Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) L'impianto elettrico deve essere realizzato in modo tale da garantire:
(2) L’intero impianto elettrico deve potere essere sezionato attraverso un dispositivo di sgancio, azionabile in prossimità dell’ingresso principale.
(3) Per quanto riguarda l'impianto elettrico di sicurezza si applicano le disposizioni dell'articolo 92.