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r''') Contratto collettivo 2 gennaio 2024 1)
2° Accordo stralcio 2019-2021 per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il comparto dell'area della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Provinciale

1)
Pubblicato nel B.U. 4 gennaio 2024, n. 1.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art.

1

Ambito di applicazione

Art.

2

Decorrenza e durata dell‘accordo

Art.

3

Modifica dell’articolo 3 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 – Servizio di guardia

Art.

4

Modifica degli articoli 4 e 5 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 – Servizio di guardia aggiuntiva

Art.

5

Modifica dell’articolo 6 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 – Servizio di pronta disponibilità

Art.

6

Modifica dell’articolo 12 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 – Aumento dell’indennità di specificità per la dirigenza sanitaria non medica

Art.

7

Modifica dell’articolo 11 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 – Considerazione dell’indennità di esclusività come parte del trattamento fondamentale

Art.

8

Modifica dell’articolo 21 del contratto collettivo di comparto del 22/10/2009 - Incremento dell'attuale fondo di risultato per la dirigenza sanitaria non medica

Art.

9

Introduzione di un nuovo livello iniziale nell’ambito della carriera professionale

Art.

10

Ferie solidali

Art.

11

Modifica dell’articolo 11 del 2° accordo stralcio del 23/01/2020 – Part-time - dirigenti titolari di incarico

II. DISPOSIZIONI FINALI

Art.

12

Abrogazione delle norme

Art.

13

Sospensione dell’esecuzione del contratto

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente accordo stralcio, se non diversamente previsto nei singoli articoli, si applica a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato delle previgenti aree di contrattazione del “personale dirigente medico e medico veterinario, della dirigenza sanitaria non medica (biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti) ivi compresi la dirigenza delle professioni sanitarie di cui all’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251.”

Art. 2 (Decorrenza e durata dell’accordo)

(1) Il presente accordo stralcio concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, andando pertanto a costituire il secondo accordo stralcio di questo triennio. Alcuni articoli concernono il periodo contrattuale 2016-2018, e cioè gli articoli 3, 4, 5, 9 e 11, come previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 669 del 08/08/2023 concernente “Aggiornamento delle linee guida, di cui alla decisione della Giunta Provinciale del 7 febbraio 2017 per il periodo contrattuale 2016-2018 e nuove direttive per il periodo contrattuale 2019-2021”, concludendo quindi il periodo contrattuale 2016-2018.

Il trattamento giuridico decorre dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo e rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito da un successivo contratto.

(2) Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali e, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo e rimangono comunque in vigore fino a quando non saranno sostituiti da un successivo contratto.

(3) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto collettivo, trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni in vigore contenute nei contratti collettivi intercompartimentali e di comparto per il personale della dirigenza sanitaria di cui all’articolo 1.

Art. 3 (Modifica dell’articolo 3 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 – Servizio di guardia)

(1) Il comma 6 dell’articolo 3 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 è così sostituito:

“Per ogni servizio di 12 ore di guardia di unità operativa e di guardia tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee (dipartimentali o interdipartimentali), distinte tra notturna (dalle ore 20:00 alle ore 8:00) e diurna (dalle ore 8:00 alle 20:00), viene corrisposta un’indennità di servizio lorda di 130,00 euro. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, l’indennità è corrisposta in proporzione.”

(2) Le modifiche suddette decorrono per i servizi di guardia espletati dal 01/01/2023.

Art. 4 (Modifica degli articoli 4 e 5 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 – Servizio di guardia aggiuntiva)

(1) Il comma 4 dell’articolo 4 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 è così sostituito:

“Le ore di lavoro prestate nel corso del servizio di guardia aggiuntiva sono retribuite di regola con un importo orario lordo di 60 euro.

Spetta invece un importo orario lordo di 65,00 euro qualora la guardia aggiuntiva venga espletata nel pronto soccorso, in altra struttura ospedaliera ovvero svolta per disciplina affine o equipollente in unità operativa diversa da quella di appartenenza”.

(2) Le modifiche suddette decorrono per i servizi di guardia aggiuntiva espletati dal 01/01/2023.

(3) L’articolo 5 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 viene stralciato.

Art. 5 (Modifica dell’articolo 6 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 – Servizio di pronta disponibilità)

(1) Il comma 13 dell’articolo 6 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 è così sostituito:

„Per ogni servizio di pronta disponibilità effettuato in strutture del proprio comprensorio sanitario, diverse dall’abituale struttura ospedaliera in cui opera il dirigente sanitario, oltre ai compensi previsti dai commi 10, 11 e 12 del presente articolo spetta un’indennità di disagio di 200,00 euro omnicomprensiva del tempo di viaggio e del rimborso chilometrico, a prescindere dall’entrata in servizio di pronta disponibilità.”

