

(1) La votazione deve proseguire fino alle ore 21.00. Tuttavia gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 45 (Decisione provvisoria in merito ai reclami  e sulla nullità dei voti)

(1) Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, sopra i reclami, anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione e sulla nullità dei voti.

(2) Tre membri almeno dell’ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 46 (Accertamento del numero dei votanti)

(1) Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente:

  1. dichiara chiusa la votazione;
  2. accerta il numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione ai sensi dell’Art. 29;
  3. conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l’abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo, il loro numero corrisponda al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;)
  4. forma il plico numero 1 diretto all’ufficio elettorale centrale contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti e tutte le schede autenticate e non autenticate avanzate e lo sigilla con il bollo e con la firma di tutti i componenti l’uffico elettorale di sezione.

(2) Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell’ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

TITOLO VI
DELLO SCRUTINIO E DELLA PROCLAMAZIONE

CAPO I
SPOGLIO DEI VOTI

Art. 47 (Spoglio dei voti)

(1) Compiute le operazioni previste all’articolo 46, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro dieci ore dal loro inizio.

(2) Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall’urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata leggendo altresì le preferenze di ogni candidato; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

(3) Il terzo scrutatore ed il segretario notano separatamente ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato. È vietato estrarre dall’urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.

(4) Elevandosi contestazioni intorno a una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due scrutatori. La scheda è inserita in un plico da trasmettere ai fini dell’Art. 51, comma 1, lettera a).

Art. 48  (Validità e nullità delle schede e dei voti)

(1) La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

(2) Sono nulle le schede:

  1. che non siano quelle prescritte dall’articolo 22 o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall’articolo 28;
  2. quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.

(3) Sono nulli i voti contenuti in schede:

  1. che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
  2. nelle quali l’elettore ha segnato contrassegni di più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l’indicazione di alcuno dei candidati a norma dell’articolo 49, comma 5;

(4) Le schede indicate ai commi 2 e 3, sono vidimate con la firma del presidente e di almeno due scrutatori e vengono allegate al verbale delle operazioni.

(5) Sono bianche le schede che non esprimono il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati e non contengono altre indicazioni, scritture o segni.

Art. 49 (Voti di preferenza, nullità e  connessione con i voti di lista)

(1) Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono inefficaci; rimangono valide le prime quattro.

(2) Sono nulli, inoltre, tutti i voti di preferenza espressi per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata.

(3) Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, oppure qualora venga indicato solo un numero senza aggiungere un nome che gli si possa associare in modo univoco.

(4) Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso preferenze a fianco di un contrassegno per candidati compresi tutti in tale lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno.

(5) Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti tutti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati preferiti.

Art. 50 (Verbale delle operazioni compiute  dall’ufficio elettorale di sezione)

(1) Nel verbale sono riportate le operazioni compiute dall’ufficio elettorale di sezione. Il verbale contiene in ogni caso i seguenti dati:

  1. la data e l’ora esatta dell’insediamento dell’ufficio elettorale di sezione nonché i nominativi dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;
  2. l’accertamento del numero dei votanti;
  3. l’indicazione del numero delle schede autenticate prima dell’apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;
  4. l’indicazione dei risultati di scrutinio, riepilogati nel modo seguente:
    1. totale dei votanti, desunto dalla lista elettorale di sezione nonché dalle altre servite per la votazione;
    2. totale delle schede con voti validi, compresi i voti contestati ma assegnati;
    3. totale delle schede contenenti i voti contestati e non assegnati;
    4. totale delle schede contenenti i voti nulli;
    5. totale delle schede nulle;
    6. totale delle schede bianche;
  5. la succinta descrizione di ogni fatto anomalo, incidente, contestazione o altro, che si sia verificato durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all’ufficio elettorale di sezione, con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;
  6. l’elenco degli allegati al verbale;
  7. l’indicazione dell’ora e della data di chiusura delle operazioni;
  8. la firma in calce di tutti i componenti l’ufficio elettorale di sezione e dei rappresentanti di lista.

(2) I dati possono essere trasmessi all’ufficio elettorale centrale, oltre che come documentazione cartacea, anche in via telematica secondo modalità da stabilirsi a cura della struttura provinciale competente in materia elettorale.

