(1) Nell'attesa dei risultati del gruppo di lavoro costituito in materia di profili professionali per il personale del Servizio sanitario provinciale, continuano a trovare applicazione gli articoli 2, 9 ,11 e 12 dell'allegato 2 del contratto collettivo di comparto del 28.08.2001 con le modifiche di seguito riportate.
(2) I profili professionali di "Dietista" e di "Terapista occupazionale" della VIIa qualifica funzionale cosi come i corrispondenti coordinatori della qualifica funzionale 7bis assumono nella traduzione tedesca la seguente denominazione con decorrenza 01.01.2005:
Nuova denominazione Precedente denominazione
Ergotherapeut/in Beschäftigungstherapeut/in bzw. Ergotherapeut/in
Ernährungstherapeut/in Fachkraft für Diätetik
Fachkraft Koordinator/in
- Ergotherapeut/in Fachkraft Koordinator/in - Beschäftigungstherapeut/in bzw. Ergotherapeut/in
Fachkraft Koordinator/in
- Ernährungstherapeut/in Fachkraft Koordinator/in Fachkraft für Diätetik
I profili professionali sopraccitati della VIIa qualifica funzionale così come i corrispondenti coordinatori della qualifica funzionale 7bis conservano nel testo italiano la loro precedente denominazione ossia di "Dietista" e di "Terapista occupazionale". 12)
(3) Il profilo della VII° qualifica funzionale "terapista massaggiatore non vedente" non è una figura sanitaria ad esaurimento.