(1) Per la durata dell’incarico dirigenziale ai dirigenti tecnico – assistenziale spetta, in aggiunta al trattamento economico di livello maturato, un’apposita indennità di funzione per la struttura dirigenziale affidata.
(2) Tale indennità è commisurata allo stipendio iniziale annuo di livello retributivo inferiore del ruolo unico di fascia funzionale A. Essa spetta per 13 mensilità e viene corrisposta mensilmente.
(3) I coefficienti attribuiti alla data di entrata in vigore del presente contratto vengono adeguati ai nuovi coefficienti compresi tra:
a) dirigente tecnico-assistenziale coordinatore con incarico a tempo pieno
- da 0,70 a 1,60
b) dirigente tecnico – assistenziale di area territoriale e di presidio ospedaliero:
- da 0,60 a 0,90
* per i dirigenti le cui competenze e compiti rivestono carattere sovra comprensoriali, individuati nell’atto aziendale, il coefficiente può essere aumentato fino a 1,10.
(4) Per incarichi a tempo parziale il coefficiente è determinato dalla somma dei coefficienti di cui alle lettere a) e b), ridotti in misura corrispondente.
(5) In caso di assenza per malattia, infortunio, congedo di maternità e paternità, di congedo parentale nonché per permessi per motivi educativi, l’indennità di funzione continua ad essere corrisposta al titolare secondo le modalità previste per la corresponsione dello stipendio.
(6) L’indennità di funzione è utile per la determinazione dei seguenti trattamenti retributivi:
- tredicesima mensilità;
- trattamento di fine rapporto;
- riduzione dello stipendio nei casi previsti;
- retribuzione di risultato;
- compenso per lavoro straordinario;
- equo indennizzo;