1. Sono agevolabili le azioni formative, sia in presenza, sia in formati online, della durata massima di 500 ore di lezione/unità di apprendimento complessive (1 ora di lezione/unità di apprendimento = 60 minuti). Le azioni formative possono svolgersi in Italia o all’estero e devono avere contenuti tecnico-professionali attinenti al settore economico dell'impresa nonché alle prospettive professionali e alle esigenze di qualificazione e aggiornamento delle persone ivi occupate.
2. Ogni azione formativa può essere costituita da uno o più corsi di formazione.
3. Non sono agevolabili:
a) le lezioni individuali;
b) il coaching, la supervisione e la consulenza, le visite a fiere e congressi;
c) le azioni formative realizzate direttamente sul luogo di lavoro o nell’azienda stessa;
d) i corsi di lingua;
e) i corsi scolastici e i corsi di laurea;
f) i corsi in ambito sanitario che che vertono su temi quali terapia, diagnosi e cura di dolori e disturbi e simili;
g) i corsi che con contenuti esoterici o ideologici;
h) i corsi per il conseguimento di patenti di guida di ogni tipo;
i) la formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche;
j) le azioni formative già presenti, in forma comparabile, nell’offerta formativa delle scuole professionali provinciali;
k) le azioni formative obbligatorie per legge in base alla normativa europea, statale o provinciale (ad es. apprendistato);
l) le azioni formative già co-finanziate direttamente con fondi pubblici.