(1) Qualora l’Azienda Sanitaria non sia in grado di erogare determinate prestazioni sanitarie di alto livello specialistico può stipulare, ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, convenzioni con strutture sanitarie estere al fine di garantire l’erogazione di tali prestazioni anche in lingua tedesca. In tal modo si vuole assicurare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza a tutte le persone residenti in provincia di Bolzano ed iscritte al Servizio sanitario provinciale. 84)
(2) La Giunta provinciale definisce le specialità cliniche di alto livello specialistico di cui al comma 1.
(3) L’Azienda Sanitaria stabilisce i criteri di invio dei pazienti alle strutture di cui al comma 1 e individua i medici autorizzati all’invio, previa valutazione caso per caso in termini di necessità clinica e appropriatezza del ricorso ad erogatori di assistenza esteri. 85)
(4) L’Azienda Sanitaria predispone annualmente, entro il mese di aprile, una relazione sull’attuazione delle convenzioni di cui al comma 1 relativa all’anno precedente e la trasmette al competente Ufficio della Ripartizione provinciale Salute. 86)