Art. 51 (Adempimenti successivi  alle operazioni di scrutinio)

(1) Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, compiute le operazioni di scrutinio, dichiara e verbalizza il risultato e provvede quindi a:

  1. formare il plico n. 2 contenente le liste elettorali di sezione, il verbale, la tabella di scrutinio, le schede corrispondenti ai voti validi, le schede nulle, le schede bianche, le schede concernenti voti di lista o di preferenza nulli o contestati, siano essi stati o meno provvisoriamente assegnati, le schede deteriorate, le schede ritirate dall’elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi, nonché i restanti documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della Corte d’Appello, le attestazioni del sindaco di cui all’articolo 32/bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche, e i certificati medici;
  2. sigillare il plico n. 2 con il bollo dell’ufficio, con la firma propria e quella di almeno due scrutatori e a recapitarlo, al termine di tutte le operazioni, all’ufficio elettorale centrale per il tramite dell’amministrazione comunale territorialmente competente che curerà il sollecito inoltro, o secondo altre modalità, da stabilirsi a cura della struttura provinciale competente in materia elettorale;
  3. includere il restante materiale avuto in consegna ai fini dello svolgimento delle operazioni di voto in apposito plico n. 3, per l’inoltro, secondo le modalità di cui alla lettera b), all’ufficio elettorale centrale.

(2) Tutti i plichi devono essere sigillati con la firma del presidente e con quella di almeno due scrutatori.

Art. 52 (Sospensione delle operazioni di scrutinio  per cause di forza maggiore)

(1) Qualora ricorrano cause di forza maggiore e le operazioni debbano essere sospese, il presidente provvede immediatamente a:

  1. formare un primo plico contenente tutte le schede scrutinate e le tabelle di scrutinio;
  2. formare un secondo plico contenente tutte le schede rimaste da scrutinare al momento della sospensione dei lavori;
  3. formare un terzo plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti pertinenti all’ufficio elettorale di sezione o comunque prodotti al medesimo; prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento;
  4. far recapitare i plichi indicati alle lettere a), b) e c) al comune competente.

(2) Qualora non si adempia a quanto prescritto da questo articolo il presidente dell’ufficio elettorale centrale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede, gli atti e i documenti, ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze e i responsabili delle medesime.

CAPO II
ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 53 (Determinazione della cifra elettorale di lista e della cifra individuale di ciascun candidato)

(1) L’ufficio elettorale centrale procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti, alle seguenti operazioni:

  1. effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni osservando, in quanto applicabili, gli articoli 47, 48, 49 e 51;
  2. procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione degli eletti, sull’assegnazione o meno dei voti relativi;
  3. determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;
  4. determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale costituita dalla somma dei voti validi di preferenza ottenuti in tutte le sezioni;
  5. compone, per ogni lista e per la carica di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente; in caso di parità di cifra individuale è collocato prima il candidato più giovane;
  6. compone in una graduatoria decrescente della rispettiva cifra individuale tutti i candidati appartenenti al gruppo linguistico ladino, prescindendo dalla lista di appartenenza; in caso di parità di cifra individuale è collocato prima il candidato più giovane.

Art. 54 (Determinazione provvisoria del numero  di seggi spettanti a ciascuna lista)

(1) Per l’attribuzione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei 35 consiglieri, più due, ottenendo così il quoziente elettorale; nell’effettuare la divisione si arrotonda l’eventuale parte frazionaria all’unità superiore. Si attribuiscono quindi a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

(2) Se, con il quoziente elettorale calcolato come sopra, il totale dei seggi da attribuire alle varie liste superi il numero di 35 seggi, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente elettorale ottenuto diminuendo di un’unità il divisore.

(3) Ove dopo il primo riparto risultassero seggi non attribuiti, l’ufficio elettorale centrale compone la graduatoria delle cifre dei voti residui di tutte le liste e sceglie, tra le cifre dei voti residui di tutte le liste, le più alte, in numero uguale ai seggi rimasti da attribuire (seggi residui), e attribuisce un ulteriore seggio a ciascuna delle liste alle quali appartengono tali cifre dei voti residui. A parità di cifre dei voti residui il seggio residuo è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale intero.

Art. 55 (Graduatoria provvisoria degli eletti)

(1) Fatta salva la norma di cui all’Art. 56, stabilito il numero dei seggi attribuito provvisoriamente a ciascuna lista, l’ufficio elettorale centrale determina, a seconda delle rispettive cifre individuali di cui all’articolo 53, comma 1, lettera e), la graduatoria dei candidati di ciascuna lista da proclamare eletti.

Art. 56  (Operazioni per la scelta della rappresentanza del gruppo linguistico ladino)

(1) Al candidato appartenente al gruppo linguistico ladino che ha ottenuto la più alta cifra elettorale individuale, ma che non risulta eletto in base alle disposizioni di cui all’articolo 55, è assegnato in ogni caso un seggio ai sensi dell’articolo 48, comma 2, dello Statuto speciale. Tale candidato viene a prendere il seggio di colui che, sulla base della graduatoria delle cifre individuali, dovrebbe essere l’ultimo degli eletti della lista di appartenenza. Quest’ultimo rimane però primo nella graduatoria dei candidati non eletti della propria lista.

(2) Nel caso in cui a nessuna lista con un candidato appartenente al gruppo linguistico ladino venga attribuito un seggio, viene assegnato un seggio al candidato di questo gruppo linguistico che ha ottenuto la più alta cifra individuale ai sensi della graduatoria di cui all'articolo 53, comma 1, lettera f). Tale seggio viene individuato, in deroga alle cifre elettorali di lista, nel modo seguente e sottratto alla corrispondente lista:

  1. nel caso in cui tutti i seggi fossero stati assegnati nel primo riparto di cui all'articolo 54, comma 1, il seggio assegnato alla lista con la più bassa cifra elettorale di lista, oppure
  2. nel caso in cui ai sensi dell'articolo 54, comma 3, sia stato effettuato un secondo riparto dei seggi sulla base delle cifre dei voti residui, il seggio assegnato sulla base della cifra dei voti residui più bassa.

Art. 57 (Graduatoria definitiva degli eletti)

(1) Dopo il compimento delle operazioni previste dall’Art. 56, stabilito il numero dei seggi attribuito a ciascuna lista, l’ufficio elettorale centrale determina la graduatoria definitiva dei candidati di ciascuna lista da proclamare eletti.

Art. 58  (Proclamazione degli eletti)

(1) Il presidente, in conformità ai risultati accertati dall’ufficio elettorale centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, salvo quanto disposto dall’articolo 56, precedono nella graduatoria definitiva dei candidati ai sensi dell’articolo 57.

Art. 59 (Verbale delle operazioni  dell’ufficio elettorale centrale)

(1) Delle operazioni compiute dall’ufficio elettorale centrale è redatto processo verbale, contenente in ogni caso i seguenti dati:

  1. la data e l’ora dell'insediamento dell’ufficio, nonché i nominativi dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;
  2. l’indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;
  3. l’indicazione della cifra elettorale di ciascuna lista;
  4. l’indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;
  5. la graduatoria dei candidati, per ciascuna lista, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;
  6. l’indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.
  7. l’indicazione dei candidati proclamati eletti appartenenti al gruppo linguistico ladino;
  8. la graduatoria di tutti i candidati appartenenti al gruppo linguistico ladino, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;
  9. la firma in calce di tutti i componenti l’ufficio.

(2) Copia del processo verbale è trasmessa al segretario generale del Consiglio provinciale ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 10.

Art. 60 (Pubblicazione dell’esito elettorale)

(1) Il presidente dell’ufficio elettorale centrale invia attestato dell’avvenuta proclamazione ai consiglieri provinciali proclamati eletti e ne dà immediata notizia al presidente della Provincia, perché la porti immediatamente a conoscenza del pubblico.

TITOLO VII
CONVALIDA E SURROGAZIONE

Art. 61 (Convalida degli eletti)

(1) Al Consiglio provinciale è riservata la convalida dell’elezione dei propri componenti proclamati eletti. Questo vale anche per i componenti proclamati eletti nel corso del quinquennio di carica in sostituzione dei consiglieri cessati.

Art. 62 (Seggio vacante e surroga – Sospensione  dalla carica e supplenza)

(1) II seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è assegnato al candidato che nella medesima lista segua immediatamente l’ultimo eletto, salvo quanto previsto dall’articolo 63.

(2) Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il Consiglio provinciale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, la più alta cifra elettorale individuale.

(3) La supplenza termina con la cessazione della sospensione. Il consigliere supplente è considerato, per tutta la durata della supplenza, consigliere provinciale a tutti gli effetti giuridici ed economici. Al consigliere provinciale sospeso dalla carica si applica, per la durata della sospensione, l’articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, e successive modifiche.

(4) Qualora sopravvenga la decadenza del consigliere sospeso, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

(5) Nel caso di sospensione dell’unico rappresentante del gruppo linguistico ladino, si procede all’affidamento della supplenza ai sensi dell’Art. 63, comma 1.

