1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 3, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, i presenti criteri trovano applicazione anche per interventi già conclusi, a condizione che la relativa domanda venga presentata entro il 31 dicembre 2020.
2. La copertura dei relativi oneri è data dall’articolo 35, comma 2, della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9.