(1) Il personale in servizio già titolare di un incarico dirigenziale assegnato previa selezione pubblica e in possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano del 18 giugno 2013, n. 16 e successive modifiche, a partire dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto, è inquadrato nella qualifica unica dirigenziale.
(2) I sottostanti emolumenti, corrisposti quale trattamento fondamentale, sono integralmente riassorbiti nella nuova qualifica unica:
(3) Analogo inquadramento senza assegni spetta al personale in aspettativa, titolare di incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3.