Art. 6 (Modifica dell’articolo 12 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 – Aumento dell‘indennità di specificità per la dirigenza sanitaria non medica)

(1) Il comma 3 dell’articolo 12 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 è così sostituito:

“Ai dirigenti sanitari biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi viene riconosciuta un’indennità di specificità nelle misure annue lorde di seguito indicate:

- per il personale inquadrato nel ruolo unico, fascia funzionale A, con meno di due anni di servizio effettivo in fascia funzionale A: 3.221,40 euro;

- per il personale inquadrato nel ruolo unico, fascia funzionale A, con più di due anni di servizio effettivo in fascia funzionale A: 4.340,70 euro;

- per il personale inquadrato nel ruolo unico, fascia funzionale A, con più di quindici anni di servizio effettivo in fascia funzionale A: 4.377,10 euro;

- per i Direttori di struttura complessa nonché responsabili di dipartimento: 5.460,00 euro.”

(2) Gli importi lordi, così come definiti, sono comprensivi del rateo della 13a mensilità ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del 1° contratto stralcio del 24/07/2018.

(3) Le modifiche suddette decorrono dal 01/01/2023.

Art. 7 (Modifica dell’articolo 11 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 – Considerazione dell’indennità di esclusività come parte del trattamento fondamentale)

(1) Il comma 2 dell’articolo 11 del 1° accordo stralcio del 24/07/2018 è così sostituito:

“Gli importi lordi, così come sopra definiti, sono comprensivi del rateo della tredicesima mensilità. L’indennità è fissa e ricorrente e spetta per 13 mensilità. In caso di rapporto di lavoro ad orario ridotto, l’indennità di esclusività è corrisposta per intero. Essa costituisce un elemento del trattamento fondamentale, che non è soggetta agli incrementi contrattuali generali e non viene presa in considerazione per la determinazione dell’indennità di risultato e per le ore straordinarie.”

(2) Le modifiche suddette decorrono dal 01/01/2023.

Art. 8 (Modifica dell’articolo 21 del contratto collettivo di comparto del 22/10/2009 - Incremento dell'attuale fondo di risultato per la dirigenza sanitaria non medica)

(1) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 del contratto collettivo di comparto del 22/10/2009 è così sostituita:

“Il fondo per l’indennità di risultato viene determinato per l’anno 2023 nonché per gli anni conseguenti con 2.476.000,00 euro, inclusi gli oneri sociali a carico dell’Azienda Sanitaria.”

Art. 9 (Introduzione di un nuovo livello iniziale nell’ambito della carriera professionale)

(1) Al 2° accordo stralcio del 23/01/2020 viene aggiunto nell’ambito della carriera professionale di cui agli articoli 3, 4 e seguenti, e nel limite del contingente di cui al comma 2 del presente articolo, un livello iniziale che può essere conferito ai/alle dirigenti che abbiano superato il periodo di prova, in base al curriculum, nonché a particolari competenze e conoscenze, acquisite anche in seguito a specifiche formazioni, in coerenza con gli obiettivi dell’unità operativa. L’incarico può essere conferito per due o massimo tre anni. Alla scadenza, l’incarico può essere rinnovato con le modalità previste per la carriera gestionale e la procedura di cui al presente articolo. L’indennità annuale lorda spettante è determinata nella misura di 4.800,00 euro.

Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo l’Azienda sanitaria provvede, sulla base dei finanziamenti previsti dal presente accordo, all’assegnazione del contingente di incarichi professionali iniziali alle unità operative in proporzione al numero dei/delle dirigenti assegnati alle stesse, al 31 dicembre 2023, non titolari di altri incarichi di natura gestionale o professionale. Eventuali incarichi di natura gestionale o professionale già previsti, ma non ancora assegnati, comportano la riduzione della base di calcolo.

Entro i successivi 3 mesi i responsabili delle unità operative comunicano i nominativi dei/delle dirigenti a cui assegnare l’incarico con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di comunicazione, in base alla seguente procedura:

a) Proposta dei nominativi secondo 3 possibili modalità, in base ai criteri di cui al comma 1:

- Proposta da parte dei/delle dirigenti interessati;

- Proposta da parte del team dell’unità operativa;

- Proposta da parte del/della responsabile dell’unità operativa.

b) Condivisione delle proposte e la decisione in forma collegiale all’interno del team insieme al/alla responsabile dell’unità operativa.

(2) Ai fini del finanziamento del livello iniziale è istituito, a partire dall’anno 2023, un fondo di fondi: 2.156.753,69 euro oneri sociali a carico dell’Azienda Sanitaria inclusi.

