[(1) Con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
(2) Per il pagamento l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, convenuto con i creditori, della durata di tre esercizi finanziari, compreso quello in corso.
(3) Per il finanziamento delle spese di cui al presente articolo, gli enti locali provvedono ai sensi dell’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.