(1) Con l’inquadramento nella qualifica unica dirigenziale, al personale appartenente al profilo professionale di tecnico sanitario della radiologia medica non spetta più, in quanto riassorbita l’indennità professionale di cui al comma 1, dell’articolo 7 del contratto collettivo di comparto del 21 dicembre 2011.
(2) A partire dall’anno 2018 non spetta altresì il “riposo biologico” di 15 giorni di ferie aggiuntive previste nel medesimo articolo contrattuale.
(3) In prima applicazione, al personale interessato dalla presente norma, all’atto dell’inquadramento viene riconosciuta 1 (una) progressione economica aggiuntiva nel rispettivo nuovo livello retributivo.