1. Non sono concessi aiuti per
a) estirpazioni di piante di pomacee che non sono state eseguite in conformità alla ingiunzione ufficiale di estirpazione ai sensi del Decreto del Responsabile del Servizio fitosanitario n. 4755/2021 del 17 marzo 2021;
b) estirpazioni di piante di pomacee i cui oneri sono coperti interamente da assicurazioni e/o fondi mutualistici;
c) estirpazioni di piante di pomacee il cui danno o attacco dal colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.) é stato causato deliberatamente dal beneficiario o è la conseguenza della sua negligenza;
d) estirpazioni di piante di pomacee il cui valore di mercato riconosciuto ai sensi del successivo articolo 6, comma 1, non supera 5.000,00 euro.