1. Le azioni formative agevolabili ai sensi dell’articolo 19 sono esaminate dalla commissione di cui all’articolo 48 in relazione ai seguenti aspetti:
a) coerenza e corrispondenza delle azioni formative rispetto ai settori di attività dell’impresa;
b) fabbisogno professionale e formativo del personale occupato presso l’impresa;
c) adeguatezza della quota di partecipazione all’azione formativa.
2. La commissione ha facoltà di chiedere chiarimenti o eventuali integrazioni.
3. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale Amministrazione, Istruzione e Formazione decide sulla concessione o mancata concessione del contributo in base all’esame di merito eseguito dalla commissione di cui all’articolo 48. Il risultato è comunicato alle imprese richiedenti per iscritto. In assenza della comunicazione scritta relativa alla concessione del contributo, la partecipazione all’azione formativa avviene sotto la responsabilità dell’impresa richiedente. In caso di mancata concessione del contributo, la quota di partecipazione non verrà riconosciuta.
4. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata e sono finanziate fino a esaurimento dei fondi disponibili.
5. La commissione di cui all’articolo 48 può determinare la quota delle risorse finanziarie assegnate annualmente che sarà impiegata per il finanziamento di azioni formative che non terminano nell’anno di presentazione della domanda, ma negli anni seguenti.