2.1 Beneficiari di tali aiuti sono microimprese nonché piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che per disposizione delle autorità, nell’ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione, hanno estirpato piante colpite da organismi nocivi ai sensi della direttiva 2000/29/CE.
2.2 Il presente regime d’aiuto non si applica alle imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014, a meno che le imprese non siano diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite dovute a danni causati da organismi nocivi ai vegetali e i costi ammissibili sono inerenti all'eradicazione di organismi nocivi ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 702/2014
2.3 È escluso il pagamento di un aiuto individuale a favore di un impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.