(1) Il personale in servizio già titolare di un incarico dirigenziale, qualora in difetto dei requisiti di cui all’art. 1 comma 1, non accede alla qualifica unica dirigenziale. La sua posizione rimane invariata e sospesa al massimo fino a scadenza dell’incarico dirigenziale ricoperto all’entrata in vigore del presente contratto.
(2) Durante la fase transitoria il dipendente viene confermato nell’incarico con il rispettivo trattamento economico e giuridico in godimento e, se non diversamente previsto, disciplinato dai sottostanti contratti collettivi:
• contratto collettivo di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio sanitario provinciale del 5 novembre 2003, PARTE TERZA Personale della dirigenza infermieristica: periodo 2001 – 2004.
• contratto collettivo di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio sanitario provinciale del 22 ottobre 2009, PARTE QUARTA personale della dirigenza infermieristica.
(3) Durante la fase transitoria è facoltà del dipendente produrre la documentazione attestante il raggiungimento dei requisiti necessari per accedere alla qualifica unica dirigenziale che avviene d’Ufficio dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.