8.1 Ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modificazioni, vengono eseguiti annualmente controlli a campione nella misura minima del 6 per cento delle domande di contributo evase.
8.2 I predetti controlli non trovano applicazione qualora prima della concessione del contributo l’estirpazione delle piante infette è stata accertata direttamente dai funzionari della Ripartizione provinciale agricoltura competenti per la sorveglianza delle lotte obbligatorie e confermata sulla base di un verbale di accertamento.
8.3 L’individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato, dal direttore dell’ufficio frutti-viticoltura e da un funzionario. In ordine all’estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale.
8.4 I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura che redigono il relativo verbale di accertamento.
8.5 In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.