Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Negli edifici scolastici e locali adibiti a tale uso deve essere installata una rete di naspi o idranti.
(2) Per quanto riguarda l'installazione di estintori trova applicazione l'articolo 94, comma 2.
(3) Gli edifici vanno adeguati alle presenti norme entro il 31 dicembre 2009.