6.1 Le domande di contributo, redatte sul modulo predisposto dall’ufficio competente, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura entro 90 giorni dall’avvenuta estirpazione delle piante.
6.2 Il richiedente può presentare per le fitopatie di cui al punto 5.2 solamente una domanda di aiuto all’anno.
6.3 Gli aiuti devono comunque essere liquidati entro quattro anni dal verificarsi delle perdite.