Norma programmatica
A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1449 del 19 dicembre 2017, che istituisce la qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica (di seguito dirigente tecnico–assistenziale);
Atteso che la disciplina del trattamento normativo ed economico di detta qualifica unica dirigenziale viene demandata alla contrattazione collettiva:
Le parti prendono atto che:
- tali dirigenti ai sensi del Contratto collettivo provinciale del 4 ottobre 2011, sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1067 del 04/10/2016 e successive modifiche, sono inseriti nell’area di contrattazione riferita alla dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Provinciale;
- l’accesso alla qualifica unica di dirigente tecnico – assistenziale è disciplinato dall’Art. 2 del Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16 e successive modifiche, concernente il “regolamento la selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente tecnico assistenziale”;
- i candidati devono essere in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente.
L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige provvederà all’istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale sulla base delle proprie esigenze organizzative con le precisazioni di cui ai successivi commi.
La copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 è a carico del bilancio dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, che vi provvederà, nella propria autonomia decisionale, anche mediante trasformazione di un numero corrispondente di posti di organico dei dirigenti del ruolo sanitario, con l’entrata a regime del presente articolo. La trasformazione potrà riguardare anche i posti già occupati dal personale del ruolo sanitario del comparto che, nell’azienda, conseguirà la nuova qualifica dirigenziale a seguito delle procedure di selezione pubblica.
Gli oneri per l’istituzione della nuova figura dirigenziale sono, comunque, a totale carico dell’azienda ove non vi siano posti da trasformare perché tutti occupati dai titolari ovvero nel caso in cui le risorse dei fondi contrattuali di riferimento, siano state completamente utilizzate dall’azienda per la corresponsione delle voci retributive di pertinenza.