(1) I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alla polizia di Stato sono ammessi a votare nel comune della provincia di Bolzano ove si trovino per causa di servizio, qualora iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia medesima.
(2) Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, previa esibizione di certificazione da cui risulti che sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia e sono iscritti in una apposita lista aggiunta.
(3) È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.