(1) Il lavoro straordinario non viene utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Esso ha carattere eccezionale, deve rispondere ad effettive esigenze di servizio e deve essere preventivamente e per iscritto autorizzato dal dirigente responsabile.
(2) In particolare modo le ore straodinarie possono essere utilizzate, entro il limite aziendale di cui al comma 3, lettera a, per far fronte ai seguenti servizi o prestazioni:
- servizio effettivo in caso di chiamata durante il servizio di pronta disponibilità;
- altre effettive esigenze di servizio di carattere eccezionale.
(3) Le ore di lavoro straordinario remunerate non possono superare i seguenti limiti massimi:
- Limite massimo aziendale:Questo limite viene determinato all'inizio di ogni anno moltiplicando il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, inclusi quelli in aspettativa, per il coefficiente di 100. Per far fronte alle esigenze urgenti di servizio, l'utilizzo delle ore all'interno delle varie unità operative aziendali è flessibile
- Limite massimo indviduale:Questo limite viene concordato con il personale della dirigenza sanitaria e non può superare, di norma, 100 ore all'anno. In caso di eccezionali esigenze di servizio e sempre in accordo con il personale della dirigenza sanitaria interessato esse sono aumentabili a 300 ore.
(4) Le ore straordinarie devono essere prioritariamente recuperate. Qualora tale recupero non fosse possibile sulla base di eccezionali esigenze di servizio debitamente documentate, le stesse vengono pagate. Le modalità di recupero o pagamento vengono definite nell'accordo degli obiettivi annuali tra il personale della dirigenza sanitaria interessato ed il superiore preposto. In alternativa al pagamento delle ore straordinarie il personale della dirigenza sanitaria interessato può richiedere il loro accreditamento sulla banca ore.
(5) La misura del normale compenso orario è determinata mediante la divisione dello stipendio mensile spettante per livello retributivo, classe o scatto, compresa l'indennità integrativa speciale per il coefficiente 160.
(6) Ai fini della determinazione della misura del normale compenso orario si tiene conto del trattamento di posizione attribuito, compresa l'indennità di dirigente sostituto di direttore, salvo il rispetto dei seguenti limiti massimi:
- Compenso orario massimo spettante per livello retributivo: fino a 15 scatti;
- Coefficiente massimo di indennità di funzione: 1,9.
(7) La misura del compenso per lavoro straordinario è determinata aumentando il compenso orario di cui ai commi 5 e 6 del 30 per cento.
(8) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2003.14)