Art. 63  (Seggio vacante - surrogazione dell’unico rappresentante del gruppo linguistico ladino)

(1) Nel caso in cui la rappresentanza ladina per qualsiasi causa si riduca ad un unico seggio e questo resti vacante, si procede all’assegnazione di tale seggio al candidato appartenente al gruppo linguistico ladino compreso nella stessa lista, con la più alta cifra individuale. Se in questa lista non è compreso altro candidato appartenente al gruppo linguistico ladino, il seggio è assegnato secondo le norme contenute nell’articolo 62, comma 1.

(2) Se, invece, il seggio vacante era stato assegnato secondo le norme contenute nell’articolo 56, comma 2, si procede all’assegnazione di tale seggio a quel candidato appartenente al gruppo linguistico ladino con la più alta cifra individuale di tale gruppo linguistico secondo la graduatoria di cui all’articolo 53, comma 1, lettera f). Se in tale graduatoria non sono compresi candidati appartenenti a tale gruppo o qualora nessuno tra loro sia candidabile o eleggibile, il seggio vacante viene assegnato alla lista cui tale seggio era stato originariamente sottratto in applicazione dell’articolo 56, comma 2.

Art. 64 (Dimissioni)

(1) Le dimissioni presentate dai consiglieri provinciali sono irrevocabili e assumono efficacia con il deposito presso il presidente del Consiglio provinciale. Le dimissioni non possono essere depositate in forma di documento digitale.

Art. 65 (Scioglimento anticipato del Consiglio provinciale)

(1) Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio provinciale comportano lo scioglimento anticipato del Consiglio. Si considerano contestuali le dimissioni prodotte contestualmente ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentati al protocollo del Consiglio.

(2) Entro cinque giorni dal verificarsi delle condizioni, il presidente del Consiglio provinciale accerta l’avvenuta presentazione delle dimissioni contestuali e la comunica ai consiglieri e al presidente della Provincia che, entro i successivi 15 giorni, indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, fissandone la data entro i 90 giorni successivi.

PARTE III
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

CAPO I
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 66 (Elezione del Presidente della Provincia)

(1) Il presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale nel suo seno con votazione per appello nominale e a maggioranza assoluta dei suoi componenti nonché sulla base di una dichiarazione di governo, comprendente anche il numero dei componenti della Giunta provinciale.

CAPO II
COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Art. 67 (Composizione della Giunta provinciale)

(1) La Giunta provinciale è composta dal presidente della Provincia, dai vicepresidenti ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto speciale e dagli assessori.

(2) Il presidente della Provincia sceglie il vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

(3) La Giunta provinciale è composta, oltre al presidente della Provincia, da almeno sette e non più di dieci componenti. La sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale all’atto della proclamazione degli eletti. Variazioni relative alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio, intervenute successivamente all’elezione della Giunta provinciale, non hanno rilevanza ai fini della composizione della Giunta provinciale medesima in carica.

(4) La Giunta provinciale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in Consiglio provinciale, al momento della sua costituzione, con arrotondamento all’unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 50 e con arrotondamento all’unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 50.

(5) Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale anche in deroga alla sua consistenza nel Consiglio provinciale. In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza nel Consiglio provinciale.

(6) La Giunta provinciale esercita collegialmente le proprie funzioni e, nel rispetto delle prerogative statutarie dei gruppi linguistici, delibera collegialmente a maggioranza dei voti.

Art. 68 (Elezioni degli assessori)

(1) Su proposta del presidente della Provincia, il Consiglio provinciale elegge gli assessori con votazione unica, per appello nominale e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fatto salvo quanto disposto dal comma 2. Dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza semplice dei votanti. La proposta indica coloro che sono chiamati alla carica di vicepresidente.

(2) Qualora una o più persone proposte non dovessero far parte del Consiglio provinciale, queste sono invece elette in una votazione separata ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto speciale.

Art. 69 (Limite dei mandati per la carica di Presidente  della Provincia e di Assessore)

(1) Non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente della Provincia, e comunque prima che siano decorsi 48 mesi, chi ha espletato tale carica consecutivamente per tre legislature o comunque ininterrottamente per 15 anni. Esclusivamente a tal fine si considera legislatura l’espletamento della carica per almeno 48 mesi.

