(1) Il presente accordo stralcio concerne il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018. Il trattamento giuridico decorre dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo e rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito da un successivo contratto.
(2) Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali e, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo.
(3) Per quanto non innovato dal presente accordo stralcio continuano a trovare applicazione, per le previgenti aree di cui all’articolo 1, le norme di cui: