(1) Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia cautelare, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario, nominati con le modalità stabilite per tali norme.
(2) La costituzione del seggio speciale è effettuata contemporaneamente alla costituzione dell’ufficio elettorale di sezione.
(3) Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso l’ufficio elettorale di sezione, che ne facciano richiesta.
(4) Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.
(5) Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta, da allegare alle liste elettorali di sezione.
(6) I compiti del seggio speciale, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in un plico, vengono portate all’ufficio elettorale di sezione per essere immesse immediatamente nell’urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella lista aggiunta di cui al comma 5.
(7) Alla sostituzione del presidente e dei componenti del seggio eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente o dei componenti dei seggi normali.