7.1 Se in occasione della liquidazione dell’aiuto, o dopo, vengono riscontrati la mancanza dei presupposti per la sua concessione o la falsità o non veridicità delle dichiarazioni nell’istanza per la concessione dell’aiuto o in altro atto o documento presentato per l’ottenimento dell’aiuto, l’aiuto verrà revocato al beneficiario, e nel caso in cui sia stato già liquidato dovrà essere reso congiuntamente agli interessi legali.
7.2 In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.