(1) Al sostituto del dirigente tecnico – assistenziale coordinatore spetta:
• una indennità nella misura dal 10 al 20 per cento dell’indennità di funzione percepita dal dirigente titolare.
Costituisce compito del sostituto dirigente sostituire il titolare in caso di assenza e di coadiuvarlo nei compiti dirigenziali.
(2) L’indennità di cui al comma 1 è determinata in proporzione e con le modalità previste dal comma 3, lettera a) dell’articolo 23 e viene erogata, in caso di comprovato e continuo esercizio delle predette funzioni, per 13 mensilità.
(3) Con decorrenza dal 46° giorno di assenza o impedimento del dirigente tecnico-assistenziale coordinatore al sostituto dirigente spetta l’indennità di funzione del titolare.