Presente Articolo si applica a tutto il personale disciplinato dal presente contratto:
Ai sensi del articolo 4 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10, l’indennità di funzione corrisposta ai dirigenti titolari di una struttura è trasformata, a far data dal 1° giugno 2018, in indennità di posizione.
Le previgenti discipline normanti l’indennità di funzione previste nei contratti collettivi intercompartimentali, di comparto e decentrati applicati al personale appartenente all’area della dirigenza sanitaria, eccetto quelle riferite alla graduale trasformazione della stessa in assegno personale quale distinto elemento fisso e continuativo di retribuzione, rimangono in vigore ed applicati per la nuova indennità di posizione.
Con successiva contrattazione collettiva potranno essere ridefinite, nel rispetto dei limiti e dei vincoli di cui alle vigenti disposizioni di legge, nuove modalità e criteri di corresponsione della nuova indennità di posizione.