(2) Non è immediatamente rieleggibile alla carica di assessore, e comunque prima che siano decorsi 48 mesi, chi ha espletato tale carica consecutivamente per tre legislature o comunque ininterrottamente per 15 anni. Esclusivamente a tal fine si considera legislatura l’espletamento della carica per almeno 48 mesi.

Art. 70 (Incompatibilità dei componenti  la Giunta provinciale non appartenenti al Consiglio provinciale)

(1) Agli assessori non appartenenti al Consiglio provinciale si applicano le cause di non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste nella parte II, titolo III, ivi comprese le rispettive eccezioni.

(2) L’accertamento della sussistenza di una causa di incompatiblità compete alla commissione di convalida del Consiglio provinciale. Ai fini dell’accertamento di un’eventuale incompatibilità, gli assessori non appartenenti al Consiglio provinciale trasmettono al presidente del Consiglio provinciale entro 15 giorni dall’elezione l’elenco delle cariche e delle funzioni ricoperte nonché delle attività svolte. In caso di successiva assunzione delle cariche e degli uffici o di inizio successivo delle attività, la trasmissione deve aver luogo entro 15 giorni dall’assunzione stessa o dall’inizio stesso. Trovano applicazione le disposizioni del regolamento interno del Consiglio provinciale in materia.

Art. 71 (Cessazione dalla carica  di assessore - Sostituzione)

(1) Qualora singoli componenti della Giunta dovessero cessare dalla carica a seguito di decadenza, morte, dimissioni, approvazione di una mozione di sfiducia individuale o altra causa, il Consiglio provinciale procede entro 90 giorni alla sostituzione degli stessi, su proposta del presidente della Provincia, secondo le modalità di cui all’Art. 68, in quanto applicabili.

CAPO III
CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E MOZIONE DI SFIDUCIA

Art. 72 (Decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente della Provincia)

(1) In caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte del presidente della Provincia, si procede all’elezione della nuova Giunta provinciale ai sensi dei capi precedenti. Si procede parimenti a nuova elezione del presidente della Provincia e della Giunta provinciale in caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui all’articolo 73. Fino all’elezione della nuova Giunta, la Giunta provinciale dimissionaria rimane in carica per l’ordinaria amministrazione e per l’adozione degli atti indifferibili e urgenti. Le funzioni di presidente della Provincia sono assunte dal primo vicepresidente.

Art. 73 (Mozione di sfiducia)

(1) Il Consiglio provinciale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della Provincia unicamente eleggendo a maggioranza dei suoi componenti un successore. La mozione motivata deve essere sottoscritta da almeno nove consiglieri e sottoposta a votazione per appello nominale. La mozione di sfiducia non è posta in votazione se non reca la proposta di una diversa candidatura alla presidenza della Provincia e un nuovo programma di governo, comprendente anche il numero dei componenti della Giunta provinciale. La mozione non può essere discussa dal Consiglio provinciale prima che siano trascorsi dieci giorni dalla sua presentazione. Su di essa il Consiglio decide comunque entro i 30 giorni successivi. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Provincia comporta la decadenza dell’intera Giunta provinciale. Il successore propone i nuovi componenti della Giunta provinciale secondo le modalità di cui all’articolo 68. Una mozione di sfiducia presentata nei confronti di tutti gli assessori o della maggioranza dei componenti della Giunta provinciale si considera proposta nei confronti del presidente della Provincia; di conseguenza si applicano le disposizioni di cui al presente comma.

(2) L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di un assessore comporta la decadenza di questo dal mandato di assessore.

Art. 74 (Annullamento dell’elezione – Funzioni  della Giunta provinciale)

(1) Qualora sia annullata l’elezione del Consiglio provinciale, la Giunta provinciale in carica continua ad esercitare le sue funzioni, relativamente agli atti di ordinaria amministrazione o agli atti aventi carattere di urgenza.

PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75 (Disposizioni penali)

(1) Ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto speciale, si applicano le disposizioni penali previste al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche.

Art. 77 (Disposizioni finanziarie)

(1) Le spese conseguenti all’applicazione della presente legge sono a carico della Provincia.

(2) Le spese per l’arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione e per il pagamento delle competenze spettanti ai componenti dell’ufficio elettorale sono anticipate dal comune e rimborsate dalla Provincia.

(3) Al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio elettorale è concesso ai comuni un contributo, da stabilirsi dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consorzio dei comuni, proporzionalmente al numero degli iscritti nelle liste elettorali.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari ad euro 3.000.000 per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, “Disposizioni sull’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 2013 e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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