(1) Al personale inquadrato nella qualifica unica dirigenziale viene corrisposta un’indennità di risultato annuale nella misura massima del 22 per cento del trattamento fondamentale e di posizione annuale in godimento, esclusa la 13ma mensilità. All’inizio dell’anno l’Azienda sanitaria assegna alle singole strutture dirigenziali il rispettivo fondo per l’indennità di risultato sulla base degli obiettivi, programmi e progetti preventivamente concordati.
(2) La misura dell’indennità di risultato del singolo viene concordata all’inizio dell’anno di riferimento tra il dirigente tecnico-assistenziale ed il preposto competente tenendo conto:
(3) Al personale viene corrisposto un acconto mensile dell’indennità di risultato nella misura dell’8% calcolato ai sensi del presente articolo ed il relativo conguaglio viene effettuato, previo verifica, entro il 30 giugno dell’anno successivo. Qualora al momento della verifica annuale il risultato non fosse raggiunto o fosse raggiunto soltanto in parte l’azienda provvederà a recuperare la parte non spettante.