(1) A decorrere dal 1° luglio 2003 l'azienda autorizza il personale della dirigenza sanitaria in servizio all'entrata in vigore del presente contratto a prestare la metà delle ore di plusorario settimanali prestate al 30 giugno 2003. In caso sia necessario salvaguardare o potenziare servizi esistenti e sulla base di un relativo parere favorevole del direttore preposto, l'azienda può autorizzare il personale della dirigenza sanitaria escluso quello senza specializzazione con un anzianità di servizio inferiore a 2 anni nella disciplina, alla prestazione di un massimo di tre ore settimanali aggiuntive.
(2) Il personale della dirigenza sanitaria assunto dopo l'entrata in vigore del presente contratto e il personale della dirigenza sanitaria che passa da fascia B a fascia A dopo l'entrata in vigore del contratto, può essere autorizzato alla prestazione di un massimo di tre ore settimanali aggiuntive in caso di necessità di nuova istituzione di servizi o di potenziamento o mantenimento di servizi esistenti.9)
(3) L'ora aggiuntiva programmata viene retribuita nel seguente modo:
- per i dirigenti sanitari della fascia funzionale B con almeno 2 anni di anzianità di servizio nella disciplina: 65,00 euro
- per i dirigenti sanitari della fascia funzional A:
- direttori di struttura complessa:
(4) Al personale di cui al comma 1, in prima applicazione del presente contratto, è data la facoltà di optare, entro 45 giorni dalla conoscenza dell'inquadramento, per la seguente retribuzione dell'ora aggiuntiva: 15% dei seguenti elementi retributivi individualmente spettanti nel mese di agosto 2002 stipendio fondamentale, inclusiva delle anzianità, indennità integrativa speciale, indennità specialistica e indennità professionale diviso per il numero medio di settimane al mese. La opzione è unica ed irrevocabile.
(5) Le ore programmate sono, di norma, programmate e prestate entro il periodo di programmazione, anche per i periodi dei congedi ordinari e per le assenze retribuite, fatto salvo quanto previsto al comma 6. La misura individuale delle ore dovute può essere compensata nell'ambito del semestre di prestazione. Le differenze delle ore in difetto o eccesso prestate nel semestre rispetto a quelle dovute, devono essere compensate entro il semestre successivo. In caso di mancato recupero delle ore dovute l'azienda procederà alla proporzionale trattenuta stipendiale.
(6) L'autorizzazione alla prestazione delle ore aggiuntive e la rispettiva liquidazione sono comunque sospese d'ufficio:
- per il periodo di lavoro a tempo parziale;
- per il periodo del congedo di maternità e paternità, parentale e di permesso per motivi educativi di cui all'articolo 47 del contratto collettivo intercompartimentale del 1° agosto 2002;
- per il periodo in cui venga usufruito della riduzione dell'orario di lavoro settimanale.]10)