Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Nelle scuole esistenti in cui non sia possibile realizzare la compartimentazione RE 60 fra i locali destinati ad attività scolastiche e quelli ad altra destinazione, va esclusa la contemporaneità con le seguenti attività estranee: alberghi, ospedali, cliniche, grandi magazzini, supermercati, grandi empori, locali di pubblico spettacolo, aziende ed uffici nei quali siano impegnati oltre cinquanta addetti. Per gli spazi a rischio specifico come definiti all’articolo 90, commi 2 e 3, è richiesta la compartimentazione RE 60.
(2) Negli spazi a particolare rischio e negli atri, corridoi, scale, rampe e passaggi in genere va installato un impianto di rivelazione automatico di incendio.