I residui sono destinati ai fondi della retribuzione di risultato (esclusi i dirigenti sanitari delle professioni sanitarie) ad esclusione dei responsabili di struttura complessa o di dipartimento. L’ammontare a livello aziendale dei residui, viene suddiviso tra i fondi in proporzione al numero di unità di dicembre dell’anno di riferimento nelle singole aree di appartenenza.

Art. 10 (Ferie solidali)

(1) Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dirigente può cedere, in tutto o in parte, le giornate di ferie nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali (le quattro settimane di ferie sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni ed in 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su sei giorni), di cui lo stesso deve necessariamente fruire ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.n.66/2003 ad altro/a dirigente della stessa Azienda che:

- abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori e/o al coniuge, al/alla compagno/a convivente, regolarmente registrato/a presso l’anagrafe che, per particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti;

- per gravi motivi di salute ne necessiti per se stesso e per posticipare, nei limiti del possibile, l’applicazione delle decurtazioni stipendiali stabilite dall’art 30 CCI d.d. 12/02/2008.

(2) I/Le dirigenti sanitari/sanitarie che si trovano nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1 possono presentare specifica richiesta all’Azienda, reiterabile, di utilizzo di ferie per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

(3) L’Azienda, ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.

(4) I dirigenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

(5) Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti dirigenti offerenti.

(6) Nel caso in cui il numero di giorni di ferie offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute saranno distribuite in misura proporzionale tra tutti richiedenti.

(7) Il dirigente sanitario richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie allo stesso spettanti, nonché delle assenze orarie retribuite per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

(8) Una volta acquisite, le ferie rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione.

(9) Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

Art. 11 (Modifica dell’articolo 11 del2° accordo stralcio del 23/01/2020 – part-time - dirigenti titolari di incarico)

(1) L’articolo 11 del 2° accordo stralcio del 23/01/2020 è così sostituito:

“1. Ai/Alle dirigenti di struttura semplice ed ai dirigenti tecnico assistenziali può essere concesso un rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario non inferiore al 75% dell’orario a tempo pieno. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere concesso quando risulti compatibile con le esigenze di servizio e con gli obiettivi prefissati. L'amministrazione può disdire il relativo rapporto di lavoro a tempo parziale in ogni momento, rispettando un termine di preavviso di 60 giorni.

(2) All’avviso pubblico per l’assegnazione dell’incarico gestionale di direttore di struttura semplice possono partecipare anche i/le dirigenti sanitari con un orario ridotto ma non inferiore al 75%.

(3) I/Le dirigenti sanitari con incarico di struttura complessa, ovvero, le/i dirigenti Coordinatrici/tori tecnico assistenziali, compresi i/le facenti funzione, non possono accedere al part time.

Qualora questi/e dirigenti presentino domanda, la medesima può essere accolta. La concessione è tuttavia subordinata alla contemporanea revoca dell’incarico ricoperto. Qualora possibile, al/alla dirigente può essere conferito un incarico nell’ambito della carriera professionale.

Analogo procedere può essere adottato anche nei confronti dei/delle dirigenti di struttura semplice che richiedano un rapporto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 75% dell’orario pieno.

(4) Il personale, anche se titolare di un incarico di responsabile di struttura semplice o titolare di un incarico di direzione tecnico assistenziale, con prole convivente, collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 50, comma 1 del contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008, fino al compimento del 16° anno d'età del bambino può optare, ai sensi e con gli effetti e benefici del comma 7 del predetto art. 50, per un rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario di lavoro non inferiore del 75% dell'orario previsto per il tempo pieno. Rimangono esclusi dal beneficio del presente comma i/le titolari di incarico di struttura complessa e le/i dirigenti Coordinatrici/tori tecnico assistenziali.

(5) Il sostituto direttore/La sostituta direttrice di struttura complessa può accedere al part-time in misura non inferiore al 75%.

(6) In caso di cessazione dell’incarico dirigenziale o prolungata assenza del direttore/della direttrice di struttura complessa il sostituto direttore/la sostituta direttrice dovrà assumere il rapporto di lavoro a tempo pieno entro 45 giorni dall’assunzione della funzione di reggente.”

II. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 (Abrogazione delle norme)

(1) Con l’entrata in vigore del presente accordo e delle singole disposizioni del medesimo, cessa l’applicazione delle norme incompatibili con lo stesso.

Art. 13 (Sospensione dell’esecuzione del contratto)

(1) L’esecuzione parziale o totale del presente contratto collettivo provinciale può essere sospesa in caso di esorbitanza dai limiti di spesa.

 

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