4.1 Il finanziamento delle perdite per le piante estirpate in seguito alle fitopatie di cui al punto 3, avviene mediante concessione di un contributo in conto capitale.
4.2 Il contributo ammonta a fino 70 per cento del valore di mercato delle piante estirpate riconosciuto dall’Ufficio frutti-viticoltura presso la Ripartizione provinciale agricoltura.
4.3 Il valore di mercato è stabilito in base al valore delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di organismi nocivi ai vegetali.