(1) L’azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano indica un medico specialista come persona di riferimento per tutti i pazienti affetti da fibrosi cistica iscritti al Servizio sanitario provinciale.
(2) Il medico di riferimento coordina e monitora l’assistenza di tali pazienti. Nell’ambito dell’assistenza l’azienda sanitaria può importare anche dall’estero prodotti medicinali e non medicinali che, ai sensi della legislazione statale di settore, sono a carico del Servizio sanitario pubblico e che dal medico di riferimento sono stati convalidati come necessari per il singolo paziente. 68)
(3) La Provincia autonoma di Bolzano concede alle persone affette da fibrosi cistica, le cui disabilità funzionali nelle attività della vita quotidiana non siano tali da giustificare un inquadramento in uno dei livelli assistenziali di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e che per la complessità della loro patologia hanno un’elevata necessità di effettuare fisioterapia, un contributo forfetario mensile per effettuare fisioterapia a domicilio. 69)
(4) La Giunta provinciale stabilisce l’entità delle agevolazioni e determina i relativi criteri. 70)