1. L’ufficio competente verifica l’ammissibilità della domanda, la regolare presentazione della stessa, nonché i dati e le dichiarazioni ivi contenuti.
2. In caso di regolare presentazione l’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta.
3. Le domande incomplete o che non soddisfano i presupposti di cui all’ articolo 3, comma 2, devono essere perfezionate entro un termine massimo di 15 giorni dalla relativa richiesta scritta. Le domande non perfezionate entro i termini prescritti e le domande non ammissibili vengono archiviate d’ufficio.