(1) Non trovano più applicazione nei confronti dei dirigenti sanitari di cui al presente contratto, le norme incompatibili con lo stesso, tra le quali le sottostanti disposizioni:
Dirigenti medici e medici veterinari:
• Art. 41, Art. 42, Art. 44, Art. 45 del Contratto collettivo intercompartimentale e di comparto area personale medico e medico veterinario del 13 marzo 2003
• Art. 6 comma 7, Art. 15, Art. 22, Art. 23 del Contratto collettivo intercompartimentale e di comparto area personale medico e medico veterinario del 17 febbraio 2009
Dirigenti laureati non medici:
• Art. 39, Art. 40, Art. 43 del contratto di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio sanitario provinciale del 5 novembre 2003, SECONDA PARTE personale della dirigenza sanitaria
• Art. 11, Art. 12, Art. 16, Art. 17, Art. 20 contratto di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio sanitario provinciale del 22 ottobre 2009, SECONDA PARTE personale della dirigenza sanitaria
Dirigenti delle professioni sanitarie:
(qualora non diversamente disciplinato nel presente contratto)
• contratto di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio sanitario provinciale del 5 novembre 2003, PARTE TERZA personale della dirigenza infermieristica
• Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 36 e Art. 37 contratto di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio sanitario provinciale del 22 ottobre 2009, PARTE QUARTA personale della dirigenza infermieristica