(1) Ai responsabili di strutture semplici spetta per la durata dell'incarico in aggiunta al trattamento economico di livello maturato un apposita indennità di funzione annuale
(2) Tale indennità è commisurata allo stipendio annuo corrispondente alla seconda classe del livello retributivo inferiore dell'ottava qualifica funzionale in vigore per il personale dell'amministrazione provinciale. Essa spetta per 13 mensilità, viene corrisposta mensilmente e sostituisce l'indennità di responsabile del "modulo".
(3) Alle strutture semplici viene attribuito un coefficiente compreso fra lo 0,5 e lo 0,9. In casi eccezionali il coefficiente può essere aumentato fino ad un massimo del 1,2. Ai dirigenti sanitari già di II° livello che prima dell'entrata in vigore del presente contratto erano titolari della direzione di un "Modulo", viene attribuito per la durata dell'incarico di responsabile di struttura semplice un coefficiente tra 0,7 e 0,9.
(4) I precedenti commi del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.
(5) A decorrere dal 1° gennaio 2002 ai dirigenti sanitari che nell'anno 2002 avevano l'incarico dirigenziale di un "modulo", spetta un'indennità di funzione della misura del coefficiente 0,5 calcolato ai sensi del comma 1, che comprende l'indennità percepita in qualità di responsabile del "modulo".
(6) A partire dal 1° gennaio 2003 è in ogni caso assegnato alle singole strutture semplici il coefficiente minimo previsto al comma 5. Qualora entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto non fossero definiti i coefficienti delle strutture dirigenziali, alle struture semplici si applica il coefficiente 0,7.