(1) Il rapporto d'incarico di responsabile di struttura semplice, di direttore di struttura complessa, dipartimento, presidio ospedaliero o area termina:
(2) Nei casi in cui l'ordinamento disciplinare del personale del Servizio Sanitario Provinciale prevede la sospensione cautelare facoltativa, la stessa può essere limitata al solo incarico dirigenziale qualora il personale dirigenziale accetti il trasferimento ad un'altra struttura.